La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La durata dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alla legge 10 agosto 1950, n. 717, è prorogata al 31 dicembre 2050. L'Istituto provvederà all'aumento del proprio capitale sociale, in una o più riprese, secondo le norme dei citati regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, e legge 10 agosto 1950, n. 717, almeno fino all'importo di lire 10.000.000.000 (dieci miliardi). A tale aumento verrà provveduto con l'utilizzo dei saldi di rivalutazione monetaria risultanti dal bilancio dell'Istituto al 31 dicembre 1968 e, per la differenza, con sottoscrizione di nuove azioni nei modi e nei termini stabiliti con deliberazione degli organi sociali.