DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. 890
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Padova in data 27 giugno 1970 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psichiatria" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT MISASI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 124. - CARUSO
Convenzione assistente Psichiatria facolta' medicina Padova-art. 1
Repertorio n. 1374 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA Convenzione per la Istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova, riservato all'insegnamento di "Psichiatria" presso i corsi paralleli raddoppiati del II triennio della facolta' di medicina e chirurgia in Verona. L'anno 1970 (millenovecentosettanta) e questo giorno 27 del mese di giugno, nella sede del rettorato dell'Universita' di Padova (via VIII Febbraio n. 9), innanzi a me dott. Pier G. Fabbri Colabich, nato a Padova il 15 settembre 1910, direttore amministrativo dell'Universita' medesima e funzionario delegato con decreto rettorale 23 aprile 1952 a redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza dei signori: Bruzzo dott. Sergio, nato a Vicenza il 21 agosto 1913, direttore di sezione dell'amministrazione universitaria; Grossato dott. Enzo, nato a Padova il 7 febbraio 1914, direttore di sezione dell'amministrazione universitaria, entrambi residenti a Padova, testi riconosciuti idonei a sensi di legge ed a me personalmente noti, sono comparsi, da una parte il prof. Enrico Opocher, nato a Treviso il 19 febbraio 1914, domiciliato a Padova, rettore dell'Universita' di Padova, il quale agisce in questo atto nella sua qualita' di legale rappresentante dell'Universita' stessa a sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e debitamente autorizzato dalle competenti autorita' accademiche, dall'altra parte il dott. avv. Renato Cozzi, nato a Verona il 21 marzo 1915, domiciliato a Verona, presidente del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari di Verona, autorizzato a firmare la presente convenzione come da delibera della assemblea del consorzio del 3 giugno 1970. Premesso che lo statuto dell'Universita' di Padova, fra gli insegnamenti complementari per la laurea in medicina e chirurgia, prevede anche l'insegnamento di psichiatria; che le parti hanno riconosciuto il preminente interesse, ai fini didattici e della assistenza psichiatrica, di istituire una cattedra di psichiatria presso i corsi paralleli raddoppiati in Verona del secondo triennio della predetta facolta'; che presso il centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma di Verona sono stati assegnati n. 35 letti all'istituto di psichiatria, con lettera 5 giugno 1970, n. 24661 di prot., del presidente degli istituti ospitalieri, oltre agli assistenti necessari al reparto, e al personale di segreterie, tecnico ed ausiliario e di assistenza; che il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato a sua volta n. 1 posto di assistente di ruolo. Considerato che le spese di gestione del reparto indicato sono a carico degli istituti ospitalieri di Verona, come da convenzione 31 ottobre 1968, rep. n. 1278; che l'assemblea del consorzio ha esaminato ed approvato la stessa iniziativa con deliberazione n. 14/1 del 3 giugno 1970, approvata dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 16 giugno 1970 ai n. 17828/2ª. Tutto cio' premesso tra il consorzio di Verona rappresentato come sopra, e la Universita' degli studi di Padova, nella persona del suo rettore, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Il consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari di Verona, affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova venga attuato l'insegnamento di "Psichiatria" presso i corsi paralleli raddoppiati in Verona, si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione assistente Psichiatria facolta' medicina Padova- art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Padova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione assistente Psichiatria facolta' medicina Padova- art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che di posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il consorzio universitario di Verona si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, il consorzio universitario di Verona si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione assistente Psichiatria facolta' medicina Padova- art. 4
Art. 4. L'Universita' di Padova, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato lo importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di psichiatria. L'Universita' di Padova versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione assistente Psichiatria facolta' medicina Padova- art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di psichiatria e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione assistente Psichiatria facolta' medicina Padova- art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte; per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Padova, sara' registrata in esenzione di tasse e di bollo, ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto, che consta di numero cinque facciate e righe diciotto della sesta facciata, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano perche' conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante. Il rettore dell'Universita' di Padova prof. Enrico OPOCHER Il presidente del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona avv. Renato Gozzi Il dott. Sergio BRUZZO, teste Il dott. Enzo GROSSATO, teste Registrato a Padova il 27 giugno 1970 al n. 1555, Mod. 71/ME - Privati - Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.