LEGGE 30 novembre 1970, n. 952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il contributo annuale previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, è elevato a lire 400 milioni. All'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente per l'anno finanziario 1970, si provvede con una corrispondente aliquota dei mutui da contrarre nel predetto anno, ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, intendendosi corrispondentemente ridotta, di pari importo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, lettera c), della stessa legge, per il medesimo anno finanziario. All'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della disposizione di cui al primo comma per l'anno finanziario 1971, si provvede con corrispondente riduzione dei fondi di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 novembre 1970 SARAGAT COLOMBO - NATALI - FERRARI AGGRADI - - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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