LEGGE 10 novembre 1970, n. 869

Type Legge
Publication 1970-11-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita in 41 ore a partire dal 1 gennaio 1970 ed in 40 ore a partire dal 1 gennaio 1971. Per il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella capitale la durata della settimana lavorativa non può essere comunque superiore a quella stabilita per il restante personale dell'Amministrazione. Per il personale di cui al presente articolo rimangono ferme le competenze di carattere fondamentale ed accessorio previste dalle vigenti disposizioni. A tal fine, le competenze ragguagliate a giornata saranno rideterminate in misura oraria in modo che l'importo globale settimanale di ogni singola competenza sia pari a quello spettante in base alle norme in vigore.

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