DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970, n. 752

Type DPR
Publication 1970-08-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 122 , relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che la scuola in malattie nervose e mentali e' soppressa e sostituita con l'istituzione della scuola in "Psichiatria".

L'art. 143, relativo alla scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali, che assume la denominazione di scuola di specializzazione in psichiatria, e' abrogato e sostituito dal seguente.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 143. - La scuola ha la durata di quattro anni.

Il numero complessivo degli iscritti alla scuola e' di ventiquattro.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° Anno:

Anatomia e istologia del sistema nervoso;

Fisiologia del sistema nervoso;

Biochimica del sistema nervoso;

Genetica (elementi);

Psicologia generale;

Psicopatologia (1°);

Semeiotica psichiatrica.

2° Anno:

Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;

Semeiotica neurologica;

Patologia speciale e diagnostica neurologica;

Neuro-radiologia;

Endocrinologia e neurologia vegetativa;

Elettroencefalografia.

3° Anno:

Patologia speciale psichiatrica;

Psicopatologia (2°);

Clinica psichiatrica (1°);

Psicologia clinica e psicodiagnostica;

Psicofarmacologia;

Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;

Esami di laboratorio.

4° Anno:

Clinica psichiatrica (2°);

Terapia psichiatrica generale;

Psicoterapia;

Neuropsichiatria infantile;

Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;

Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 agosto 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 16 ottobre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 159. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che la scuola in malattie nervose e mentali e' soppressa e sostituita con l'istituzione della scuola in "Psichiatria". L'art. 143, relativo alla scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali, che assume la denominazione di scuola di specializzazione in psichiatria, e' abrogato e sostituito dal seguente. Scuola di specializzazione in psichiatria Art. 143. - La scuola ha la durata di quattro anni. Il numero complessivo degli iscritti alla scuola e' di ventiquattro. Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: Anatomia e istologia del sistema nervoso; Fisiologia del sistema nervoso; Biochimica del sistema nervoso; Genetica (elementi); Psicologia generale; Psicopatologia (1°); Semeiotica psichiatrica. 2° Anno: Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso; Semeiotica neurologica; Patologia speciale e diagnostica neurologica; Neuro-radiologia; Endocrinologia e neurologia vegetativa; Elettroencefalografia. 3° Anno: Patologia speciale psichiatrica; Psicopatologia (2°); Clinica psichiatrica (1°); Psicologia clinica e psicodiagnostica; Psicofarmacologia; Psichiatria in rapporto con la patologia internistica; Esami di laboratorio. 4° Anno: Clinica psichiatrica (2°); Terapia psichiatrica generale; Psicoterapia; Neuropsichiatria infantile; Psichiatria forense e legislazione psichiatrica; Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 ottobre 1970

Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 159. - CARUSO

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