DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1970, n. 748
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Torino il 31 gennaio 1969, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Gerontologia e geriatria" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.
Art. 3
I contributi annui a carico della commissione degli istituti ospitalieri valdesi - Torre Pellice e Pomaretto (C.I.O.V.), vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
SARAGAT MISASI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 ottobre 1970.
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 167. - CARUSO.
Convenzione tra l'Universita' di Torino e gli istituti ospitalieri Torre Pellice e Pomaretto-art. 1
Repertorio n. 577 REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione tra l'Universita' degli studi di Torino e gli istituti ospitalieri valdesi-Torre Pellice e Pomaretto, per la istituzione di un posto di assistente di ruolo riservato alla cattedra di "Gerontologia e geriatria" dell'Universita' degli studi di Torino, facolta' di medicina e chirurgia. L'anno millenovecentosessantanove, addi' trentuno del mese di gennaio (31 gennaio 1969) in una sala del palazzo universitario, in Torino, via Giuseppe Verdi n. 8, avanti a me dott. Adolfo Lolli, nato a Bussoleno (Torino) il 2 dicembre 1919 residente a Rivoli, corso Susa n. 32, direttore di sezione dell'Universita' di Torino, delegato, con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962, a redigere e a ricevere per conto dell'amministrazione universitaria gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa in conformita' al disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902 ed ivi residente in via Cosseria n. 11, che interviene al presente atto esclusivamente nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Torino in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'universita' stessa in data 19 luglio 1968 (che, per estratto si allega sub/A), assistito dal dott. Ivo Mattucci, nato a Camerino il 30 dicembre 1904, direttore amministrativo; Aime Edoardo, nato a Torre Pellice il 19 agosto 1914, residente in Torre Pellice, via Caduti per la Liberta', 4, che interviene al presente atto esclusivamente nella sua qualita' di presidente della commissione degli Ospedali Valdesi - Torre Pellice e Pomaretto in esecuzione della deliberazione della commissione stessa in data 30 aprile 1968 approvata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza del 9 settembre 1968 (che per estratto si allega sub/B). I predetti comparenti della cui identita' personale io, ufficiale rogante sono certo, omessa la presenza dei testimoni perche' i comparenti stessi di comune accordo e con il mio consenso, vi rinunciano, mi fanno richiesta che riceva il presente atto al quale Premettono quanto segue A) che, presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino, esiste la cattedra di "Gerontologia e geriatria"; B) che e' stata ravvisata la necessita' che alla detta cattedra sia assegnato un conveniente numero di assistenti di ruolo per coadiuvare il titolare della cattedra nella ricerca scientifica, nella attivita' didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni, e nell'assistere i malati; C) che la commissione degli istituti ospitalieri valdesi - Torre Pellice e Pomaretto, anche allo scopo di assicurare un migliore funzionamento del reparto di gerontologia e geriatria dell'Ospedale Valdese di Pomaretto, e' venuta nella determinazione di proporre all'Universita' degli studi di Torino la stipulazione di una convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di gerontologia e geriatria, assistente che dovra' avere l'obbligo della residenza presso il predetto Ospedale Valdese di Pomaretto; D) che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il consiglio di amministrazione e il senato accademico dell'Universita' degli studi di Torino, con deliberazioni rispettivamente del 29 maggio 1968, 19 luglio 1968 e 31 luglio 1968 hanno esaminato ed approvato entro i limiti della rispettiva competenza la proposta di cui al predetto punto C). Tutto cio' premesso che forma parte integrante e sostanziale del presente atto i predetti comparenti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. La commissione degli istituti ospitalieri valdesi - Torre Pellice e Pomaretto (C.I.O.V.) affinche' alla cattedra di gerontologia e geriatria della facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Torino venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale scopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 7 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione tra l'Universita' di Torino e gli istituti ospitalieri Torre Pellice e Pomaretto-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Torino anticipatamente in unica soluzione all'atto della nomina sia per concorso che per trasferimento del titolare del posto e successivamente con pagamento anticipato entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione tra l'Universita' di Torino e gli istituti ospitalieri Torre Pellice e Pomaretto-art. 3
Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lett. a) del precedente art. 1, la commissione Istituti ospitalieri valdesi (C.I.O.V.) si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lett. b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, la commissione degli istituti ospitalieri Valdesi si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lett. b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione tra l'Universita' di Torino e gli istituti ospitalieri Torre Pellice e Pomaretto-art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di gerontologia e geriatria. L'Universita' degli studi di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione tra l'Universita' di Torino e gli istituti ospitalieri Torre Pellice e Pomaretto-art. 5
Art. 5. Gli "Istituti ospitalieri Valdesi" Torre Pellice e Pomaretto, mettono a disposizione dell'istituto di gerontologia e geriatria dell'Universita' degli studi di Torino, presso il proprio ospedale di Pomaretto, un reparto per il ricovero di malati geriatrici per scopi clinici e didattici. L'Universita' degli studi di Torino, per la durata della convenzione, assicurera' il servizio di un assistente di ruolo presso il reparto geriatrico universitario dell'ospedale di Pomaretto, reparto che assumera' la denominazione "Universita' degli studi di Torino - Istituto di gerontologia e geriatria sezione staccata dell'ospedale di Pomaretto".
Convenzione tra l'Universita' di Torino e gli istituti ospitalieri Torre Pellice e Pomaretto-art. 6
Art. 6. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione tra l'Universita' di Torino e gli istituti ospitalieri Torre Pellice e Pomaretto-art. 7
Art. 7. La presente convenzione s'intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 6; b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Convenzione tra l'Universita' di Torino e gli istituti ospitalieri Torre Pellice e Pomaretto-art. 8
Art. 8. La presente convenzione diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporra' l'approvazione della convenzione stessa e la istituzione del posto di assistente di ruolo alla cattedra di gerontologia e geriatria. Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Torino, sara' registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45), e dell'[art. 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-09;380~art1). E' richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto scritto parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione parte da me medesimo su numero otto facciate intere e sin qui della nona di tre fogli di carta legale, e lo leggo ai comparenti i quali a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volonta' ed a quella degli enti che rispettivamente rappresentano ed, in conferma, meco lo sottoscrivono in calce firmando anche i fogli non contenenti le firme finali. Non viene data lettura degli allegati perche' le parti espressamente me ne dispensano. Mario ALLARA Edoardo AIME Ivo MATTUCCI Adolfo LOLLI, ufficiale rogante Registrato a Torino, addi' 1 febbraio 1969, n. 235, vol. 43 - Atti pubblici amministrativi - Esatte lire: Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI
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