DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. 759

Type DPR
Publication 1970-06-23
Ultimo aggiornamento 1970-10-30
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato nel senso che il corso degli studi della facolta' di medicina e chirurgia e' portato da due a tre anni e pertanto gli articoli 43 e 44 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Facolta' di medicina e chirurgia (limitata al primo triennio) Art. 43. - Sono titoli di ammissione alla facolta' di medicina e chirurgia quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 44. - Gli insegnamenti del triennio sono i seguenti: Insegnamenti fondamentali: 1) Chimica; 2) Fisica; 3) Biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze; 4) Anatomia umana normale (biennale); 5) Fisiologia umana (biennale al 2° e al 3° anno); 6) Patologia generale (biennale al 2° e al 3° anno); 7) Chimica biologica; 8) Microbiologia; 9) Farmacologia. Insegnamenti complementari: 1) Istologia ed embriologia generale; 2) Anatomia topografica; 3) Istochimica; 4) Parassitologia; 5) Virologia; 6) Scienza dell'alimentazione; 7) Radiobiologia; 8) Storia della medicina; 9) Psicologia. Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti. Le esercitazioni per le discipline complementari sono obbligatorie invece solo per gli studenti che seguono i corsi relativi. Per gli insegnamenti complementari e' prescritto un corso semestrale, essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto degli studi. Lo studente puo' ottenere l'iscrizione al 3° anno se ha frequentato gli insegnamenti fondamentali previsti per il biennio e ha superato i relativi esami. Il passaggio puo', tuttavia, essere concesso se lo studente si trovi in difetto di due soli esami.

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 ottobre 1970

Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 8. - GRECO

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