DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1970, n. 714
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti; ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 4 aprile 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civico "San Giuseppe" di Albano Laziale, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 10 maggio 1914, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civico "San Giuseppe", con sede in Albano Laziale (Roma), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Roma; tre membri eletti dal consiglio comunale di Albano Laziale; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 10 maggio 1914, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1961.
SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 146. - GRECO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.