LEGGE 9 ottobre 1970, n. 739
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente: "Il vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno "Moscato, può essere posto in commercio con una gradazione alcoolica svolta comunque non inferiore a 4 gradi".
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