LEGGE 20 novembre 1970, n. 962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La concessione e la conservazione di brevetti e di privative industriali rilasciati rispettivamente per l'invenzione e la produzione di qualsiasi ritrovato destinato per sua specifica natura all'uso esclusivo dei ciechi, nonchè tutti gli atti inerenti, sono esenti da ogni imposta e tassa.
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