LEGGE 10 novembre 1970, n. 934
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 362, è sostituito dal seguente: "Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonchè al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste, per un importo complessivo non superiore al dieci per cento della consistenza patrimoniale del Fondo stesso". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 novembre 1970 SARAGAT COLOMBO - LAURICELLA - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.