DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. 708

Type DPR
Publication 1970-08-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 90. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia economica;

Storia dei partiti e dei movimenti politici;

Storia dei movimenti e delle organizzazioni sindacali;

Storia della sociologia;

Storia della storiografia;

Storia delle istituzioni parlamentari;

Storia e istituzioni del Mezzogiorno d'Italia nel medioevo e nella eta' moderna;

Storia della Chiesa;

Storia della critica letteraria;

Filologia dantesca;

Critica del testo;

Sociologia della letteratura;

Linguistica francese;

Linguistica tedesca;

Filologia ibero-romanza;

Letterature latino-americane;

Storia della lingua greca;

Filologia micenea;

Papirologia ercolanese;

Sociologia generale;

Storia della filosofia antica;

Religioni del mondo classico;

Storia della psicologia;

Storia della tecnica;

Esegesi delle fonti storiche medioevali;

Archeologia medioevale;

Numismatica medioevale e moderna;

Storia dell'arte contemporanea;

Storia dell'arte bizantina;

Storia dell'arte islamica;

Storia dell'arte orientale;

Storia dell'arte precolombiana;

Sociologia dell'arte;

Storia bizantina;

Storia dell'America anglo-sassone;

Storia dell'America latina.

Art. 93. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Storia economica;

Storia dei partiti e dei movimenti politici;

Storia dei movimenti e delle organizzazioni sindacali;

Storia della sociologia;

Storia della storiografia;

Storia delle istituzioni parlamentari;

Storia e istituzioni del Mezzogiorno d'Italia nel medioevo e nell'eta' moderna;

Storia della Chiesa;

Sociologia generale;

Psicologia dinamica;

Metodologia generale e speciale della ricerca psicologica;

Psicologia differenziale;

Storia della psicologia;

Storia della tecnica;

Sociologia dell'arte.

Art. 98. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti:

Storia economica;

Storia dei partiti e dei movimenti politici;

Storia dei movimenti e delle organizzazioni sindacali;

Storia della sociologia;

Storia della critica letteraria;

Storia della storiografia;

Critica del testo;

Sociologia della letteratura;

Linguistica francese;

Linguistica tedesca;

Filologia ibero-romanza;

Letterature latino-americane;

Sociologia generale;

Storia della tecnica;

Storia dell'arte contemporanea;

Storia dell'arte precolombiana;

Sociologia dell'arte;

Storia dell'America anglo-sassone;

Storia dell'America latina.

Art. 102. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di lettere e filosofia e' aggiunto il seguente:

Istituto di studi storico-religiosi.

Art. 132. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica per tutti e due gli indirizzi organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico e' aggiunto quello di:

Spettroscopia interpretativa organica.

Art. 133 , relativo agli esami di laurea in chimica e' modificato nel senso che il quinto, sesto e settimo comma sono abrogati e sostituiti dal seguente:

"L'esame di laurea in chimica consta:

a)

della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque, la discussione e' comunque individuale;

b)

di una prova pratica, con eventuale discussione di essa".

Art. 136 , relativo agli esami di laurea in chimica industriale e' modificato nel senso che il sesto, settimo e ottavo comma sono abrogati e sostituiti dal seguente:

"L'esame di laurea in chimica industriale consta:

a)

della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione e' comunque individuale;

b)

di una prova pratica, con eventuale discussione di essa".

Art. 139 , relativo agli indirizzi del secondo biennio per la laurea in fisica e' modificato nel senso che all'elenco C) corsi per l'indirizzo didattico e' aggiunto il seguente:

Storia della fisica.

Art. 140. - Il punto b) per l'indirizzo didattico, le parole "due corsi" sono sostituite da "un corso".

Art. 143 , relativo agli esami di laurea in fisica e' modificato nel senso che il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

L'esame di laurea in fisica consta:

a)

della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione e' comunque individuale;

b)

dell'esposizione e discussione di un argomento orale, scelto dal candidato in una materia diversa da quella su cui verte la dissertazione scritta, di cui al precedente punto a).

Art. 146. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica per l'indirizzo generale, sono aggiunti quelli di:

Complementi di fisica generale;

Preparazione di esperienze didattiche;

Astrodinamica.

Art. 147. - All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in matematica per l'indirizzo didattico sono aggiunti quelli di:

Astrodinamica;

Geometria algebrica.

Art. 148. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica per l'indirizzo applicativo, nei due orientamenti numerico e meccanico sono aggiunti quelli di:

Complementi di fisica generale;

Preparazione di esperienze didattiche;

Astrodinamica.

Art. 150 , relativo agli esami di laurea in matematica e' modificato nel senso che il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

"L'esame di laurea in matematica consta:

a)

della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione e' comunque individuale;

b)

dell'esposizione e discussione di un argomento orale, scelto dal candidato in una materia diversa da quella su cui verte la dissertazione scritta, di cui al precedente punto a)".

Art. 152. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:

Geomorfologia;

Paleobiogeografia ed elementi di paleoecologia;

Fisica del vulcanismo.

Art. 153 , relativo alle propedeuticita' degli esami del corso di laurea in scienze naturali e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Gli esami di istituzioni di matematiche, di fisica e di chimica generale ed inorganica sono propedeutici rispetto a tutti gli altri esami previsti dal piano di studio".

Art. 154 , relativo agli esami di laurea in scienze naturali e' modificato nel senso che il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

"L'esame di laurea in scienze naturali consta:

a)

della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione e' comunque individuale;

b)

dell'esposizione e discussione di un argomento orale; scelto dal candidato in una materia diversa da quella su cui verte la dissertazione scritta, di cui al precedente punto a)".

Art. 156. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

Farmacologia;

Biochimica comparata;

Neurochimica;

Citologia ed istologia patologica;

Neurologia comparata.

Nello stesso articolo l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Gli esami di istituzioni di matematiche, di fisica e di chimica generale ed inorganica sono propedeutici rispetto a tutti gli altri esami previsti dal piano di studio".

Art. 157 , relativo agli esami di laurea in scienze biologiche e' abrogato e sostituito dal seguente:

"L'esame di laurea in scienze biologiche consta:

a)

della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione e' comunque individuale;

b)

dell'esposizione e discussione di un argomento orale, scelto dal candidato in una materia diversa da quella su cui verte la dissertazione scritta, di cui al precedente punto a)".

Art. 159. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Geomorfologia;

Esercitazioni di geologia;

Geochimica applicata;

Paleobiogeografia ed elementi di paleoecologia;

Geofisica nucleare.

Art. 161 , relativo agli esami di laurea in scienze geologiche e' modificato nel senso che il secondo e terzo comma sono abrogati e sostituiti dal seguente:

"L'esame di laurea in scienze geologiche consta:

a)

della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione e' comunque individuale;

b)

di una prova pratica, con eventuale discussione di essa".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 agosto 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 29 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 128. - CARUSO

Art. 1

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