LEGGE 28 ottobre 1970, n. 822

Type Legge
Publication 1970-10-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, si applicano anche ai capitani dell'Arma dei carabinieri appartenenti alle classi di leva 1913, 1914 e 1915, nel senso che gli interessati vengono promossi nel soprannumero anzichè a disposizione. Le eccedenze di organico risultanti nel grado di maggiore per effetto delle promozioni di cui al comma precedente sono riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Di tali eccedenze non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare nell'avanzamento.

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