LEGGE 10 novembre 1970, n. 868
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le entrate delle università degli studi e degli istituti di istruzione universitaria, derivanti da tasse, soprattasse, corrispettivi per esercitazioni e frequenza in laboratori e biblioteche, contributi e diritti scolastici di qualunque natura, pagati dagli studenti, nonchè da sovvenzioni, contributi ed assegni di enti o privati, a qualsiasi titolo erogati, sono esenti dalla imposta generale sull'entrata e dall'imposta di bollo.
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