LEGGE 28 ottobre 1970, n. 865
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nei limiti della complessiva somma di lire un miliardo e novecento milioni sono concesse a favore degli allevatori le provvidenze di cui ai successivi articoli.
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