DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. 762
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 49, relativo agli istituti annessi alla facolta' di economia e commercio e modificato nel senso che vengono attribuiti i seguenti nuovi insegnamenti complementari agli istituti della facolta' a fianco di essi indicati: 1) istituto di ricerche aziendali: ragioneria pubblica; 3) istituto di tecnica del credito: tecnica degli scambi e cambi con l'estero, economia e tecnica del credito mobiliare; 8) istituto di ricerche economico-agrarie e forestali: economia di mercato dei prodotti agricoli; 9) istituto di matematica: ricerca operativa, teoria delle decisioni e teoria dei giochi; 10) istituto di statistica: statistica aziendale. Dopo l'art. 265 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in "Fisica dello stato solido" annessa alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Scuola di perfezionamento in "Fisica dello stato solido" Art. 266. - La scuola di perfezionamento in fisica istituita presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali di Parma, ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento nell'indirizzo di fisica dello stato solido. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 267. - Il funzionamento della scuola e' affidato ad un consiglio direttivo nominato dalla facolta'. Il consiglio direttivo propone di anno in anno alla facolta' gli insegnamenti da impartire e i relativi programmi, e nomina per un periodo di un anno un direttore, al quale sono affidate l'organizzazione e la sorveglianza sul regolare funzionamento degli insegnamenti e degli esami. Il direttore e' coadiuvato da un segretario. Gli insegnanti della scuola sono proposti, d'intesa col consiglio direttivo, dal direttore, che puo' scegliere tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti ed anche tra persone di riconosciuta competenza in uno degli indirizzi trattati nella scuola; tali proposte sono sottoposte all'approvazione della facolta'. Art. 268. - Alla scuola di perfezionamento in fisica dello stato solido sono ammessi i laureati in fisica, matematica, ingegneria e chimica. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli. Sono da considerarsi titoli preferenziali: a) il voto di laurea; b) documentazione di eventuali servizi prestati attinenti alle discipline impartite nel corso degli studi specialistici; c) eventuali pubblicazioni. Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola e' fissato in trenta allievi per ogni anno di corso. Nessun titolo puo' esonerare dalla frequenza gli iscritti. La frequenza ai singoli corsi deve essere attestata dai rispettivi docenti. Art. 269. - Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal consiglio direttivo e sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della scuola. La commissione per l'esame di diploma e' nominata dal consiglio direttivo ed e' formata da quattro membri scelti fra gli insegnanti della scuola e da un contro-relatore nella persona di un competente nel soggetto particolare della dissertazione; il quale puo' essere anche un professore di altra universita'. L'esame di diploma consistera' nella discussione di una dissertazione-originale scritta. Art. 270. - L'esame di diploma dovra' essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione. I candidati non riconosciuti idonei ad una prima prova non potranno ripresentarsi prima che sia trascorso un periodo di undici mesi. Art. 271. - Le materie di insegnamento sono: 1) Matematica applicata; 2) Complementi di analisi; 3) Complementi di fisica teorica; 4) Complementi di fisica dello stato solido; 5) Proprieta' magnetiche della materia: 6) Fisica dei liquidi; 7) Tecniche della fisica degli stati condensati; 8) Complementi di chimica fisica; 9) Complementi di meccanica statistica; 10) Fisica delle superfici: 11) Complementi di elettronica; 12) Semiconduttori; 13) Elettronica quantistica; 14) Spettroscopia a microonde; 15) Fisica dei plasmi; 16) Fisica dei gas debolmente ionizzati; 17) Tecnica dell'alto vuoto; 18) Rilevatori a scintillazione; 19) Spettrofotometria U.V., ottica e I.R.; 20) Diffratometria X ed elettronica; 21) Fisica dei metalli; 22) Teoria quantistica dei campi; 23) Macchine calcolatrici e programmazione. Gli insegnamenti potranno essere annuali o semestrali. Due insegnamenti semestrali sono a tutti gli effetti equivalenti ad un insegnamento annuale. I corsi saranno integrati da esercitazioni pratiche e potranno essere integrati anche con conferenze su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Art. 272. - Per ogni anno di corso il numero minimo degli insegnamenti annuali e' fissato in cinque; il numero massimo in dieci. Gli insegnamenti annuali potranno essere sostituiti in parte con coppie di corsi semestrali secondo l'ordine di studi fissato dal consiglio direttivo della scuola a norma dell'art. 271. Gli allievi per essere ammessi all'esame di diploma dovranno avere superato gli esami di profitto previsti dall'ordinamento di studi. Art. 273. - Il consiglio direttivo della scuola, con manifesto annuale, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce quali siano i corsi a carattere annuale o semestrale, nonche' degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei due anni di corso) e l'ordine e le modalita' degli esami. Art. 274. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della facolta'. La tassa di diploma e' pari alla tassa di laurea, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per altre prestazioni durante il corso degli studi e fissata dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udita la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ed il consiglio direttivo della scuola. Inoltre i mezzi finanziari per il funzionamento della scuola (stipendi e attrezzature) saranno reperiti sui contributi di cui sopra, sui finanziamenti destinati allo istituto di fisica, e, infine, ci si avvarra' di insegnamenti gia' esistenti per il corso di laurea in fisica e gia sovvenzionati. Art. 275. - Presso la scuola di perfezionamento in fisica dello stato solido, e' istituito un seminario di fisica. Gli articoli 278, 279, 281, 282 relativi alla scuola di paleografia musicale sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di paleografia e filologia musicale Art. 278. - La scuola di paleografia e filologia musicale si propone di fornire la preparazione scientifica e tecnica occorrenti a coloro che intendono mettersi in grado di conoscere ed interpretare direttamente le fonti musicali, dedicarsi al governo delle sezioni musicali delle biblioteche e degli archivi e specializzarsi nella storia della musica. La scuola di paleografia e filologia musicale conferisce il diploma di paleografia e filologia musicale. Art. 279. - Il direttore della scuola e' un professore universitario di ruolo ed e' nominato dal rettore su designazione del consiglio della scuola. Art. 281. - Alla scuola di paleografia e filologia musicale possono iscriversi coloro i quali, gia' iscritti a un conservatorio di musica o a un liceo musicale pareggiato, oppure in qualita' di candidati privatisti abbiano superato, presso un conservatorio o un liceo musicale pareggiato, gli esami complementari di armonia e storia della musica previsti per la loro materia musicale principale. Essi dovranno superare una prova scritta di italiano, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale letteraria o storica, e una prova scritta di latino, consistente in una versione in italiano di un brano latino. La prova orale vertera' sulle linee fondamentali della storia letteraria e della storia civile italiane. Possono altresi' iscriversi coloro che sono muniti di un diploma di scuola media di secondo grado. Essi dovranno svolgere una analisi scritta di una composizione musicale a schema morfologico regolare; la prova orale sara' intesa ad accertare la conoscenza della teoria musicale generale. Dovranno inoltre eventualmente sostenere le prove di accertamento letterario, in relazione al loro pregresso curriculum scolastico. Art. 282. - La scuola si riserva di organizzare, senza alcun aggravio finanziario per gli studenti, corsi integrativi di cultura intesi a facilitare la preparazione scientifica degli studenti stessi, con particolare riguardo alla cultura umanistica per i provenienti dai conservatori di musica privi di altro titolo, ed alla cultura musicale per i provenienti da scuole medie di secondo grado, sprovvisti di titolo musicale. Prima dell'esame di diploma, gli iscritti dovranno sostenere un esame inteso ad accertare la loro preparazione specifica umanistica o musicale, rispettivamente per i diplomati dai conservatori e dalle scuole medie superiori. Coloro che sono muniti di entrambi i titoli (umanistico e musicale) sono dispensati da qualunque esame di accertamento. L'art. 285, relativo alla suddetta scuola e' modificato nel senso che il penultimo comma viene soppresso. L'art. 286, relativo alla suddetta scuola e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 286. - Data la particolare finalita' dei singoli insegnamenti anche coloro che sono gia' muniti di laurea e che abbiano sostenuto esami speciali di materie affini a quelle elencate nel piano degli studi della scuola dovranno ugualmente sostenere tutti gli esami senza eccezione. A coloro che sono provvisti di laurea in lettere o materie letterarie, il diploma di cui sopra e' equiparato a quelli conseguiti nei corsi di perfezionamento postuniversitario.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 9. - CARUSO
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