La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i fini previsti dall'articolo medesimo, al 31 dicembre 1969 con legge 21 marzo 1967, n. 151, è ulteriormente prorogata, per gli stessi fini, al 31 dicembre 1972.