LEGGE 19 ottobre 1970, n. 791

Type Legge
Publication 1970-10-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il nuovo testo della Convenzione del 1 luglio 1953 dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) e il nuovo testo del relativo protocollo finanziario, approvati il 14 dicembre 1967 dal Consiglio dell'Organizzazione nel corso della sua 36ª sessione.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e al protocollo finanziario di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo XVIII della Convenzione stessa.

SARAGAT COLOMBO - MORO - FERRARI AGGRADI - GAVA - PICCOLI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Convention

Convention pour l'etablissement d'une Organisation europeenne pour la recherche nucleaire Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE Nota bene: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato. Convenzione per l'istituzione di una Organizzazione europea per la ricerca nucleare (Ginevra, 14 dicembre 1967) Gli Stati aderenti alla presente Convenzione, Considerato l'Accordo istituente un Consiglio di rappresentanti di Stati europei per lo studio dei progetti relativi ad un laboratorio internazionale e per l'organizzazione di altre forme di cooperazione nel campo della ricerca nucleare, aperto alla firma a Ginevra il 15 febbraio 1952; Considerato l'Accordo supplementare prorogante l'Accordo suddetto, firmato a Parigi il 30 giugno 1953; Nell'intento, conformemente alla sezione 2 dell'Articolo III dell'Accordo del 15 febbraio 1952, di concludere una Convenzione per l'istituzione di una Organizzazione europea per la ricerca nucleare, comportante la creazione di un laboratorio internazionale destinato ad eseguire un determinato programma di ricerche di carattere puramente scientifico e di base relativo alle particelle ad alta energia; Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Istituzione dell'Organizzazione 1. Con la presente Convenzione viene istituita una Organizzazione europea per la ricerca nucleare (qui appresso indicata "l'Organizzazione"). 2. La sede dell'Organizzazione e' a Ginevra, a meno che il Consiglio di cui all'Articolo IV decida in seguito, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, di trasferirla dal luogo in cui e' situato un altro dei laboratori previsti al comma (a) del paragrafo 2 dell'Articolo II.

Convenzione-art. II

Articolo II Scopi 1. L'Organizzazione assicura la collaborazione fra gli Stati europei per le ricerche nucleari di carattere puramente scientifico e di base, come pure per altre ricerche che siano in stretta relazione con le suddette. L'Organizzazione si astiene da qualsiasi attivita' di carattere militare ed i risultati dei suoi lavori sperimentali e teorici vengono pubblicati o resi altrimenti generalmente accessibili. 2. Per garantire la collaborazione prevista al paragrafo 1 del presente Articolo, l'Organizzazione si limita alle seguenti attivita': (a) costruzione ed esercizio di uno o piu' laboratori internazionali (qui appresso indicati "i laboratori") destinati alle ricerche sulle particelle ad alta energia, compresi i lavori relativi alle radiazioni cosmiche. Ogni laboratorio comprende: (i) uno o piu' acceleratori di particelle; (ii) l'apparecchiatura ausiliaria necessaria per effettuare qualsiasi programma di ricerche mediante l'uso delle macchine previste al precedente comma (i); (iii) gli edifici necessari per installare l'equipaggiamento previsto ai precedenti commi (i) e (ii), nonche' quelli necessari all'amministrazione dell'Organizzazione ed all'adempimento di altre attivita' dell'Organizzazione stessa; (b) l'organizzazione e lo sviluppo della cooperazione internazionale nella ricerca nucleare, compresa la collaborazione al di fuori dei laboratori. Tale cooperazione puo' comprendere in particolare: (i) studi teorici nel campo della fisica nucleare; (ii) lo sviluppo di contatti fra i ricercatori, lo scambio di ricercatori, la diffusione delle informazioni, e ogni altro mezzo che permetta ai ricercatori di approfondire le loro conoscenze e di completare la loro formazione professionale; (iii) la collaborazione con altri istituti di ricerca, che possano beneficiare di utili consigli; (iv) ricerche nel campo delle radiazioni cosmiche. 3. I programmi delle attivita' dell'Organizzazione sono: (a) il programma che viene svolto nel laboratorio di Ginevra comprendente un sincrotone a protoni per energie superiori a 10 miliardi di elettroni-volts (1010 eV) e un sincro-ciclotrone per energie di seicento milioni di elettroni-volts (6 X 108eV); (b) il programma relativo alla fabbricazione ed all'impiego degli anelli di accumulazione a intersezioni collegati al sincrotone a protoni di cui al precedente comma (a); (c) il programma relativo alla costruzione ed all'impiego di un laboratorio che deve comprendere un sincrotone a protoni per energie di circa trecento miliardi di elettroni-volts (3 X 1011 eV); (d) ogni altro programma fra quelli previsti al precedente paragrafo 2. 4. I programmi citati al comma (c) e (d) del precedente paragrafo 3 richiedono l'approvazione del Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri. Con la sua approvazione, il Consiglio definisce il programma e tale definizione viene accompagnata dai provvedimenti amministrativi, finanziari e di altro genere necessari per un efficace svolgimento del programma. 5. Qualsiasi modifica nella definizione di un programma richiede l'approvazione del Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri. 6. Sino all'entrata in funzione dell'acceleratore citato al comma (c) del precedente paragrafo 3, la cui data verra' fissata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, il programma di base dell'Organizzazione resta il programma previsto al comma (a) di detto paragrafo. Dopo tale data, anche il programma previsto al comma (c) fara' parte del programma di base, ed il Consiglio potra', con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, decidere che il programma previsto al comma (a) cessi di far parte del programma di base e a condizione che nessun Stato Membro partecipante a detto programma voti contro tale decisione. 7. Nell'ambito dei loro programmi di attivita', i laboratori collaborano per quanto e' possibile con i laboratori e gli istituti situati nel territorio degli Stati Membri. I laboratori, compatibilmente con gli scopi dell'Organizzazione, dovranno cercare di evitare inutili ripetizioni delle ricerche svolte in detti laboratori ed istituti.

Convenzione-art. III

Articolo III Condizioni di adesione 1. Gli Stati partecipanti all'Accordo del 15 febbraio 1952, citato nel Preambolo della presente Convenzione, come pure gli Stati che hanno contribuito con finanziamenti o con apporti in natura al Consiglio istituito da detto Accordo e che hanno preso parte effettiva ai suoi lavori, hanno diritto di divenire membri della Organizzazione aderendo alla presente Convenzione in base alle disposizioni degli Articoli XV, XVI e XVII. 2. (a) L'ammissione di altri Stati nell'Organizzazione viene decisa, all'unanimita' di tutti gli Stati Membri, dal Consiglio citato all'Articolo IV; (b) qualsiasi Stato che desideri essere ammesso a far parte dell'Organizzazione in base al precedente comma, deve darne notifica al Presidente del Consiglio, il quale ne informa gli Stati Membri almeno tre mesi prima che la richiesta di ammissione venga esaminata dal Consiglio. Qualsiasi Stato ammesso a far parte dell'Organizzazione ne diviene membro, aderendo alla presente Convenzione, in base alle disposizioni dell'Articolo XVII. 3. Ogni Stato Membro segnala per iscritto al Presidente del Consiglio i programmi di attivita' ai quali desidera partecipare. Nessuno Stato e' autorizzato a divenire o a restare membro dell'Organizzazione se non partecipa ad almeno uno dei programmi di attivita' che formano il programma di base. 4. Il Consiglio puo', a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, fissare un periodo minimo di partecipazione iniziale ad un programma di attivita', come pure il limite massimo delle spese destinate a quel programma durante il detto periodo minimo. Una volta fissati sia il periodo che il limite massimo di spese consentito, il Consiglio puo' modificarli con la maggioranza sopracitata, a condizione che nessuno Stato Membro partecipante a tale programma voti contro detta modifica. Allo spirare del periodo suddetto, uno Stato Membro ha in qualsiasi momento il diritto di notificare per iscritto al Presidente del Consiglio il proprio ritiro da un programma e tale ritiro diventa effettivo sia alla fine dell'esercizio finanziario che segue quello durante il quale viene fatta la notifica, che in ogni altra data successiva proposta dallo Stato Membro. 5. Quando un programma di attivita' termina, il Consiglio e' responsabile della sua liquidazione, fatta riserva di qualsiasi Accordo che potrebbe in quel momento venire concluso fra gli Stati Membri partecipanti al detto programma nonche' delle disposizioni pertinenti ad ogni Accordo che vincoli l'Organizzazione e gli Stati nel territorio dei quali il programma in questione viene svolto. Nel momento in cui il programma termina, il residuo attivo viene suddiviso fra gli Stati Membri partecipanti al programma, proporzionalmente al totale dei contributi che essi hanno effettivamente versato per tale programma. In caso di residuo passivo, l'ammontare di esso viene ripartito fra gli stessi Stati, proporzionalmente ai loro contributi al programma fissati per l'esercizio finanziario in corso. 6. Gli Stati Membri facilitano lo scambio di persone e di informazioni scientifiche e tecniche utili alla continuazione delle attivita' della Organizzazione. Tuttavia, nulla nel presente paragrafo: a) impedisce l'applicazione nei confronti di qualsivoglia individuo, delle leggi e dei regolamenti degli Stati Membri relativi all'ingresso o al soggiorno sul loro territorio, come all'uscita dal detto territorio, ne' b) obbliga uno Stato Membro a comunicare o ad autorizzare la comunicazione di un'informazione in suo possesso ove consideri che tale comunicazione sia contraria alle esigenze della propria sicurezza.

Convenzione-art. IV

Articolo IV Organi L'Organizzazione comprende un Consiglio e, per ogni laboratorio, un Direttore generale assistito dal personale.

Convenzione-art. V

Articolo V Il Consiglio 1. Il Consiglio e' composto da non piu' di due delegati per ogni Stato Membro, i quali possono intervenire alle riunioni del Consiglio accompagnati da consiglieri. 2. Subordinatamente alle disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio: a) determina la linea di condotta dell'Organizzazione in materia scientifica, tecnica e amministrativa; b) approva i programmi di attivita' dell'Organizzazione; c) adotta, con la maggioranza di due terzi degli Stati Membri rappresentati e votanti, le parti del bilancio relative ai diversi programmi di attivita' e stabilisce le disposizioni finanziarie dell'Organizzazione in base al Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione; d) controlla le spese, approva e pubblica i rendiconti annuali verificati dall'Organizzazione; e) decide la composizione del personale; f) pubblica uno o piu' rapporti annuali; g) ha ogni altro potere e adempie tutte le altre funzioni necessarie per l'esecuzione della presente Convenzione. 3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno e decide il luogo in cui verranno tenute le riunioni. 4. Ogni Stato Membro dispone di un voto nel Consiglio. 5. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice degli Stati Membri rappresentati e votanti. 6. Allorche' la presente Convenzione o il Protocollo finanziario allegato ad essa prevede che un argomento richieda l'approvazione del Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri e che il suddetto argomento riguardi direttamente un programma di attivita', la maggioranza richiesta deve comprendere i due terzi di tutti gli Stati Membri partecipanti a tale programma. 7. Salvo il caso in cui la presente Convenzione o il Protocollo finanziario ad essa allegato prevede che un argomento richieda l'approvazione del Consiglio alla unanimita' o alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, uno Stato Membro non ha diritto di voto su di un argomento che rientri nei limiti di un programma, secondo la definizione data dal Consiglio ai sensi dell'Articolo II, a meno che lo Stato in questione non partecipi a detto programma o che l'argomento non investa direttamente un programma al quale esso partecipa. 8. Uno Stato Membro non ha diritto di voto in Consiglio allorche' l'ammontare dei suoi contributi arretrati superi l'ammontare dei contributi da esso dovuti per l'esercizio finanziario in corso e per quello che l'ha immediatamente preceduto. Del pari, uno Stato Membro non ha diritto di voto in Consiglio su di un programma di attivita', ove l'ammontare dei suoi contributi arretrati relativi a quel programma superi l'ammontare dei contributi da esso dovuti per l'esercizio finanziario in corso e per quello che l'ha immediatamente preceduto. Il Consiglio puo' tuttavia autorizzare lo Stato Membro in questione a votare, se il Consiglio ritiene, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, che il mancato pagamento dei contributi sia dovuto a circostanze indipendenti dalla volonta' dello Stato in questione. 9. Per la discussione di qualsiasi argomento in Consiglio, il quorum necessario e' rappresentato dalla presenza della maggioranza dei delegati degli Stati Membri aventi diritto di voto sull'argomento in questione. 10. Il Consiglio fissa il proprio regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni della presente Convenzione. 11. Il Consiglio elegge un presidente e due vice-presidenti per la durata di un anno, e il cui mandato non puo' rinnovarsi piu' di due volte consecutive. 12. Il Consiglio istituisce un Comitato per le direttive scientifiche ed un Comitato finanziario, cosi' come gli altri organi sussidiari necessari per la realizzazione degli scopi dell'Organizzazione e, in particolare, per l'esecuzione ed il coordinamento dei suoi diversi programmi. La creazione ed i compiti di tali organi vengono decisi dal Consiglio a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri. Nel rispetto alle disposizioni della presente Convenzione e del Protocollo finanziario ad essa allegato, gli organi sussidiari sopracitati fissano il proprio regolamento interno. 13. Nell'attesa del deposito dei propri strumenti di ratifica o di adesione, gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'Articolo III possono farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio e partecipare ai suoi lavori fino al 31 dicembre 1954. Tale facolta' non comporta il diritto di voto, a meno che i detti Stati non abbiano versato all'Organizzazione il contributo previsto al paragrafo (1) dell'articolo 4 del Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione.

Convenzione-art. VI

Articolo VI Direttori generali e personale 1. a) Il Consiglio nomina, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, un Direttore generale per ogni laboratorio per un periodo determinato e lo puo' licenziare con la stessa maggioranza. Per il laboratorio che egli dirige, ogni Direttore generale e' il funzionario esecutivo piu' elevato in grado dell'Organizzazione e la rappresenta negli atti della vita civile. Per quanto riguarda l'amministrazione finanziaria, egli si uniforma alle disposizioni del Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione. Il Consiglio puo', con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, delegare ai Direttori generali, che agiscono separatamente o congiuntamente, il potere di agire in nome dell'Organizzazione in altri settori. Ogni Direttore generale sottopone al Consiglio un rapporto annuale e prende parte a tutte le sue riunioni, senza diritto di voto. b) Il Consiglio puo' differire la nomina di un Direttore generale per tutto il tempo che lo ritenga necessario dopo l'entrata in vigore della Convenzione o in caso di vacanza successiva. Il Consiglio designa allora, in sostituzione del Direttore generale, una persona di cui stabilisce i poteri e le responsabilita'. 2. Ogni Direttore generale e' assistito dal personale scientifico, tecnico, amministrativo e di segreteria ritenuto necessario ed autorizzato dal Consiglio. 3. Il personale e' assunto e licenziato dal Consiglio su segnalazione del Direttore generale competente. Le assunzioni ed i licenziamenti sono deliberati con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri. Il Consiglio puo', con la stessa maggioranza, delegare agli organi sussidiari creati in base al paragrafo 12 dell'Articolo V nonche' ai Direttori generali, una parte dei propri poteri in materia di assunzioni e di licenziamenti. Le assunzioni sono effettuate e terminano in base allo Statuto del Personale adottato dal Consiglio con la maggioranza di cui sopra. Coloro che, su invito del Consiglio, vengono chiamati ad eseguire dei lavori in un laboratorio senza far parte del personale statutario, sono posti sotto l'autorita' del Direttore generale competente e soggetti a tutte le norme generali stabilite dal Consiglio. 4. Le responsabilita' dei Direttori generali e del personale nei confronti dell'Organizzazione sono esclusivamente di carattere internazionale. Nell'adempimento dei loro compiti essi non devono chiedere ne' ricevere istruzioni da alcun governo ne' da alcuna autorita' estranea alla Organizzazione. Gli Stati Membri sono tenuti a rispettare il carattere internazionale delle responsabilita' dei Direttori generali e del personale e a non cercare di influenzarli nel corso dell'adempimento dei loro compiti.

Convenzione-art. VII

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