DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1970, n. 941

Type DPR
Publication 1970-07-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario statale di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Presso l'Istituto universitario statale di Salerno e' istituita la facolta' di economia e commercio quale corso di laurea in economia e commercio. Tale nuovo corso di laurea comincera' a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1970-71, con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo. Alla fine del corso di studi viene rilasciata la laurea in economia e commercio.

Art. 2

Per tale facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) n. 5 posti di professore di ruolo prelevati dal contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e precisamente n. 4 posti sull'aliquota 1969-70 e n. 1 posto sull'aliquota 1970-71; b) n. 6 posti di assistente prelevati dal contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62 (aliquota 1970-71).

Art. 3

Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facolta' vengono esercitate da un apposito comitato composto da tre professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 4

Lo statuto dell'Istituto universitario statale di Salerno approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato d'ordine del Ministro per la pubblica istruzione e contenente le norme relative all'ordinamento della facolta' di economia e commercio.(Allegato A).

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 dicembre 1970

Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 187. - CARUSO

Allegato A

ALLEGATO A Testo delle modifiche allo statuto dell'istituto universitario statale di Salerno, relativo all'istituzione della facolta' di economia e commercio. Art. 1, e' modificato nel senso che viene aggiunto all'elenco delle facolta' dell'istituto universitario statale di Salerno la facolta' di economia e commercio. Dopo l'art. 7 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio. Facolta' di economia e commercio Art. 8. - La facolta' di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio. Art. 9. - La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio e' di anni quattro. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 10. - Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di diritto privato; 2) Istituzioni di diritto pubblico; 3) Diritto commerciale (biennale); 4) Matematica generale; 5) Matematica finanziaria (biennale); 6) Statistica (biennale); 7) Economia politica (biennale); 8) Diritto del lavoro; 9) Scienza delle finanze e diritto finanziario; 10) Economia e politica agraria; 11) Politica economica e finanziaria; 12) Storia economica: 13) Geografia economica (biennale); 14) Ragioneria generale ed applicata (biennale); 15) Tecnica bancaria e professionale; 16) Tecnica industriale e commerciale; 17) Merceologia; 18) Lingua francese o spagnola (triennale); 19) Lingua inglese o tedesca (triennale). Sono insegnamenti complementari: 1) Diritto industriale; 2) Diritto amministrativo; 3) Diritto internazionale; 4) Diritto tributario; 5) Economia dei trasporti; 6) Demografia; 7) Contabilita' nazionale; 8) Contabilita' di Stato; 9) Sociologia; 10) Diritto regionale; 11) Organizzazione aziendale; 12) Ragioneria pubblica; 13) Storia delle dottrine economiche; 14) Diritto fallimentare; 15) Storia delle dottrine politiche; 16) Lingua araba; 17) Lingua russa; 18) Analisi di mercato; 19) Diritto ed economia delle fonti di energia; 20) Econometria; 21) Economia del turismo; 22) Economia urbanistica; 23) Lingua portoghese; 24) Organizzazione internazionale; 25) Storia del lavoro; 26) Storia economica italiana dell'unita' nazionale; 27) Tecnica amministrativa delle imprese marittime; 28) Tecnica conserviera dei prodotti agricoli ed ittici; 29) Tecnica degli scambi e cambi con l'estero; 30) Tecnica delle ricerche di mercato: Gli insegnamenti di diritto commerciale e di geografia economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale e per gli altri insegnamenti biennali e' prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo. L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta, per ciascuna, una prova scritta ed una orale alla fine del triennio. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra i complementari. Art. 11. - Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti: a) istituzioni di diritto privato per il diritto commerciale, il diritto internazionale, il diritto del lavoro, il diritto industriale, il diritto fallimentare; b) istituzioni di diritto pubblico per il diritto internazionale, il diritto del lavoro, il diritto amministrativo; c) matematica generale, per la matematica finanziaria, per la statistica; d) l'economia politica per la scienza delle finanze e diritto finanziario, la politica economica finanziaria, economia e politica agraria, l'economia dei trasporti e il diritto tributario; e) ragioneria generale ed applicata 1ª e 2ª per la tecnica bancaria e professionale, la tecnica industriale e commerciale. Art. 12. - L'esame di laurea consiste: a) nella discussione orale di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto, con l'approvazione del professore della materia, in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari seguito durante il corso; b) nella discussione di almeno una fra due tesi su argomenti scelti dal candidato in due materie delle quali abbia superati gli esami e che debbono inoltre essere diverse da quelle cui si riferisce la dissertazione scritta. Art. 13. - Alla facolta' di economia e commercio e' annessa la biblioteca comune a tutti gli istituti scientifici. Il direttore della biblioteca e' nominato dal rettore su proposta del consiglio di facolta' che lo sceglie fra i professori di ruolo e fuori ruolo. Il direttore della biblioteca sovraintende alla stessa e l'amministra a nome e per delega del consiglio di facolta' secondo le norme da queste fissate. Art. 14. - Presso la facolta' di economia e commercio sono costituiti i seguenti istituti: Istituito di statistica; Istituto di ricerche aziendali; Istituto di economia politica; Istituto di storia economica; Istituto giuridico. Tali istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nelle discipline di loro pertinenza. Con apposita deliberazione del consiglio di facolta' sara' provveduto al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso ciascun istituto. Ogni istituto e' retto da un direttore che e' responsabile del funzionamento dell'istituto stesso. Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un istituto ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo questi e' di diritto il direttore dell'istituto. Nel caso vi siano piu' professori di ruolo, il consiglio di facolta', sentito il parere dei medesimi, designera' scegliendo fra essi il direttore dell'istituto il quale restera' in carica tre anni. Nel caso non vi fossero professori di ruolo, il direttore puo' essere scelto tra i professori incaricati. La nomina e' annuale e sara' disposta dal consiglio di facolta', sentiti i professori che fanno parte dello stesso istituto. Ogni istituto potra' eventualmente disporre, secondo le modalita' intese ad assicurare il raggiungimento delle finalita', nel modo piu' idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI

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