DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1970, n. 750

Type DPR
Publication 1970-02-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1968, n. 1543, con il quale e' stato istituito il libero Istituto universitario di architettura, con sede in Reggio Calabria;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduta la richiesta del comitato tecnico del suddetto istituto universitario di architettura;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la suddetta richiesta;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dall'anno accademico 1969-70 il libero Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria, riconosciuto con il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1968, n. 1543, passa a carico dello Stato, per cui e' compreso fra quelli previsti al n. 1 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni. L'istituto di cui al precedente comma assume la denominazione di Istituto universitario statale di architettura. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1968, n. 1543, e' revocato.

Art. 2

Per tale Istituto universitario statale di architettura sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) tre posti di professore, prelevati sul contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1969-70); b) sei posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18 della suddetta legge n. 62 (aliquota 1969-70). I suddetti posti di assistente dovranno essere distribuiti in modo da essere assegnati due agli insegnamenti del primo anno, due agli insegnamenti del secondo anno e due a quelli del terzo anno. I posti convenzionati di professore e di assistente di ruolo del suddetto istituto fissati dallo statuto rispettivamente in tre e in due, e attualmente vacanti, sono soppressi.

Art. 3

Il patrimonio del libero Istituto universitario di architettura e' devoluto all'Istituto universitario statale. L'assegnazione in uso gratuito degli immobili forniti dal comune di Reggio Calabria al libero Istituto universitario di architettura e' mantenuta per l'Istituto universitario statale di architettura. Il commissario di cui all'articolo successivo provvedera' entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Istituto universitario di architettura.

Art. 4

Il consiglio di amministrazione del libero Istituto universitario di architettura e' sciolto alla data di pubblicazione del presente decreto. L'amministrazione provvisoria dell'Istituto universitario di architettura e' affidata ad un commissario governativo, da nominarsi con successivo nostro decreto e per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto, nonche' alla costituzione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 10 del citato testo unico n. 1592. La spesa derivante dalla statizzazione e' a carico del normale stanziamento del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto il commissario presentera' al Ministro il nuovo statuto che sara' approvato a norma dell'art. 17 del citato testo unico n. 1592.

Art. 6

Le attribuzioni, demandate dalle vigenti disposizioni di legge di regolamento al consiglio di facolta', vengono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.

SARAGAT FERRARI AGGRADI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1970

Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 5. - GRECO

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