DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. 754
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23 , relativo alle propedeuticita' di iscrizione e di esami del corso di laurea in giurisprudenza e' modificato nel senso che viene aggiunta la seguente nuova propedeuticita': "f) le istituzioni di diritto privato rispetto al diritto di autore".
Art. 116. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Biologia molecolare;
Endocrinologia;
Enzimologia;
Immunologia;
Neuroradiologia;
Puericultura pre-natale;
Virologia;
Virologia clinica;
Lingua inglese (insegnamento aggiuntivo ma non sostitutivo di uno qualsiasi degli insegnamenti complementari).
Art. 198. - E' modificato nel senso che il secondo comma, relativo alle modalita' degli esami di laurea della facolta' di ingegneria e' abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consistera' in un colloquio basato su elaborati svolti dall'allievo durante l'ultimo anno del normale corso di studi, elaborati che l'allievo stesso presentera' a sua scelta. La commissione, nell'attribuire il voto di laurea non potra' aggiungere alla media degli esami dell'ultimo triennio (espressa in frazione di 110) un numero di punti superiore a undici".
Art. 258 , relativo alla scuola di perfezionamento in diritto civile e' modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti e' fissato in centoventi.
Art. 299 , relativo alla scuola di perfezionamento in diritto e procedura penale, e' modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti e' fissato in centoventi.
Presso la facolta' di giurisprudenza il corso di perfezionamento in diritto ecclesiastico e canonico muta denominazione in "Scuola di perfezionamento in diritto ecclesiastico e canonico".
Art. 328 , relativo agli insegnamenti che vengono impartiti nella suddetta scuola di perfezionamento in diritto ecclesiastico e canonico, e' modificato nel senso che l'insegnamento di diritto penale e canonico assume la denominazione seguente: "Diritto penale canonico".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 settembre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 14. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 23, relativo alle propedeuticita' di iscrizione e di esami del corso di laurea in giurisprudenza e' modificato nel senso che viene aggiunta la seguente nuova propedeuticita': "f) le istituzioni di diritto privato rispetto al diritto di autore". Art. 116. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Biologia molecolare; Endocrinologia; Enzimologia; Immunologia; Neuroradiologia; Puericultura pre-natale; Virologia; Virologia clinica; Lingua inglese (insegnamento aggiuntivo ma non sostitutivo di uno qualsiasi degli insegnamenti complementari). Art. 198. - E' modificato nel senso che il secondo comma, relativo alle modalita' degli esami di laurea della facolta' di ingegneria e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consistera' in un colloquio basato su elaborati svolti dall'allievo durante l'ultimo anno del normale corso di studi, elaborati che l'allievo stesso presentera' a sua scelta. La commissione, nell'attribuire il voto di laurea non potra' aggiungere alla media degli esami dell'ultimo triennio (espressa in frazione di 110) un numero di punti superiore a undici". Art. 258, relativo alla scuola di perfezionamento in diritto civile e' modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti e' fissato in centoventi. Art. 299, relativo alla scuola di perfezionamento in diritto e procedura penale, e' modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti e' fissato in centoventi. Presso la facolta' di giurisprudenza il corso di perfezionamento in diritto ecclesiastico e canonico muta denominazione in "Scuola di perfezionamento in diritto ecclesiastico e canonico". Art. 328, relativo agli insegnamenti che vengono impartiti nella suddetta scuola di perfezionamento in diritto ecclesiastico e canonico, e' modificato nel senso che l'insegnamento di diritto penale e canonico assume la denominazione seguente: "Diritto penale canonico".
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 14. - CARUSO
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