DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1970, n. 728

Type DPR
Publication 1970-07-09
Ultimo aggiornamento 1970-10-20
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico, provinciale di Roma in data 4 aprile 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civico "Alessandro Angelucci" di Subiaco, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 22 maggio 1924 e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civico "Alessandro Angelucci", con sede in Subiaco (Roma), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Roma; tre membri eletti dal consiglio comunale di Subiaco; due membri in rappresentanza degli originali interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 22 maggio 1924, modificato con regi decreti 5 giugno 1932 e 5 giugno 1933.

SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1970

Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 149. - CARUSO

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