LEGGE 19 ottobre 1970, n. 864

Type Legge
Publication 1970-10-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali del lavoro: n. 91 concernente le ferie pagate ai marittimi, adottata a Ginevra il 18 giugno 1949; n. 99 concernente i minimi salariali in agricoltura, adottata a Ginevra il 28 giugno 1951; n. 103 concernente la protezione della maternita', adottata a Ginevra il 28 giugno 1952; n. 112 concernente l'eta' minima, di ammissione al lavoro per i pescatori, adottata a Ginevra il 19 giugno 1959; n. 115 concernente la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, adottata a Ginevra il 22 giugno 1960; n. 119 concernente la protezione dalle macchine, adottata a Ginevra il 25 giugno 1963; n. 120 concernente l'igiene negli uffici e nel commercio, adottata a Ginevra l'8 luglio 1964; n. 122 concernente la politica dell'impiego, adottata a Ginevra il 9 luglio 1964; n. 123 concernente l'eta' minima di ammissione al lavoro in sotterraneo, adottata a Ginevra il 22 giugno 1965; n. 124 concernente l'esame medico attitudinale degli adolescenti occupati in lavori sotterranei, adottata a Ginevra il 22 giugno 1965; n. 127 concernente i pesi massimi trasportabili da un solo lavoratore, adottata a Ginevra il 28 giugno 1967.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente all'articolo 13 della Convenzione 91; all'articolo 7 della Convenzione 99, all'articolo 9 della Convenzione 103, all'articolo 6 della Convenzione 112, all'articolo 17 della Convenzione 115, all'articolo 19 della Convenzione 119, all'articolo 21 della Convenzione 120, all'articolo 9 della Convenzione 122, all'articolo 7 della Convenzione 123, all'articolo 7 della Convenzione 124 e all'articolo 10 della Convenzione 127.

SARAGAT COLOMBO - MORO DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: REALE

Convention 91

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione 91-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE TRENTADUESIMA SESSIONE (Ginevra, 8 giugno-2 luglio 1949) CONVENZIONE 91 Convenzione sulle ferie pagate dei marittimi (Riveduta nel 1949) La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi l'8 giugno 1949, per la sua trentaduesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla revisione parziale della convenzione sulle ferie pagate dei marittimi, 1946, adottata dalla Conferenza nella sua ventottesima sessione, questione compresa nel dodicesimo punto all'ordine del giorno della sessione, Considerato che queste proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi diciotto giugno millenovecentoquarantanove, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sulle ferie pagate dei marittimi (riveduta), 1949: Art. 1. 1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave che effettua la navigazione marittima a propulsione meccanica, di proprieta' pubblica o privata, destinata, per fini commerciali, al trasporto di merci o di passeggeri e immatricolata in un territorio per il quale sia in vigore la presente convenzione. 2. La legislazione nazionale determinera' in quali casi si considerera' che una nave effettui la navigazione marittima. 3. La presente convenzione non si applica: a) ai battelli in legno di costruzione primitiva, quali sambuchi o giunchi; b) alle navi destinate alla pesca o ad operazioni in diretta relazione con questa attivita', alle navi destinate alla caccia alla foca o ad operazioni similari; c) alle imbarcazioni che navigano nelle acque di un estuario 4. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive potranno prevedere l'esenzione dalle disposizioni della presente convenzione per le navi la cui stazza lorda registrata e' inferiore a 200 tonnellate.

Convenzione 91-art. 2

Art. 2. 1. La presente convenzione si applica a tutte le persone che sono impiegate con una qualsiasi funzione a bordo di una nave, ad eccezione: a) del pilota che non sia membro dell'equipaggio; b) del medico che non sia membro dello stato maggiore; c) del personale infermiere o ospedaliero impiegato esclusivamente in lavori di infermeria e che non faccia parte dell'equipaggio; d) delle persone che lavorino esclusivamente per proprio conto o rimunerate solo mediante partecipazione; e) delle persone che non ricevano rimunerazione per i loro servizi o che siano rimunerate unicamente con un salario o stipendio nominale; f) delle persone impiegate a bordo da un datore di lavoro che non sia l'armatore, ad eccezione degli ufficiali o operatori di radio al servizio di una societa' di radiotelegrafia; g) dei lavoratori portuali itineranti che non siano membri dell'equipaggio; h) delle persone impiegate a bordo delle navi destinate alla caccia alla balena, a bordo delle officine galleggianti, o a qualsiasi altro titolo per i fini della caccia alla balena o di operazioni similari, alle condizioni regolate dalle disposizioni di una speciale convenzione collettiva per balenieri o di una convenzione analoga stipulata da un'organizzazione della gente di mare, che determini i tassi di salario, la durata del lavoro e le altre condizioni di servizio; i) delle persone impiegate nel porto, che non siano ordinariamente impiegate in navigazione. 2. L'autorita' competente puo' previa consultazione con le organizzazioni interessate di armatori e di gente di mare, esentare dall'applicazione della presente convenzione i capitani, i capitani in seconda e i comandanti di macchina ai quali la legislazione nazionale o le convenzioni collettive assicurino condizioni di servizio almeno altrettanto favorevoli, per quanto riguarda le ferie pagate, di quelle previste dalla presente convenzione.

Convenzione 91-art. 3

Art. 3. 1. Ogni persona alla quale si applichi la presente convenzione ha diritto dopo dodici mesi di servizio continuo, a ferie annuali pagate la cui durata sara': a) per i capitani o gli ufficiali dell'equipaggio, nonche' per gli ufficiali o operatori di radio, di almeno diciotto giorni lavorativi per ogni anno di servizio; b) per gli altri membri dell'equipaggio, di almeno dodici giorni lavorativi per ogni anno di servizio. 2. Ogni persona che abbia prestato almeno sei mesi di servizio ininterrotto avra' diritto, lasciando il servizio, per ogni mese completo di servizio, ad un giorno e mezzo lavorativo di ferie quando si tratti di un capitano o di un ufficiale dell'equipaggio, nonche' di un ufficiale o di un operatore di radio, e ad un giorno lavorativo quando si tratti di qualsiasi altro membro dell'equipaggio. 3. Ogni persona licenziata, senza che vi sia stata alcuna colpa da parte sua, prima di aver prestato sei mesi di servizio ininterrotto, avra' diritto, lasciando il servizio, per ogni mese completo di servizio, ad un giorno e mezzo lavorativo di ferie quando si tratti di un capitano o di un ufficiale dell'equipaggio, nonche' di un ufficiale o di un operatore di radio, e ad un giorno lavorativo quando si tratti di qualsiasi altro membro dell'equipaggio. 4. Al fine di determinare l'epoca alla quale le ferie sono dovute: a) qualsiasi servizio effettuato che non sia prescritto nel contratto di assunzione marittimo e' incluso nel calcolo del periodo di servizio ininterrotto; b) le interruzioni di servizio di breve durata, che non siano imputabile ad atto o colpa dell'interessato e che non superino un totale di sei settimane in tutto il periodo di dodici mesi, non devono essere considerate un'interruzione alla continuita' del periodo di servizio che le precede o che le segue; c) la continuita' del servizio non deve essere considerata interrotta da qualsiasi cambiamento nella gestione o proprieta' della nave o delle navi a bordo della quale o delle quali l'interessato ha prestato servizio. 5. Non sono calcolati agli effetti delle ferie annuali pagate: a) i giorni festivi ufficiali o stabiliti dalla consuetudine; b) le interruzioni di servizio dovute a malattia o ad infortunio. 6. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive possono prevedere il frazionamento delle ferie annuali dovute in virtu' della presente convenzione o l'accumularsi delle ferie acquisite nel corso di un anno con ferie successive. 7. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive possono prevedere che le ferie annuali dovute in virtu' della presente convenzione potranno essere sostituite, in casi molto eccezionali quando lo richiedano le necessita' del servizio, da un'indennita' in danaro almeno equivalente alla rimunerazione prevista all'art. 5.

Convenzione 91-art. 4

Art. 4. 1. Quando delle ferie annuali sono dovute, esse verranno concesse di comune accordo alla prima occasione, tenuto conto delle necessita' del servizio. 2. Nessuno potra' essere obbligato senza il proprio consenso a prendere le ferie annuali che gli sono dovute in un porto che non appartenga al territorio in cui egli e' stato assunto o a quello in cui egli risiede. Con riserva di questa disposizione, le ferie saranno accordate in un porto previsto dalla legislazione nazionale o dalle convenzioni collettive.

Convenzione 91-art. 5

Art. 5. 1. Ogni persona che prenda le ferie in virtu' dell'articolo 3 della presente convenzione deve ricevere per tutta la durata delle ferie la sua abituale remunerazione. 2. La remunerazione abituale pagabile in conformita' al paragrafo precedente, che potra' comprendere una indennita' adeguata per il cibo, sara' calcolata nel modo prescritto dalla legislazione nazionale o fissato da una convenzione collettiva.

Convenzione 91-art. 6

Art. 6. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 7 dell'articolo 3, sara' considerato nullo qualsiasi accordo che implichi rinuncia al diritto alle ferie annuali pagate o rinuncia a dette ferie.

Convenzione 91-art. 7

Art. 7. Ogni persona che abbandoni il servizio del datore di lavoro o che sia licenziata prima di aver preso le ferie che le spettano, deve ricevere per ogni giorno di ferie dovute in virtu' della presente convenzione l'ammontare della rimunerazione prevista all'articolo 5.

Convenzione 91-art. 8

Art. 8. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve garantire l'applicazione effettiva delle sue disposizioni.

Convenzione 91-art. 9

Art. 9. Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica l'efficacia di qualsiasi legge, sentenza, consuetudine od accordo tra gli armatori e la gente di mare che assicuri condizioni piu' favorevoli di quelle previste dalla convenzione stessa.

Convenzione 91-art. 10

Art. 10. 1. Si potra' dar esecuzione, alla presente convenzione per mezzo: a) di norme legislative; b) di convenzione collettive stipulate tra armatori e gente di mare; c) da una combinazione della legislazione nazionale e delle convenzioni collettive stipulate tra armatori e gente di mare. Salvo disposizione contraria, le norme della presente convenzione si applicheranno a qualsiasi nave immatricolata nel territorio di uno Stato membro chi abbia ratificato la convenzione e a qualsiasi persona impiegata su una tale nave. 2. Quando sia data esecuzione ad una disposizioni della presente convenzione per mezzo di una convenzione collettiva, in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro nel cui territorio sia in vigore la convenzione collettiva, nonostante le disposizioni previste all'articolo 8 della presente convenzione non sara' obbligato ad adottare le misure previste in detto articolo per quanto riguarda le disposizioni della convenzione che saranno entrate in vigore per mezzi della convenzione collettiva. 3. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione fornira' al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro informazioni sulle misure adottate per l'applicazione, e in particolare indicazioni precise su tutte le convenzioni collettive che danno effetti a tale o a tal altra disposizione e che sono in vigore alla data alla quale lo Stato membro ratifica la presente convenzione. 4. Ogni Stato membro che abbia ratificato la convenzione si impegna a partecipare, per mezzo di una delegazione tripartita, a qualsiasi comitato che venga istituito al fine di prendere in esame le misure adottate per dare esecuzione alla convenzione, nel quale siano rappresentati i governi e le organizzazioni degli armatori e della gente di mare e al quale assistano, a titolo consultivo, rappresentanti della Commissione paritaria marittima dell'Ufficio internazionale del Lavoro. 5. Il Direttore generale sottoporra' al comitato un riassunto delle informazioni che avra' ricevute in esecuzione al paragrafo 3 di cui sopra. 6. Il comitato esaminera' se le convenzioni collettive, sulle quali esso sara' provvisto di un rapporto, prevedono delle condizioni che diano piena esecuzione alle disposizioni della convenzione. Ogni Stato membro che abbia ratificato la convenzione si impegna a tener conto di ogni osservazione o suggerimento sull'applicazione della convenzione fatti dal comitato; esso si impegna, inoltre, a portare a conoscenza delle organizzazioni degli armatori e della gente di mare che facciano parte di una convenzione collettiva, prevista al paragrafo 1, ogni osservazione o suggerimento del suddetto comitato circa l'idoneita' di tale convenzione collettiva ai fini della esecuzione delle disposizioni della convenzione.

Convenzione 91-art. 11

Art. 11. Ai fini dell'articolo 17 della convenzione sulle ferie pagate dei marittimi 1936, la presente convenzione deve essere considerata convenzione di revisione di detta convenzione.

Convenzione 91-art. 12

Art. 12. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Convenzione 91-art. 13

Art. 13. 1. La presente convenzione sara' vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale. 2. La presente convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo la data in cui saranno state registrate le ratifiche di nove dei seguenti paesi: Stati Uniti d'America, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Grecia, India, Irlanda, Italia, Jugoslavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia e Turchia, essendo inteso che, di questi nove paesi cinque almeno dovranno possedere ciascuno una marina mercantile di una stazza lorda di almeno un milione di tonnellate registrate. Questa disposizione ha lo scopo di facilitare, incoraggiare ed affrettare la ratifica della presente convenzione da parte degli Stati membri. 3. In seguito, la presente convenzione entrera' in vigore per ogni Stato membro sei mesi dopo la data in cui la sua ratifica sara' stata registrata.

Convenzione 91-art. 14

Art. 14. 1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia non avra' effetto che un anno dopo essere stata registrata. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potra' denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Convenzione 91-art. 15

Art. 15. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione dell'ultima ratifica necessaria per l'entrata in vigore della convenzione, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.

Convenzione 91-art. 16

Art. 16. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformita' all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avra' registrati in conformita' agli articoli precedenti.

Convenzione 91-art. 17

Art. 17. Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro dovra' presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e stabilira' se sia opportuno iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Convenzione 91-art. 18

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