LEGGE 5 novembre 1970, n. 851
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico L'Istituto nazionale della previdenza sociale deve corrispondere ai pensionati di vecchiaia, nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, le somme che ad esso Istituto siano state versate dai datori di lavoro in virtù della disposizione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'applicazione degli articoli 20, lettere a) e b) e 23 dello stesso decreto. Sulle predette somme sono dovuti dall'INPS gli interessi legali dalla data in cui le stesse gli sono state versate fino alla data in cui ne viene effettuata la restituzione agli interessati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 novembre 1970 SARAGAT COLOMBO - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: REALE
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