LEGGE 10 novembre 1970, n. 853

Type Legge
Publication 1970-11-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Il termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, prorogato con leggi 1 agosto 1969, n. 472, 24 dicembre 1969, n. 979, e 20 luglio 1970, n. 570, è ulteriormente prorogato al 15 dicembre 1970. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 31 ottobre 1970. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 novembre 1970 SARAGAT COLOMBO - TANASSI - RESTIVO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE

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