DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. 808
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: Metodologia della scienza giuridica; Sociologia giuridica; Diritto amministrativo comparato; Scienza dell'amministrazione; Diritto pubblico generale; Storia del diritto canonico; Storia delle istituzioni dell'Italia meridionale; Diritto bancario e assicurativo; Diritto privato dell'economia; Diritto privato delle Comunita' europee; Diritto privato comparato; Diritto penale dell'economia; Istituzioni di diritto penale; Sociologia criminale; Automazione della ricerca giuridica; Legislazione urbanistica; Diritto internazionale privato; Diritto matrimoniale; Storia della scienza giuridica; Diritto tributario.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 55. - GRECO
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