DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. 814
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 11 giugno 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale oftalmico di Roma e' stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 20 gennaio 1898; Visti gli articoli 3, 4, 54 e 56 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale oftalmico, con sede in Roma, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue: sei membri eletti dal consiglio provinciale di Roma; un membro eletto dal consiglio comunale di Roma; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 20 gennaio 1898.
SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 61. - CARUSO
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