DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1970, n. 751
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Cagliari il 2 settembre 1969, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Anestesiologia e rianimazione" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.
Art. 3
I contributi annui a carico della Regione autonomia della Sardegna vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' di Cagliari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
SARAGAT MISASI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 163. - CARUSO
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 1
Repertorio n. 5/358 Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di "Anestesiologia e rianimazione" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'universita' di Cagliari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantanove, addi' due del mese di settembre a Cagliari in una sala del palazzo dell'Universita' degli studi di Cagliari e precisamente nell'ufficio del rettore innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1 luglio 1963 a redigere gli atti e i contratti per conto dell'universita' medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infrannominate, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Universita' degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Universita' stessa in data 17 giugno 1969. (Allegato A); on.le Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualita' di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 30 dicembre 1964, n. 62 (Allegato B) e in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna conferitogli nella adunanza del 25 marzo 1969 (Allegato C). Premesso: a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel "Bollettino Ufficiale "della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II), in data 30 dicembre 1964, n. 62 e in data 24 giugno 1965, n. 30, l'amministrazione regionale e', tra l'altro, autorizzata a stipulare con le amministrazioni delle Universita' di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestono particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa Amministrazione regionale e' autorizzata con legge regionale a finanziare l'istituzione di posti di professore di ruolo; b) che la Regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 23 novembre 1966, n. 14, e' stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Universita' degli studi di Cagliari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Anestesiologia e rianimazione" presso la facolta' di medicina e chirurgia; c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale puo' comprendersi quello di "Anestesiologia e rianimazione"; d) che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia (Allegato D), il senato accademico (Allegato E) ed il consiglio di amministrazione (Allegato F) della Universita' degli studi di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di "Anestesiologia e rianimazione"; e) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 25 marzo 1969 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (Allegato C); f) che il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Cagliari, nella seduta del 17 giugno 1969 (Allegato A), ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore della universita' predetta alla stipulazione della medesima convenzione. Tutto cio' premesso i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Sara' istituito, a norma dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di "Anestesiologia e rianimazione" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 2
Art. 2. La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente la somma annua di lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 3
Art. 3. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Universita' di Cagliari, oltre alla somma annua indicata nel precedente articolo 2, la ulteriore somma di lire 560.000 (cinquecentosessantamila) annue, pari al 20% (lire venti per cento) del contributo di L. 2.800.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 4
Art. 4. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Universita' di Cagliari le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in un'unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 5
Art. 5. Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad allevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna altresi', ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nello art. 3. L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 6
Art. 6. L'Universita' di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, e' tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di "Anestesiologia e rianimazione". L'Universita' di Cagliari versera' altresi' annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente articolo 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 7
Art. 7. Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilera' una relazione della propria attivita' scientifica e didattica, corredata dalle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi. Detta relazione dovra' essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa all'Amministrazione regionale tramite l'Universita' degli studi di Cagliari, col visto del rettore. In aggiunta a quanto precede l'assistente ordinario e' tenuto a prestare all'Amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della [legge regionale 25 novembre 1964, n. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1964-11-25;18), potra' essergli richiesta dalla stessa amministrazione, d'intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di "Anestesiologia e rianimazione".
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del primo titolare dell'istituendo posto e si intendera' rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 9
Art. 9. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi restera' senza altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 10
Art. 10. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Cagliari, e' esente da tassa di registro bollo a termini dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Essa diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 9 (nove) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volonta' e che qui con me lo, sottoscrivono. Il rettore Giuseppe PERETTI L'assessore al lavoro e pubblica istruzione Antonio GIAGU DE MARTINI L'ufficiale rogante Gesuino PIGA Registrato a Cagliari, addi' 10 settembre 1969 al n. 12544. mod. vol. 453. - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI
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