LEGGE 19 ottobre 1970, n. 864
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali del lavoro: n. 91 concernente le ferie pagate ai marittimi, adottata a Ginevra il 18 giugno 1949; n. 99 concernente i minimi salariali in agricoltura, adottata a Ginevra il 28 giugno 1951; n. 103 concernente la protezione della maternita', adottata a Ginevra il 28 giugno 1952; n. 112 concernente l'eta' minima, di ammissione al lavoro per i pescatori, adottata a Ginevra il 19 giugno 1959; n. 115 concernente la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, adottata a Ginevra il 22 giugno 1960; n. 119 concernente la protezione dalle macchine, adottata a Ginevra il 25 giugno 1963; n. 120 concernente l'igiene negli uffici e nel commercio, adottata a Ginevra l'8 luglio 1964; n. 122 concernente la politica dell'impiego, adottata a Ginevra il 9 luglio 1964; n. 123 concernente l'eta' minima di ammissione al lavoro in sotterraneo, adottata a Ginevra il 22 giugno 1965; n. 124 concernente l'esame medico attitudinale degli adolescenti occupati in lavori sotterranei, adottata a Ginevra il 22 giugno 1965; n. 127 concernente i pesi massimi trasportabili da un solo lavoratore, adottata a Ginevra il 28 giugno 1967.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente all'articolo 13 della Convenzione 91; all'articolo 7 della Convenzione 99, all'articolo 9 della Convenzione 103, all'articolo 6 della Convenzione 112, all'articolo 17 della Convenzione 115, all'articolo 19 della Convenzione 119, all'articolo 21 della Convenzione 120, all'articolo 9 della Convenzione 122, all'articolo 7 della Convenzione 123, all'articolo 7 della Convenzione 124 e all'articolo 10 della Convenzione 127.
SARAGAT COLOMBO - MORO DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convention 91
CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione 91-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE TRENTADUESIMA SESSIONE (Ginevra, 8 giugno-2 luglio 1949) CONVENZIONE 91 Convenzione sulle ferie pagate dei marittimi (Riveduta nel 1949) La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi l'8 giugno 1949, per la sua trentaduesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla revisione parziale della convenzione sulle ferie pagate dei marittimi, 1946, adottata dalla Conferenza nella sua ventottesima sessione, questione compresa nel dodicesimo punto all'ordine del giorno della sessione, Considerato che queste proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi diciotto giugno millenovecentoquarantanove, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sulle ferie pagate dei marittimi (riveduta), 1949: Art. 1. 1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave che effettua la navigazione marittima a propulsione meccanica, di proprieta' pubblica o privata, destinata, per fini commerciali, al trasporto di merci o di passeggeri e immatricolata in un territorio per il quale sia in vigore la presente convenzione. 2. La legislazione nazionale determinera' in quali casi si considerera' che una nave effettui la navigazione marittima. 3. La presente convenzione non si applica: a) ai battelli in legno di costruzione primitiva, quali sambuchi o giunchi; b) alle navi destinate alla pesca o ad operazioni in diretta relazione con questa attivita', alle navi destinate alla caccia alla foca o ad operazioni similari; c) alle imbarcazioni che navigano nelle acque di un estuario 4. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive potranno prevedere l'esenzione dalle disposizioni della presente convenzione per le navi la cui stazza lorda registrata e' inferiore a 200 tonnellate.
Convenzione 91-art. 2
Art. 2. 1. La presente convenzione si applica a tutte le persone che sono impiegate con una qualsiasi funzione a bordo di una nave, ad eccezione: a) del pilota che non sia membro dell'equipaggio; b) del medico che non sia membro dello stato maggiore; c) del personale infermiere o ospedaliero impiegato esclusivamente in lavori di infermeria e che non faccia parte dell'equipaggio; d) delle persone che lavorino esclusivamente per proprio conto o rimunerate solo mediante partecipazione; e) delle persone che non ricevano rimunerazione per i loro servizi o che siano rimunerate unicamente con un salario o stipendio nominale; f) delle persone impiegate a bordo da un datore di lavoro che non sia l'armatore, ad eccezione degli ufficiali o operatori di radio al servizio di una societa' di radiotelegrafia; g) dei lavoratori portuali itineranti che non siano membri dell'equipaggio; h) delle persone impiegate a bordo delle navi destinate alla caccia alla balena, a bordo delle officine galleggianti, o a qualsiasi altro titolo per i fini della caccia alla balena o di operazioni similari, alle condizioni regolate dalle disposizioni di una speciale convenzione collettiva per balenieri o di una convenzione analoga stipulata da un'organizzazione della gente di mare, che determini i tassi di salario, la durata del lavoro e le altre condizioni di servizio; i) delle persone impiegate nel porto, che non siano ordinariamente impiegate in navigazione. 2. L'autorita' competente puo' previa consultazione con le organizzazioni interessate di armatori e di gente di mare, esentare dall'applicazione della presente convenzione i capitani, i capitani in seconda e i comandanti di macchina ai quali la legislazione nazionale o le convenzioni collettive assicurino condizioni di servizio almeno altrettanto favorevoli, per quanto riguarda le ferie pagate, di quelle previste dalla presente convenzione.
Convenzione 91-art. 3
Art. 3. 1. Ogni persona alla quale si applichi la presente convenzione ha diritto dopo dodici mesi di servizio continuo, a ferie annuali pagate la cui durata sara': a) per i capitani o gli ufficiali dell'equipaggio, nonche' per gli ufficiali o operatori di radio, di almeno diciotto giorni lavorativi per ogni anno di servizio; b) per gli altri membri dell'equipaggio, di almeno dodici giorni lavorativi per ogni anno di servizio. 2. Ogni persona che abbia prestato almeno sei mesi di servizio ininterrotto avra' diritto, lasciando il servizio, per ogni mese completo di servizio, ad un giorno e mezzo lavorativo di ferie quando si tratti di un capitano o di un ufficiale dell'equipaggio, nonche' di un ufficiale o di un operatore di radio, e ad un giorno lavorativo quando si tratti di qualsiasi altro membro dell'equipaggio. 3. Ogni persona licenziata, senza che vi sia stata alcuna colpa da parte sua, prima di aver prestato sei mesi di servizio ininterrotto, avra' diritto, lasciando il servizio, per ogni mese completo di servizio, ad un giorno e mezzo lavorativo di ferie quando si tratti di un capitano o di un ufficiale dell'equipaggio, nonche' di un ufficiale o di un operatore di radio, e ad un giorno lavorativo quando si tratti di qualsiasi altro membro dell'equipaggio. 4. Al fine di determinare l'epoca alla quale le ferie sono dovute: a) qualsiasi servizio effettuato che non sia prescritto nel contratto di assunzione marittimo e' incluso nel calcolo del periodo di servizio ininterrotto; b) le interruzioni di servizio di breve durata, che non siano imputabile ad atto o colpa dell'interessato e che non superino un totale di sei settimane in tutto il periodo di dodici mesi, non devono essere considerate un'interruzione alla continuita' del periodo di servizio che le precede o che le segue; c) la continuita' del servizio non deve essere considerata interrotta da qualsiasi cambiamento nella gestione o proprieta' della nave o delle navi a bordo della quale o delle quali l'interessato ha prestato servizio. 5. Non sono calcolati agli effetti delle ferie annuali pagate: a) i giorni festivi ufficiali o stabiliti dalla consuetudine; b) le interruzioni di servizio dovute a malattia o ad infortunio. 6. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive possono prevedere il frazionamento delle ferie annuali dovute in virtu' della presente convenzione o l'accumularsi delle ferie acquisite nel corso di un anno con ferie successive. 7. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive possono prevedere che le ferie annuali dovute in virtu' della presente convenzione potranno essere sostituite, in casi molto eccezionali quando lo richiedano le necessita' del servizio, da un'indennita' in danaro almeno equivalente alla rimunerazione prevista all'art. 5.
Convenzione 91-art. 4
Art. 4. 1. Quando delle ferie annuali sono dovute, esse verranno concesse di comune accordo alla prima occasione, tenuto conto delle necessita' del servizio. 2. Nessuno potra' essere obbligato senza il proprio consenso a prendere le ferie annuali che gli sono dovute in un porto che non appartenga al territorio in cui egli e' stato assunto o a quello in cui egli risiede. Con riserva di questa disposizione, le ferie saranno accordate in un porto previsto dalla legislazione nazionale o dalle convenzioni collettive.
Convenzione 91-art. 5
Art. 5. 1. Ogni persona che prenda le ferie in virtu' dell'articolo 3 della presente convenzione deve ricevere per tutta la durata delle ferie la sua abituale remunerazione. 2. La remunerazione abituale pagabile in conformita' al paragrafo precedente, che potra' comprendere una indennita' adeguata per il cibo, sara' calcolata nel modo prescritto dalla legislazione nazionale o fissato da una convenzione collettiva.
Convenzione 91-art. 6
Art. 6. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 7 dell'articolo 3, sara' considerato nullo qualsiasi accordo che implichi rinuncia al diritto alle ferie annuali pagate o rinuncia a dette ferie.
Convenzione 91-art. 7
Art. 7. Ogni persona che abbandoni il servizio del datore di lavoro o che sia licenziata prima di aver preso le ferie che le spettano, deve ricevere per ogni giorno di ferie dovute in virtu' della presente convenzione l'ammontare della rimunerazione prevista all'articolo 5.
Convenzione 91-art. 8
Art. 8. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve garantire l'applicazione effettiva delle sue disposizioni.
Convenzione 91-art. 9
Art. 9. Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica l'efficacia di qualsiasi legge, sentenza, consuetudine od accordo tra gli armatori e la gente di mare che assicuri condizioni piu' favorevoli di quelle previste dalla convenzione stessa.
Convenzione 91-art. 10
Art. 10. 1. Si potra' dar esecuzione, alla presente convenzione per mezzo: a) di norme legislative; b) di convenzione collettive stipulate tra armatori e gente di mare; c) da una combinazione della legislazione nazionale e delle convenzioni collettive stipulate tra armatori e gente di mare. Salvo disposizione contraria, le norme della presente convenzione si applicheranno a qualsiasi nave immatricolata nel territorio di uno Stato membro chi abbia ratificato la convenzione e a qualsiasi persona impiegata su una tale nave. 2. Quando sia data esecuzione ad una disposizioni della presente convenzione per mezzo di una convenzione collettiva, in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro nel cui territorio sia in vigore la convenzione collettiva, nonostante le disposizioni previste all'articolo 8 della presente convenzione non sara' obbligato ad adottare le misure previste in detto articolo per quanto riguarda le disposizioni della convenzione che saranno entrate in vigore per mezzi della convenzione collettiva. 3. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione fornira' al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro informazioni sulle misure adottate per l'applicazione, e in particolare indicazioni precise su tutte le convenzioni collettive che danno effetti a tale o a tal altra disposizione e che sono in vigore alla data alla quale lo Stato membro ratifica la presente convenzione. 4. Ogni Stato membro che abbia ratificato la convenzione si impegna a partecipare, per mezzo di una delegazione tripartita, a qualsiasi comitato che venga istituito al fine di prendere in esame le misure adottate per dare esecuzione alla convenzione, nel quale siano rappresentati i governi e le organizzazioni degli armatori e della gente di mare e al quale assistano, a titolo consultivo, rappresentanti della Commissione paritaria marittima dell'Ufficio internazionale del Lavoro. 5. Il Direttore generale sottoporra' al comitato un riassunto delle informazioni che avra' ricevute in esecuzione al paragrafo 3 di cui sopra. 6. Il comitato esaminera' se le convenzioni collettive, sulle quali esso sara' provvisto di un rapporto, prevedono delle condizioni che diano piena esecuzione alle disposizioni della convenzione. Ogni Stato membro che abbia ratificato la convenzione si impegna a tener conto di ogni osservazione o suggerimento sull'applicazione della convenzione fatti dal comitato; esso si impegna, inoltre, a portare a conoscenza delle organizzazioni degli armatori e della gente di mare che facciano parte di una convenzione collettiva, prevista al paragrafo 1, ogni osservazione o suggerimento del suddetto comitato circa l'idoneita' di tale convenzione collettiva ai fini della esecuzione delle disposizioni della convenzione.
Convenzione 91-art. 11
Art. 11. Ai fini dell'articolo 17 della convenzione sulle ferie pagate dei marittimi 1936, la presente convenzione deve essere considerata convenzione di revisione di detta convenzione.
Convenzione 91-art. 12
Art. 12. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Convenzione 91-art. 13
Art. 13. 1. La presente convenzione sara' vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale. 2. La presente convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo la data in cui saranno state registrate le ratifiche di nove dei seguenti paesi: Stati Uniti d'America, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Grecia, India, Irlanda, Italia, Jugoslavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia e Turchia, essendo inteso che, di questi nove paesi cinque almeno dovranno possedere ciascuno una marina mercantile di una stazza lorda di almeno un milione di tonnellate registrate. Questa disposizione ha lo scopo di facilitare, incoraggiare ed affrettare la ratifica della presente convenzione da parte degli Stati membri. 3. In seguito, la presente convenzione entrera' in vigore per ogni Stato membro sei mesi dopo la data in cui la sua ratifica sara' stata registrata.
Convenzione 91-art. 14
Art. 14. 1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia non avra' effetto che un anno dopo essere stata registrata. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potra' denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.
Convenzione 91-art. 15
Art. 15. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione dell'ultima ratifica necessaria per l'entrata in vigore della convenzione, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.
Convenzione 91-art. 16
Art. 16. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformita' all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avra' registrati in conformita' agli articoli precedenti.
Convenzione 91-art. 17
Art. 17. Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro dovra' presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e stabilira' se sia opportuno iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Convenzione 91-art. 18
Art. 18. 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 14 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore; b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Convenzione 91-art. 19
Art. 19. Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
Convention 99
CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione 99-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE TRENTAQUATTRESIMA SESSIONE (Ginevra, 6-29 giugno 1951) CONVENZIONE 99 Convenzione sui metodi di fissazione dei salari minimi dell'agricoltura La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 6 giugno 1951, per la sua trentaquattresima sessione. Avendo deciso di adottare diverse proposte relative ai metodi di fissazione dei salari minimi nell'agricoltura, questione che costituisce l'ottavo punto all'ordine del giorno della sessione. Avendo deciso che queste proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentocinquantuno, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sui metodi di fissazione dei salari minimi (agricoltura), 1951. Art. 1. 1. Ogni Stato membro della Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione si impegna a istituire o a mantenere metodi appropriati che permettano di fissare dei livelli minimi di salario per i lavoratori impiegati nelle imprese agricole nonche' nelle attivita' collegate. 2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione ha la liberta', dopo consultazioni con le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove esistano, di determinare le imprese, le occupazioni e le categorie di persone a cui saranno applicati i metodi di fissazione dei salari minimi previsti al paragrafo precedente. 3. L'autorita' competente potra' escludere dall'applicazione dell'insieme o di talune delle disposizioni della presente convenzione le categorie di persone riguardo alle quali queste disposizioni sono inapplicabili per la loro condizione di impiego, come i membri della famiglia del conduttore impiegati da quest'ultimo.
Convenzione 99-art. 2
Art. 2. 1. La legislazione nazionale, le convenzioni collettive o le sentenze arbitrali potranno permettere il pagamento parziale del salario minimo in natura nel caso in cui questo modo di pagamento sia auspicabile o di pratica abituale. 2. Ne casi in cui il pagamento parziale del salario minimo in natura e' autorizzato, saranno presi idonei provvedimenti affinche': a) le prestazioni in natura servano all'uso personale del lavoratore e della sua famiglia e siano conformi ai loro interessi; b) il valore attribuito a queste prestazioni sia giusto e ragionevole.
Convenzione 99-art. 3
Art. 3. 1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione ha la liberta' di determinare, con riserva delle condizioni previste ai paragrafi seguenti, i metodi di fissazione dei salari minimi nonche' le modalita' della loro applicazione. 2. Prima che venga presa una decisione si dovra' procedere ad una consultazione preliminare approfondita. delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove esistano, e di qualunque altra persona particolarmente qualificata a questo scopo per la sua professione o le sue funzioni a cui l'autorita' competente ritenga utile rivolgersi. 3. I datori di lavoro e i lavoratori interessati dovranno partecipare all'applicazione dei metodi, o essere consultati, o avere il diritto di essere ascoltati, nella forma e nella misura che potranno essere determinate dalla legislazione ma in ogni caso sulla base di una eguaglianza assoluta. 4. I livelli minimi di salario che saranno stati fissati saranno obbligatori per i datori di lavoro e i lavoratori interessati; essi non potranno essere diminuiti. 5. L'autorita' competente potra', ove necessario, ammettere deroghe individuali ai livelli minimi di salario per evitare la diminuzione delle possibilita' di impiego dei lavoratori caratterizzati da una capacita' fisica o mentale ridotta.
Convenzione 99-art. 4
Art. 4. 1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve adottare i provvedimenti necessari affinche', da un lato, i datori di lavoro e i lavoratori interessati abbiano conoscenza dei livelli minimi dei salari in vigore e che, d'altro lato, i salari effettivamente pagati non siano inferiori ai tassi minimi applicabili; questi provvedimenti devono comprendere le misure di controllo, di ispezione e le sanzioni, necessari e piu' opportuni in relazione alle condizioni dell'agricoltura del paese interessato. 2. Ogni lavoratore a cui siano applicabili i livelli minimi e che abbia ricevuto salari inferiori a tali livelli deve avere il diritto, mediante via giudiziale o altra via appropriata, di ricuperare la somma che gli e' dovuta nel periodo di tempo che potra' essere fissato dalla legislazione nazionale.
Convenzione 99-art. 5
Art. 5. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve comunicare ogni anno all'Ufficio internazionale del Lavoro una relazione generale con la quale fa conoscere le modalita' di applicazione di questi metodi ed i loro risultati. Questa relazione comprendera' indicazioni sommarie sulle occupazioni e il numero approssimativo dei lavoratori sottoposti a questa regolamentazione, i livelli di salari minimi fissati e, se del caso, le altre misure piu' importanti relative ai salari minimi.
Convenzione 99-art. 6
Art. 6. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Convenzione 99-art. 7
Art. 7. 1. La presente convenzione non vincolera' che gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. In seguito la convenzione entrera' in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sara' stata registrata.
Convenzione 99-art. 8
Art. 8. 1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del Lavoro dovranno far conoscere: a) i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna ad applicare senza modifiche le disposizioni della convenzione; b) i territori per i quali esso si impegna ad applicare la convenzione con modifiche e la natura di queste modifiche; c) i territori per i quali la convenzione non e' applicabile e in questi casi le ragioni per le quali essa non e' applicabile; d) i territori per i quali lo Stato membro riserva la propria decisione attendendo un esame piu' approfondito della situazione riguardo a detti territori. 2. Gli impegni citati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno ritenuti parte integrante della ratifica ed avranno identici effetti. 3. Ogni Stato membro potra' rinunciare, mediante nuove dichiarazioni, a tutte o a parte delle riserve contenute nella sua dichiarazione anteriore in virtu' dei capoversi b), c) e d) del primo paragrafo del presente articolo. 4. Ogni Stato membro potra' durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione puo' essere denunciata in conformita' alle disposizioni dell'articolo 10, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica in un qualsiasi altro modo i termini di qualsiasi dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione in territori determinati.
Convenzione 99-art. 9
Art. 9. 1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro in conformita' ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche. 2. Lo Stato membro o gli Stati membri o l'autorita' internazionale interessati potranno rinunciare interamente o parzialmente, mediante ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione anteriore. 3. Lo Stato membro o gli Stati membri o l'autorita' internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione puo' essere denunciata in conformita' alle disposizioni dell'articolo 10, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi in un qualsiasi altro senso i termini di una dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l'applicazione di questa convenzione.
Convenzione 99-art. 10
Art. 10. 1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' allo spirare di un periodo di dieci anni a partire dalla data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia non avra' effetto che un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno a partire dallo spirare del periodo di dieci anni citato nel paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facolta' di denuncia prevista al presente articolo sara' obbligato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potra' denunciare la convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.
Convenzione 99-art. 11
Art. 11. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale attirera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.
Convenzione 99-art. 12
Art. 12. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite a scopo di registrazione, in conformita' all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche a tutte le dichiarazioni e a tutti gli atti di denuncia che avra' registrato in conformita' agli articoli precedenti.
Convenzione 99-art. 13
Art. 13. Ogni volta che lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione e determinera' l'opportunita' di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o di una sua modifica.
Convenzione 99-art. 14
Art. 14. 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o di modifica della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto malgrado l'articolo 10 precedente denuncia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore; b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Convenzione 99-art. 15
Art. 15. I testi francese e inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
Convention 103
CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL CONVENTION 103 Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione 103-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 103 Convenzione sulla protezione della maternita' (Riveduta nel 1952) La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1952 per la sua trentacinquesima sessione, Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione della maternita', questione che costituisce il settimo punto all'ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentocinquantadue, la seguente Convenzione, che sara' denominata convenzione sulla protezione della maternita' (riveduta), 1952. Art. 1. 1. La presente convenzione si applica alle donne impiegate nelle imprese industriali nonche' alle donne impiegate in lavori non industriali ed agricoli, ivi comprese le donne lavoratrici a domicilio salariate. 2. Ai fini della presente convenzione, il termine "imprese industriali" si applica alle imprese pubbliche e private ed ai loro vari settori, e comprende in particolare: a) le miniere, cave ed industrie estrattive di ogni natura; b) le imprese in cui vengono manifatturati, modificati, puliti, riparati, decorati, terminati, preparati per la vendita, distrutti e demoliti prodotti vari o in cui le materie prime subiscono una trasformazione, ivi comprese le imprese di costruzione navali, di produzione, di trasformazione e di trasmissione dell'energia elettrica e della forza motrice in generale; c) le imprese di costruzione e di genio civile, ivi compresi i lavori di costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione e demolizione; d) le imprese di trasporto di persone o di merci per strada, ferrovia, via d'acqua marittima o interna, o via aerea, ivi compresa la manutenzione delle merci nei magazzini, moli, bacini, depositi o aeroporti. 3. Ai fini della presente convenzione, il termine "attivita' non industriali" si applica a tutti i lavori eseguiti nelle imprese e servizi pubblici o privati seguenti, o in relazione col loro funzionamento: a) gli stabilimenti commerciali; b) le poste ed i servizi di telecomunicazioni; c) gli stabilimenti e le amministrazioni il cui personale e' impiegato principalmente in un lavoro d'ufficio; d) le imprese di stampa; e) gli alberghi, le pensioni, i ristoranti, i circoli, i caffe' e gli altri stabilimenti ove vengono servite consumazioni; f) gli stabilimenti che hanno per oggetto il trattamento o la ospedalizzazione dei malati, infermi, indigenti ed orfani; g) le imprese di spettacoli e di pubblico divertimento; h) il lavoro domestico salariato effettuato in case private; nonche' a tutte le altre attivita' non industriali a cui l'autorita' competente decidesse di applicare le disposizioni della convenzione. 4. Ai fini della presente convenzione, il termine "attivita' agricole" si applica a tutti i lavori eseguiti nelle imprese agricole, ivi comprese le piantagioni e le grandi imprese agricole industrializzate. 5. In tutti i casi in cui non appare certo che la presente convenzione si applica a un'impresa, a un settore d'impresa o ad un lavoro determinati, la questione deve essere decisa dall'autorita' competente, dopo consultazione con le organizzazioni rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori interessate, ove esistano. 6. La legislazione nazionale puo' esonerare dall'applicazione della presente convenzione le imprese nelle quali sono impiegati solamente i membri della famiglia del datore di lavoro quali sono definiti da detta legislazione.
Convenzione 103-art. 2
Art. 2. Ai fini della presente convenzione, il termine "donna" designa ogni persona di sesso femminile, qualunque siano la sua eta', la nazionalita', la razza o le sue credenze religiose, sposata o no, ed il termine "bambino" designa qualsiasi bambino, nato da matrimonio o fuori del matrimonio.
Convenzione 103-art. 3
Art. 3. 1. Ogni donna a cui si applica la presente convenzione ha diritto, dietro presentazione di un certificato medico che indica la data presunta del suo parto, ad un congedo per maternita'. 2. La durata di questo congedo sara' di almeno dodici settimane e una parte del congedo dovra' essere presa obbligatoriamente dopo il parto. 3. La durata del congedo preso obbligatoriamente dopo il parto sara' determinata dalla legislazione nazionale ma non potra' in alcun caso essere inferiore a sei settimane; il resto del periodo totale di congedo potra' essere utilizzato, secondo quanto decidera' la legislazione nazionale, sia prima della data presunta del parto, sia dopo la data di cessazione del congedo obbligatorio, sia ancora in parte anteriormente alla prima di queste date e in parte dopo la seconda. 4. Quando il parto ha luogo dopo la data presunta, il congedo preso anteriormente e' in ogni caso prolungato fino alla data effettiva del parto e la durata del congedo da prendersi obbligatoriamente dopo il parto non dovra' essere ridotta. 5. In caso di malattia accertata da certificato medico come derivante da gravidanza, la legislazione nazionale deve prevedere un congedo prenatale supplementare la cui durata massima puo' essere fissata dall'autorita' competente. 6. In caso di malattia accertata da certificato medico come derivante dal parto, la donna ha diritto a un prolungamento del congedo post-natale la cui durata massima puo' essere fissata dall'autorita' competente.
Convenzione 103-art. 4
Art. 4. 1. Quando una donna si assenta dal proprio lavoro in virtu' delle disposizioni dell'articolo 3 precedente ha diritto di ricevere prestazioni in danaro e prestazioni mediche. 2. I tassi delle prestazioni in danaro saranno fissati dalla legislazione nazionale in modo da essere sufficienti per assicurare pienamente il mantenimento della donna e del suo bambino in buone condizioni di igiene e secondo un livello di vita conveniente. 3. Le prestazioni mediche comprenderanno le cure prenatali, le cure durante il parto e le cure post-natali fornite da una levatrice diplomata o da un medico, e l'ospedalizzazione quando sia necessaria; la libera scelta del medico e la libera scelta fra un ospedale pubblico o privato dovranno essere rispettate. 4. Le prestazioni in danaro e le prestazioni mediche saranno accordate sia nel quadro di un sistema di assicurazione obbligatoria, sia mediante prelevamento su fondi pubblici; esse saranno accordate nell'uno e nell'altro caso di pieno diritto a tutte le donne che abbiano i requisiti richiesti. 5. Le donne che non hanno diritto a prestazioni, riceveranno prestazioni appropriate sui fondi dell'assistenza pubblica, salvo l'accertamento delle condizioni economiche prescritte dall'assistenza pubblica. 6. Quando le prestazioni in danaro fornite nel quadro di un sistema di assicurazione sociale obbligatoria vengono determinate sulla base del guadagno anteriore, esse non dovranno rappresentare meno dei due terzi del guadagno anteriore preso in considerazione. 7. Ogni contributo dovuto nel quadro di un sistema di assicurazione obbligatoria che prevede prestazioni di maternita', ed ogni prelevamento che sara' calcolato sulla base dei salari pagati e che sara' incassato allo scopo di fornire tali prestazioni, deve essere pagato considerando il numero totale di uomini e di donne impiegati nelle imprese interessate, senza distinzione di sesso, sia che esso venga pagato dal datore di lavoro o congiuntamente dal datore di lavoro e dal lavoratore. 8. In nessun caso il datore di lavoro deve essere tenuto personalmente responsabile del costo delle prestazioni dovute alle donne che impiega.
Convenzione 103-art. 5
Art. 5. 1. Se una donna allatta il suo bambino sara' autorizzata ad interrompere il lavoro a questo scopo durante uno o piu' periodi la cui durata sara' determinata dalla legislazione nazionale. 2. Le interruzioni di lavoro per allattamento devono essere calcolate nella durata del lavoro e retribuite come tali nei casi in cui la materia e' disciplinata dalla legislazione nazionale o in conformita' a questa; nei casi in cui la materia e' disciplinata da contratti collettivi le condizioni saranno regolate secondo il contratto collettivo pertinente.
Convenzione 103-art. 6
Art. 6. Quando una donna si assenta dal lavoro in virtu' delle disposizioni dell'articolo 3 della presente convenzione, e' illegale per il suo datore di lavoro notificarle il licenziamento durante detta assenza o a una data tale che il termine di preavviso venga a spirare durante l'assenza succitata.
Convenzione 103-art. 7
Art. 7. 1. Ogni Stato membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione puo', mediante dichiarazione che accompagna la ratifica, prevedere deroghe all'applicazione della convenzione per quanto riguarda: a) certe categorie di lavori non industriali; b) i lavori eseguiti nelle imprese agricole diverse dalle piantagioni; c) il lavoro domestico salariato effettuato nelle case private; d) le lavoratrici salariate a domicilio; e) le imprese di trasporto marittimo di persone o di merci. 2. Le categorie di lavori o di imprese per le quali verra' fatto ricorso alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo dovranno essere designate nella dichiarazione che accompagna la ratifica della convenzione. 3. Ogni Stato membro che ha fatto tale dichiarazione puo' in qualsiasi tempo annullarla totalmente o parzialmente mediante dichiarazione successiva. 4. Ogni Stato membro nei cui riguardi sia in vigore una dichiarazione fatta in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, indichera' ogni anno, nel suo rapporto annuale sull'applicazione della presente convenzione, lo stato della sua legislazione e della sua prassi circa le attivita' e le imprese a cui si applica detto paragrafo 1 in virtu' di tale dichiarazione, precisando in quale misura sia stato dato effetto o ci si proponga di dare effetto alla convenzione per quanto riguarda le attivita' e le imprese in questione. 5. Allo spirare di un periodo di cinque anni dopo l'entrata in vigore iniziale della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza un rapporto speciale circa l'applicazione di queste deroghe e contenente le proposte che riterra' opportune in vista delle misure da prendere a questo scopo.
Convenzione 103-art. 8
Art. 8. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Convenzione 103-art. 9
Art. 9. 1. La presente convenzione sara' vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro le cui ratifiche siano state registrate dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dieci mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. In seguito la convenzione entrera' in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sara' stata registrata.
Convenzione 103-art. 10
Art. 10. 1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, dovranno far conoscere: a) i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna ad applicare senza modifiche le disposizioni della convenzione; b) i territori per i quali esso si impegna ad applicare la convenzione con modifiche e la natura di queste modifiche; c) i territori per i quali la convenzione non e' applicabile e in questi casi le ragioni per le quali essa non e' applicabile; d) i territori per i quali lo Stato membro riserva la propria decisione attendendo un esame piu' approfondito della situazione riguardo a detti territori. 2. Gli impegni citati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno ritenuti parti integranti della ratifica ed avranno identici effetti. 3. Ogni Stato membro potra' rinunciare, mediante nuova dichiarazione, a tutte o a parte delle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente in virtu' dei capoversi b), c) e d) del primo paragrafo del presente articolo. 4. Ogni Stato membro potra', durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione puo' essere denunciata in conformita' alle disposizioni dell'articolo 12, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica ad ogni altro effetto i termini di qualsiasi dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.
Convenzione 103-art. 11
Art. 11. 1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro in conformita' ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche. 2. Lo Stato membro o gli Stati membri o l'autorita' internazionale interessati potranno rinunciare interamente o parzialmente, mediante ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione anteriore. 3. Lo Stato membro o gli Stati membri o l'autorita' internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione puo' essere denunciata in conformita' alle disposizioni dell'articolo 12, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica a qualsiasi altro effetto il contenuto di una dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l'applicazione di questa convenzione.
Convenzione 103-art. 12
Art. 12. 1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo', allo spirare di un periodo di dieci anni a partire dalla data della entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia non avra' effetto che un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno a partire dalla fine del periodo di dieci anni citato nel paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facolta' di denuncia prevista al presente articolo sara' obbligato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potra' denunciare la convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.
Convenzione 103-art. 13
Art. 13. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.
Convenzione 103-art. 14
Art. 14. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, al fine della registrazione, in conformita' all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche, a tutte le dichiarazioni e a tutti gli atti di denuncia che avra' registrato in conformita' agli articoli precedenti.
Convenzione 103-art. 15
Art. 15. Ogni volta che lo riterra' necessario il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminera' l'opportunita' di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Convenzione 103-art. 16
Art. 16. 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto malgrado l'articolo 12 precedente, denuncia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore; b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Convenzione 103-art. 17
Art. 17. Il testo francese ed il testo inglese della presente convenzione saranno egualmente fede.
Convention 112
CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL CONVENTION 112 Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione 112-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE QUARANTATREESIMA SESSIONE (Ginevra, 3-25 giugno 1959) CONVENZIONE 112 Convenzione sull'eta' minima di ammissione al lavoro dei pescatori La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 3 giugno 1959, nella sua quarantatreesima sessione, Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all'eta' minima di ammissione al lavoro dei pescatori, questione compresa nel quinto punto all'ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta oggi, diciannove giugno millenovecentocinquantanove, la seguente convenzione, che sara' denominata "Convenzione sull'eta' minima dei pescatori, 1959": Art. 1. 1. Agli effetti della presente convenzione, il termine "battello da pesca" deve essere riferito a ogni nave, battello o costruzione navale, di qualunque tipo, di proprieta' pubblica o privata, adibito alla pesca marittima nelle acque salate. 2. La presente convenzione non si applica alla pesca nei porti o negli estuari dei fiumi, ne' alle persone che si dedicano alla pesca sportiva o di diporto.
Convenzione 112-art. 2
Art. 2. 1. I fanciulli di eta' inferiore a quindici anni non possono essere impiegati al lavoro a bordo delle navi da pesca. 2. Tuttavia essi possono prendere parte occasionalmente alle attivita' a bordo delle navi da pesca, durante le vacanze scolastiche, a condizione che tali attivita': a) non siano nocive alla loro salute o al loro normale sviluppo; b) non siano di natura tale da recare pregiudizio alla loro frequenza scolastica; c) non abbiano per oggetto un beneficio commerciale. 3. Inoltre la legislazione nazionale puo' autorizzare il rilascio di certificati che permettono ai fanciulli non inferiori ai quattordici anni di essere impiegati, qualora l'autorita' scolastica - o un'altra appropriata autorita', designata dalla legislazione nazionale - abbia accertato che tale impiego corrisponde all'interesse del fanciullo e dopo aver preso nella dovuta considerazione la salute e lo stato fisico del fanciullo e i vantaggi immediati e futuri che l'impiego considerato puo' per lui comportare.
Convenzione 112-art. 3
Art. 3. I minori di diciotto anni non possono essere impiegati al lavoro a bordo delle navi da pesca azionate a carbone, in qualita' di addetti alla stiva o di fuochisti.
Convenzione 112-art. 4
Art. 4. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non si applicano al lavoro dei ragazzi sulle navi scuola, a condizione che questo lavoro sia approvato e sorvegliato dalla pubblica autorita'.
Convenzione 112-art. 5
Art. 5. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Convenzione 112-art. 6
Art. 6. 1. La presente convenzione obblighera' soltanto gli Stati membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. In seguito la convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sara' stata registrata.
Convenzione 112-art. 7
Art. 7. 1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia avra' effetto un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che nel termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni menzionato nel paragrafo precedente non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni; in seguito potra' denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Convenzione 112-art. 8
Art. 8. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno state comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.
Convenzione 112-art. 9
Art. 9. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformita' all'art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete circa tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avra' registrato conformemente agli articoli precedenti.
Convenzione 112-art. 10
Art. 10. Ogniqualvolta lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminera' se sia opportuno iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.
Convenzione 112-art. 11
Art. 11. 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione, implichera' di pieno diritto, nonostante il precedente art. 7, la denuncia immediata della presente convenzione, purche' la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore; b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cessera' di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente convenzione restera' in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Convenzione 112-art. 12
Art. 12. Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
Convention 115
CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL CONVENTION 115 Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione 115-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE QUARANTAQUATTRESIMA SESSIONE (Ginevra, 1-23 giugno 1960) CONVENZIONE 115 Convenzione sulla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 1 giugno 1960 nella sua quarantaquattresima sessione; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale;adotta oggi, ventidue giugno millenovecentosessanta, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960. Art. 1. Ogni Stato membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, che ratifichi la presente convenzione, s'impegna ad applicarla per via legislativa o a mezzo di raccolte di direttive pratiche o mediante altre misure appropriate. Nel dare attuazione alle disposizioni della convenzione, l'autorita' competente consultera' i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Convenzione 115-art. 2
Art. 2. 1. La presente convenzione si applica a tutte le attivita' che comportino la esposizione di lavoratori alle radiazioni ionizzanti nel corso del loro lavoro. 2. La convenzione non si applica ne' alle sostanze radioattive, sigillate o no, ne' agli apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, i quali in considerazione della circostanza che le dosi di radiazioni ionizzanti ricevibili da essi sono deboli, saranno esclusi dalla sua applicazione in uno dei modi con cui si dara' esecuzione alla convenzione, previsti all'art. 1.
Convenzione 115-art. 3
Art. 3. 1. Alla luce dell'evoluzione delle conoscenze, dovranno essere presi i provvedimenti piu' appropriati per assicurare una protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, per cio' che riguarda la loro salute e la loro sicurezza. 2. A tal fine saranno adottate le regole e i provvedimenti ritenuti necessari e sara' data la maggiore pubblicita' e tutte le informazioni necessarie per il raggiungimento di tale protezione efficace. 3. Perche' questa sia assicurata: a) i provvedimenti per la protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, adottati da uno Stato membro dopo la ratifica della convenzione, dovranno essere conformi alle disposizioni della convenzione; b) lo Stato suddetto dovra' modificare al piu' presto possibile i provvedimenti gia' adottati prima della ratifica della convenzione per uniformarli a questa, e dovra' incoraggiare analoga modifica di ogni altro provvedimento esistente prima della ratifica; c) lo Stato in questione dovra' poi comunicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, in occasione della ratifica della convenzione, una dichiarazione che indichi in quale maniera e a quali categorie di lavoratori si applicano le disposizioni della convenzione; nei suoi rapporti sull'applicazione della convenzione dovra' inoltre dare notizia su ogni progresso realizzato nella materia; d) allo scadere di un periodo di tre anni, dopo l'entrata in vigore iniziale della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza un rapporto speciale sull'applicazione del comma b) del presente paragrafo e sulle proposte che esso riterra' opportune in vista dei provvedimenti da adottare al riguardo.
Convenzione 115-art. 4
Art. 4. Le attivita' indicate all'art. 2 devono essere organizzate ed eseguite in modo da assicurare la protezione prevista dalla presente parte della convenzione.
Convenzione 115-art. 5
Art. 5. Deve essere compiuto ogni sforzo per ridurre al piu' basso livello possibile l'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, cosi' come deve essere evitata, da tutte le parti interessate, ogni esposizione inutile.
Convenzione 115-art. 6
Art. 6. 1. Le dosi massime consentite di radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti esterne o interne all'organismo, cosi' come le concentrazioni massime consentite di sostanze radioattive introdotte nell'organismo, saranno stabilite per le differenti categorie di lavoratori conformemente alla parte I della presente convenzione. 2. Tali dosi e concentrazioni massime consentite dovranno essere costantemente rivedute alla luce delle nuove conoscenze.
Convenzione 115-art. 7
Art. 7. 1. Per i lavoratori destinati direttamente a lavori esposti alle radiazioni devono essere stabiliti, in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, i livelli adeguati: a) da una parte in favore di coloro che abbiano diciotto anni o piu'; b) dall'altra, in favore dei minori di anni diciotto. 2. Nessun lavoratore di eta' inferiore ai sedici anni dovra' essere impiegato in lavori comportanti l'utilizzazione di radiazioni ionizzanti.
Convenzione 115-art. 8
Art. 8. Conformemente alle disposizioni dell'art. 6, dovranno essere stabiliti dei livelli adeguati per i lavoratori che non sono direttamente impiegati in lavori a contatto delle radiazioni, ma che sostano o transitano in luoghi ove possono essere esposti alle radiazioni ionizzanti o alle sostanze radioattive.
Convenzione 115-art. 9
Art. 9. 1. L'uso di segnali adeguati di pericolo deve essere adottato per indicare l'esistenza di rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Dovranno essere fornite ai lavoratori, tutte le informazioni che possono risultare necessarie a tale riguardo. 2. Tutti i lavoratori direttamente impiegati in lavori a contatto delle radiazioni ionizzanti dovranno essere adeguatamente istruiti, prima e durante la destinazione a tali lavori, circa le precauzioni da prendere per la loro sicurezza e per la protezione della loro salute, cosi' come sulle ragioni che motivano simili precauzioni.
Convenzione 115-art. 10
Art. 10. La legislazione dovra' prevedere la notifica, secondo le modalita' che essa al riguardo stabilira', dei lavori che comportino l'esposizione di lavoratori alle radiazioni ionizzanti nel corso del loro lavoro.
Convenzione 115-art. 11
Art. 11. Un adeguato controllo dei lavoratori e dei posti di lavoro dovra' essere svolto per poter misurare l'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti e alle sostanze radioattive, al fine di verificare il rispetto dei livelli stabiliti.
Convenzione 115-art. 12
Art. 12. Tutti i lavoratori direttamente impiegati in lavori a contatto delle radiazioni devono essere sottoposti ad un adeguato esame medico, prima o subito dopo la destinazione a tali lavori, e dovranno in seguito subire ulteriori controlli medici a intervalli adeguati.
Convenzione 115-art. 13
Art. 13. I casi in cui le misure appresso indicate devono, per la natura o per il grado dell'esposizione, essere prese rapidamente, saranno determinati secondo uno dei metodi di applicazione della presente convenzione, previsti dall'art. 1; a) il lavoratore deve essere sottoposto ad un adeguato esame medico; b) il datore di lavoro deve avvertire l'autorita' competente, conformemente alle direttive date da quest'ultima; c) persone competenti in materia di protezione contro le radiazioni devono studiare le condizioni in cui il lavoratore svolge il lavoro; d) il datore di lavoro deve adottare ogni necessaria disposizione correttiva, sulla base delle constatazioni tecniche e dei pareri dei medici.
Convenzione 115-art. 14
Art. 14. Nessun lavoratore potra' essere impiegato o continuare ad essere impiegato in un lavoro che possa esporlo alle radiazioni ionizzanti, contro il parere espresso dal medico autorizzato.
Convenzione 115-art. 15
Art. 15. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione s'impegna ad assumere a proprio carico adeguati servizi di ispezione per il controllo dell'applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione, o a verificare che venga assicurata una adeguata ispezione.
Convenzione 115-art. 16
Art. 16. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Convenzione 115-art. 17
Art. 17. 1. La presente convenzione obblighera' soltanto gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. In seguito, la presente convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sara' stata registrata.
Convenzione 115-art. 18
Art. 18. 1. Ogni Stato membro, che abbia ratificato la presente convenzione, puo' denunciarla allo scadere di un periodo di cinque anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia avra' effetto un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che nel termine di un anno, dopo la scadenza del periodo di cinque anni menzionato nel paragrafo precedente, non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di cinque anni; in seguito potra' denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di cinque anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Convenzione 115-art. 19
Art. 19. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli saranno state comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.
Convenzione 115-art. 20
Art. 20. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformita' all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete circa tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avra' registrato conformemente agli articoli precedenti.
Convenzione 115-art. 21
Art. 21. Ogni qual volta lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminera' se sia opportuno iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.
Convenzione 115-art. 22
Art. 22. 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti revisione totale o parziale della presente convenzione, a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione implichera' di pieno diritto, nonostante il precedente art. 18, la denuncia immediata della presente convenzione, purche' la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore; b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cessera' di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente convenzione restera' in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata, e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Convenzione 115-art. 23
Art. 23. Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
Convention 119
CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL CONVENTION 119 Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione 119-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE QUARANTASETTESIMA SESSIONE (Ginevra, 5-26 giugno 1963) CONVENZIONE 119 Convenzione sulla protezione dalle macchine La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro; Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi nella sua quarantasettesima sessione, il 5 giugno 1963; Avendo deciso di adottare diverse norme relative al divieto di vendita, affitto ed utilizzazione delle macchine sprovviste di idonei dispositivi di protezione, argomento costituente il quarto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali norme assumano forma di convenzione internazionale, approva, oggi venticinque giugno millenovecentosessantatre, la convenzione seguente che sara' denominata Convenzione sulla protezione dalle macchine, 1963: Art. 1. 1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione sono considerate macchine tutte le macchine, nuove od usate, mosse da forza che non sia quella umana. 2. L'autorita' competente di ciascun paese determinera' se ed in quale misura le macchine, nuove od usate, mosse dalla forza umana, presentino pericoli per l'integrita' fisica dei lavoratori e debbano essere considerate come macchine ai fini dell'applicazione della presente convenzione. Tali decisioni saranno prese previa consultazione delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate. L'iniziativa della consultazione potra' essere assunta da una qualunque di tali organizzazioni. 3. Le disposizioni della presente convenzione: a) non si applicano ai veicoli stradali o spostantisi su rotaie, quando siano in movimento, se non per quanto attiene alla sicurezza del personale di guida; b) non si applicano alle macchine agricole mobili, se non per quanto attiene alla sicurezza dei lavoratori il cui impiego e' in rapporto con tali macchine.
Convenzione 119-art. 2
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