DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. 915

Type DPR
Publication 1970-10-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 19, relativo all'istituto di statistica, annesso alla facolta' di giurisprudenza, e' abrogato e sostituito dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Istituto unico policattedra del circolo giuridico.

Art. 19. Il circolo giuridico dell'Universita' di Siena, fondato nel 1879, ha le funzioni di unico istituto policattedra della facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Siena allo scopo di svolgere attivita' didattica e scientifica ai sensi dell'ordinamento universitario e di quanto precisato nel presente statuto.

Art. 20. - Il circolo giuridico e' suddiviso in cinque sezioni, che in base alla legge potranno assumere la qualifica e la funzione di dipartimenti.

Le sezioni sono le seguenti:

I) sezione storico-giuridica, che quali proprie materie comprende:

Storia del diritto romano;

Istituzioni di diritto romano;

Diritto romano;

Storia del diritto italiano;

Esegesi delle fonti del diritto romano;

Esegesi delle fonti del diritto italiano;

Diritto comune;

Diritto greco;

Papirologia giuridica;

Storia del diritto canonico.

II) sezione storico-politica e filosofico-sociologica, che quali proprie materie comprende:

Storia moderna;

Storia delle dottrine politiche;

Storia dei trattati;

Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici;

Filosofia del diritto;

Sociologia;

Storia dei partiti e dei movimenti politici;

Storia del movimento sindacale;

Storia delle istituzioni politiche;

Teoria generale del diritto;

Storia delle dottrine economiche;

Scienza della politica;

Scienza dell'amministrazione.

III) sezione di diritto privato e diritto processuale civile, che quali proprie materie comprende:

Istituzioni di diritto privato;

Diritto civile;

Diritto commerciale;

Diritto del lavoro;

Diritto processuale civile;

Diritto privato comparato;

Diritto agrario;

Diritto industriale;

Legislazione del lavoro;

Diritto fallimentare;

Diritto della navigazione;

Diritto bancario.

IV) sezione di diritto pubblico, che quali proprie materie comprende:

Istituzioni di diritto pubblico;

Diritto costituzionale;

Diritto costituzionale italiano e comparato;

Diritto ecclesiastico;

Diritto internazionale;

Diritto amministrativo;

Diritto penale;

Procedura penale;

Medicina legale e delle assicurazioni;

Antropologia criminale;

Diritto canonico;

Organizzazione internazionale;

Dottrina generale del processo;

Dottrina dello Stato;

Istituzioni di diritto e di procedura penale;

Diritto parlamentare;

Diritto pubblico regionale;

Diritto pubblico dell'economia;

Criminologia.

V) sezione economico-statistica, che quali proprie materie comprende:

Economia politica;

Politica economica;

Scienza delle finanze e diritto finanziario;

Scienza delle finanze;

Statistica;

Demografia;

Ragioneria generale ed applicata;

Geografia politica ed economica.

Art. 21. - Il funzionamento del circolo giuridico e' disciplinato da un regolamento da approvarsi col voto favorevole della meta' piu' uno dei componenti il consiglio della facolta' di giurisprudenza.

Art. 23 (gia' 21), all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e aggiunto il seguente:

Tecnica e diagnostica istopatologica.

Art. 28 (gia' 26), all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di medicina e chirurgia e' annesso il seguente:

Istituto di semeiotica chirurgica.

Art. 29 (gia' 27), e' modificato nel senso che dopo il comma terzo del paragrafo 3, relativo alle modalita' di esami nel corso di laurea in farmacia, e' aggiunto il seguente nuovo comma:

"Il corso biennale di fisiologia generale importa un esame alla fine di ogni anno di corso".

Art. 31 (gia' 29), e' modificato nel senso che all'elenco delle lauree che rilascia la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' aggiunta la seguente:

Laurea in matematica.

Nello stesso articolo ad ogni elenco degli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in scienze naturali, in scienze biologiche ed in scienze geologiche e' aggiunto il seguente:

Chimica analitica.

Dopo l'art. 31 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in matematica.

Laurea in matematica

Art. 32. - La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e' di quattro anni.

Titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1° Anno:

Algebra;

Analisi matematica I;

Geometria I;

Fisica generale I.

2° Anno:

1) Analisi matematica II;

2) Geometria II;

3) Meccanica razionale;

4) Fisica generale II.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il terzo anno:

1) Istituzioni di analisi superiore;

2) Istituzioni di geometria superiore;

3) Istituzioni di fisica matematica.

Oltre ai predetti insegnamenti sono prescritti i seguenti altri, a seconda dell'indirizzo prescelto:

Indirizzo generale:

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

3° Anno:

1) Istituzioni di algebra superiore.

4° Anno:

1) Matematiche superiori.

Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti complementari da scegliersi nel seguente elenco:

Aerodinamica;

Algebra commutativa;

Algebra omologica;

Algebra superiore;

Analisi funzionale;

Analisi superiore;

Astrofisica;

Astronomia;

Calcolo delle probabilita';

Calcolo delle variazioni;

Calcolo tensoriale;

Fisica matematica;

Fisica superiore;

Fisica teorica;

Geometria algebrica;

Geometria differenziale;

Geometria superiore;

Istituzioni di fisica teorica;

Meccanica celeste;

Meccanica quantistica;

Meccanica statistica;

Meccanica superiore;

Metodi gruppali della meccanica quantistica;

Relativita';

Struttura della materia;

Strutture algebriche;

Teoria dei gruppi;

Teoria dei numeri;

Teoria delle equazioni differenziali;

Teoria delle equazioni integrali;

Teoria delle funzioni;

Teoria delle onde;

Topologia.

Uno degli insegnamenti complementari dovra' essere a indirizzo fisico.

Indirizzo didattico:

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

3° Anno:

1) Matematiche elementari da un punto di vista superiore.

4° Anno:

1) Matematiche complementari.

Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti complementari da scegliersi nel seguente elenco:

Astronomia;

Chimica generale (annuale);

Complementi di fisica generale (annuale);

Istituzioni di algebra superiore;

Logica matematica;

Pedagogia matematica;

Storia delle matematiche.

Uno degli insegnamenti complementari dovra' essere ad indirizzo fisico.

Indirizzo applicativo:

L'indirizzo applicativo si svolge secondo i tre seguenti orientamenti:

a)

applicativo elettronico;

b)

applicativo statistico economico;

c)

applicativo meccanico-astronomico.

Nell'orientamento a) sono corsi fondamentali obbligatori:

3° Anno:

Calcoli numerici e grafici.

4° Anno:

Teoria della programmazione per le macchine calcolatrici.

Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti da scegliersi nel seguente elenco:

Calcolo analogico ed elettronica;

Cibernetica;

Calcolo delle probabilita';

Algebra di Boole;

Logica matematica;

Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;

Statistica matematica;

Servomeccanismi;

Teoria dell'informazione;

Calcolatori speciali;

Teoria dei circuiti;

Cosmologia;

Teoria delle orbite.

Nell'orientamento b) sono corsi fondamentali obbligatori:

3° Anno:

Calcolo delle probabilita'.

4° Anno:

Economia matematica.

Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti complementari da scegliersi nel seguente elenco:

Calcoli numerici e grafici;

Matematica finanziaria ed attuariale;

Programmazione lineare e non lineare;

Ricerca operativa;

Statistica matematica;

Teoria dei giochi;

Teoria delle decisioni;

Processi stocastici;

Programmazione dinamica e non lineare;

Tecniche elettroniche di calcolo;

Teoria dei grafici;

Teoria dei circuiti.

Nell'orientamento c) sono corsi fondamentali obbligatori:

3° Anno:

Meccanica celeste.

4° Anno:

Aerodinamica.

Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti complementari da scegliersi tra i seguenti:

Astrofisica;

Astronomia;

Calcolo tensoriale;

Fisica matematica;

Geometria differenziale;

Magnetofluidodinamica;

Matematiche superiori;

Meccanica analitica;

Meccanica superiore;

Relativita';

Teoria delle equazioni differenziali;

Teoria delle equazioni integrali;

Teoria delle onde.

Su parere della facolta' lo studente puo' effettuare una delle seguenti sostituzioni: il corso di "Calcoli numerici e grafici" con "Economia matematica", ovvero il corso di "Calcolo delle probabilita'" con "Teoria della programmazione per le macchine calcolatrici".

Art. 33. - Ogni insegnamento comporta un esame.

In particolare gli esami di: analisi matematica I, geometria I, fisica generale I, sono distinti da quelli di: analisi matematica II, geometria II, fisica generale II.

Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di: analisi matematica I, geometria I, algebra.

I corsi e gli esami di: analisi matematica I, geometria I, e fisica generale I sono rispettivamente propedeutici a quelli di analisi matematica II, geometria II e fisica generale II.

Gli esami di analisi matematica I, geometria I, algebra, analisi matematica II, geometria II, meccanica razionale sono propedeutici agli esami del terzo anno.

Gli esami del primo biennio e del terzo anno sono propedeutici agli esami del quarto anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovra' aver superato tutti gli esami richiesti dall'indirizzo seguito.

Art. 34. - Ogni corso del primo biennio comporta un corso di esercitazioni che ne e' parte integrante.

La facolta' potra', qualora lo ritenga opportuno, stabilire un corso di esercitazioni per certi insegnamenti del terzo e quarto anno.

Art. 35. - Per ogni indirizzo l'esame di laurea deve comprendere una esercitazione scritta e la discussione orale di due tesine.

Per l'indirizzo generale sara' inoltre richiesto lo svolgimento di una ricerca (tesi) che dovra' presentare dei caratteri originali.

E' in facolta' degli studenti dell'indirizzo applicativo ovvero didattico richiedere di svolgere, oltre alle prove precedenti, una tesi scritta su argomenti da concordarsi con una commissione nominata dalla facolta'.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 43 (gia' 37), relativo alla facolta' di scienze economiche e bancarie e' modificato nel senso che il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

"La facolta' attribuisce carattere di sbarramento per il passaggio al secondo anno di corso:

per la laurea in scienze economiche e bancarie ai seguenti insegnamenti: istituzioni di economia politica I, matematica, ragioneria generale ed applicata I;

per la laurea in scienze economiche ai seguenti insegnamenti: istituzioni di statistica, istituzioni di economia politica I, matematica".

Art. 46 (gia' 40), e' abrogato e sostituito dal seguente:

Sono considerati propedeutici i seguenti insegnamenti:

per la laurea in scienze economiche e bancarie

non si puo sostenere l'esa- se non si e superato l'esame me di: di:

Diritto commerciale Istituzioni di diritto privato Scienza delle finanze Istituzioni di economia poli- tica II

Matematica finanziaria Matematica

Tecnica bancaria I Istituzioni di economia poli- tica II.

Ragioneria generale ed ap- plicata II.

Tecnica industriale e Ragioneria generale ed aplica- commerciale ta II.

Diritto pubblico dell' eco- Istituzioni di diritto pubbli- nomia co

Diritto finanziario Istituzioni di diritto pubbli- co

Diritto amministrativo Istituzioni di diritto pubbli- co

Diritto del lavoro Istituzioni di diritto privato Diritto fallimentare Diritto commerciale

Economia e tecnica delle Matematica finanziaria

imprese di assicurazione

Tecnica di borsa Tecnica bancaria I

Tecnica industriale e commer- ciale

Statistica Matematica

Istituzioni di statistica

Contabilita' di Stato Istituzioni di diritto pubblico

per la laurea in scienze economiche

non si puo sostenere l'esa- se non si e superato l'esame me di: di:

Diritto commerciale Istituzioni di diritto privato Scienza delle finanze Istituzioni di economia poli- tica II

Economia politica I Istituzioni di economia poli- tica II

Politica economica Scienza delle finanze

Economia monetaria e credi- tizia II

Diritto amministrativo Istituzioni di diritto pubbli- blico

Economia internazionale Istituzioni di economia poli- tico II

Diritto pubblico dell'eco- Istituzioni di diritto pubbli- nomia co

Econometria Statistica

Economia applicata Istituzioni di economia poli- tica II

Economia matematica Istituzioni di economia poli- tica II

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 27 novembre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 139. - CARUSO

Art. 1

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