LEGGE 10 novembre 1970, n. 852
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni di cui agli articoli 270 e 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, si applicano soltanto nei confronti del sindaco, del presidente della giunta provinciale, degli assessori comunali e provinciali e dei componenti il consiglio direttivo dei consorzi. I commi quinto e sesto dell'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, sono abrogati.
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