LEGGE 5 novembre 1970, n. 824
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il capoverso dell'articolo 281 del codice di procedura penale è così modificato: "Si applicano il terzo, il quarto e l'ultimo capoverso dell'articolo 272-bis del codice di procedura penale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 novembre 1970 SARAGAT COLOMBO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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