DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1970, n. 973

Type DPR
Publication 1970-11-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

CAPO

I DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE

CAPO I DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1

(Ambito di applicabilita' del regolamento)

Le norme del presente regolamento si applicano all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, ((e successive modificazioni, in seguito denominata "legge")).

Art. 2

(Veicoli a motore in circolazione)

Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosia su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Ai fini dell'applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprieta' pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.

Art. 3

(((Motoscafi e imbarcazioni a motore) Debbono essere coperte dall'assicurazione della responsabilita' civile, a norma dell'art. 2 della legge e dell'art. 48 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, tutte le imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto, quali definite dall'art. 1 della stessa legge 11 febbraio 1971, n. 50, munite di motore di potenza superiore ai 3 HP fiscali. Debbono altresi' essere coperti dall'assicurazione: a) i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore ai 3 HP fiscali e che siano adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. I predetti natanti si intendono adibiti ad uso privato quando siano posti in navigazione per uso personale diverso dal diporto, senza fine di lucro, del proprietario o del noleggiatore; b) i motori amovibili di potenza superiore ai 3 HP fiscali. L'assicurazione stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato))

Art. 4

(Stazza lorda dei natanti e potenza dei motori)

La potenza del motore e la stazza lorda da prendere in considerazione ai fini dell'obbligo di assicurazione sono quelle risultanti dai documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni. Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore iscritti all'estero si ha riguardo ai dati risultanti dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorita' del paese di iscrizione. Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti predetti, si ha riguardo al dislocamento considerando, ai fini dell'applicazione della legge, sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, quello di 25 tonnellate e di dislocamento.

Art. 5

(Gare e competizioni sportive)

L'assicurazione stipulata a norma degli articoli 1 e 2 della legge non comprende la responsabilita' per i danni causati in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, anche in circuito chiuso, ed alle relative prove. Tale responsabilita' deve essere tuttavia coperta con la speciale assicurazione prevista dall'articolo 3 della legge. Gli organizzatori delle gare o competizioni sportive e delle relative prove di cui al comma precedente debbono allegare alla domanda di autorizzazione, la dichiarazione di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, attestante la stipulazione dell'assicurazione prescritta dall'art. 3 della legge. Nella dichiarazione debbono essere indicati la formula e la durata della gara o competizione ed ogni altro elemento utile al controllo dell'effettivo adempimento dell'obbligo assicurativo. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' nella quale possono incorrere l'organizzatore o qualunque altro soggetto per i danni causati dalla circolazione dei veicoli partecipanti alle gare o competizioni ed alle relative prove.

Art. 6

(Veicoli a motore e natanti di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali)

Agli effetti dell'applicazione della legge sono equiparati ai veicoli a motore e ai natanti di proprieta' dello Stato i veicoli a motore e i natanti di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, per i quali, in base a convenzioni internazionali od a leggi speciali, lo Stato italiano sia tenuto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione nel territorio e nelle acque territoriali della Repubblica.

Art. 7

(Veicoli a motore immatricolati o registrati all'estero)

Per i veicoli a motore immatricolati o registrati in Stati esteri ed in mancanza del certificato internazionale di assicurazione, puo' essere stipulata una speciale assicurazione "frontiera" di durata non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, con imprese di cui all'art. 10 della legge, che si avvalgano a tal fine dell'ente costituito in Italia e riconosciuto secondo le prescrizioni del secondo comma dell'art. 6 della legge stessa.

Art. 8

(Motoscafi e imbarcazioni a motore iscritti all'estero)

Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore iscritti in Stati esteri l'obbligo dell'assicurazione si considera assolto anche quando la responsabilita' per i danni causati dalla circolazione del natante nelle acque territoriali soggette alla sovranita' dello Stato italiano sia assicurata con un'impresa italiana operante all'estero o con un'impresa straniera la quale abbia stipulato con un'impresa autorizzata ad esercitare in Italia un'apposita convenzione che obblighi quest'ultima a provvedere, nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge, alla liquidazione dei predetti danni e la legittimi a stare in giudizio per le domande dei danneggiati. La convenzione deve essere approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

CAPO II DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO

Art. 9

(Requisiti del certificato di assicurazione per i veicoli a motore)

Il certificato di assicurazione per i veicoli di cui all'art. 1 della legge deve contenere i seguenti dati: a) denominazione, sede dell'assicuratore e altre indicazioni prescritte dall'art. 2250 del codice civile: b) nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - e domicilio o sede del contraente; c) tipo del veicolo; d) dati della targa di riconoscimento, o, quando questa non sia prescritta, dati d'identificazione del telaio e del motore; e) periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio; f) numero del contratto di assicurazione. Il certificato relativo ai veicoli che circolino a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, deve contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d) del precedente comma, i dati della targa di prova. Per le assicurazioni relative a veicoli con rimorchio debbono essere rilasciati certificati distinti per la motrice e il rimorchio.

Art. 10

(Requisiti del certificato di assicurazione per i natanti)

Il certificato di assicurazione per motoscafi o imbarcazioni a motore deve contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b), e) ed f) del primo comma del precedente art. 9 nonche' quelle della potenza del motore e dei dati di iscrizione o registrazione del natante o, se questo non e' soggetto ad obbligo di iscrizione o di registrazione, del marchio e del numero del motore risultanti dall'apposito certificato rilasciato a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 11

(Indicazioni facoltative)

Le eventuali indicazioni diverse da quelle prescritte negli articoli precedenti debbono essere riportate in apposita distinta sezione del certificato di assicurazione.

Art. 12

(Sottoscrizione dei certificati di assicurazione)

I certificati di assicurazione debbono recare la firma dell'assicuratore o del suo agente autorizzato a concludere il contratto cui il certificato si riferisce.

Art. 13

(Effetti del certificato di assicurazione nei confronti dei terzi)

L'assicuratore non e' obbligato nei confronti dei terzi danneggiati oltre la scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 1901, secondo comma, del codice civile. In questo caso l'obbligo dell'assicuratore si estende fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'anzidetto periodo. Qualora il certificato sia rilasciato in relazione ad un contratto di assicurazione di durata superiore alla scadenza in esso indicata o ad un contratto di durata corrispondente, ma recante clausola di tacito rinnovo, l'assicuratore deve far menzione nel certificato stesso della possibilita' di applicazione della disposizione di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Art. 14

(Caratteristiche del contrassegno)

Il contrassegno previsto dall'art. 7 della legge deve essere conforme al modello descritto nell'allegato A e deve contenere: a) la denominazione dell'assicuratore; b) i dati della targa di riconoscimento per i veicoli a motore; i dati di iscrizione o, in mancanza, il marchio ed il numero del motore per i natanti. Per i veicoli con targa di prova devono essere indicati i dati di detta targa. Per i veicoli per i quali non e' prescritta la targa di riconoscimento devono essere indicati i dati d'identificazione del telaio e del motore; c) il tipo del veicolo a motore o del natante, salvo, per quest'ultimo, il caso in cui l'assicurazione sia stipulata con riferimento al motore a norma del precedente art. 3, ultimo comma; d) il giorno, il mese e l'anno di scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato ai sensi dell'art. 9, primo comma, lettera e); e) la firma dell'assicuratore. Per i rimorchi e i semirimorchi deve essere rilasciato un contrassegno distinto da quello relativo alla motrice. Se detti veicoli stazionano distaccati dalla motrice su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, debbono essere muniti del contrassegno.

Art. 15

(Coassicurazione)

Qualora l'obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto con ripartizione del rischio in coassicurazione tra piu' assicuratori, se i coassicuratori si siano obbligati in solido, anziche' in proporzione della rispettiva quota, e abbiano conferito ad uno di essi la delega perche', con l'accettazione dell'assicurato, agisca ed operi per conto e nell'interesse di tutti, sul certificato puo' essere menzionata la sola impresa delegataria, con la indicazione che il contratto e' concluso in coassicurazione. Se i coassicuratori non si sono obbligati in solido, nel certificato debbono essere indicate tutte le imprese coassicuratrici. Nel contrassegno puo', in ogni caso, essere indicata la sola impresa delegataria.

Art. 16

(Termini per il rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno)

Il certificato di assicurazione e il contrassegno debbono essere rilasciati al contraente, a cura e spese dell'assicuratore, entro il termine di cinque giorni da quello in cui, per i contratti di nuova stipulazione, e' stato pagato il premio e per quelli poliennali o con clausola di tacito rinnovo, il premio o la rata di premio. Durante tale periodo l'adempimento dell'obbligo dell'assicurazione e' provato con la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'assicuratore, che deve essere applicata sul veicolo nel modo prescritto dall'art. 7, quarto comma, della legge.

Art. 17

(Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione)

L'assicurazione, per i veicoli che circolano muniti di targa provvisoria, puo' essere stipulata con durata corrispondente al periodo di validita' del foglio di via. Gli assicuratori hanno facolta' di stipulare assicurazioni provvisorie, a particolari condizioni di polizza e di tariffa, di durata non superiore a cinque giorni per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova collaudo o dimostrazione. Essi rilasciano un attestato con l'indicazione degli elementi idonei all'identificazione del veicolo ed il periodo di validita' dell'assicurazione. L'attestato deve essere applicato sul veicolo con le modalita' prescritte dall'art. 7, quarto comma, della legge.

Art. 18

(Rilascio di duplicati del certificato e del contrassegno)

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, l'impresa con la quale e' stato stipulato il contratto di assicurazione e' tenuta a rilasciare un duplicato su richiesta ed a spese dell'assicurato. Se la perdita del certificato e del contrassegno sia dovuta a sottrazione o a smarrimento l'assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente autorita'. Il rilascio del duplicato deve essere annotato sull'esemplare del contratto di assicurazione in possesso dell'assicuratore. Sul certificato o sul contrassegno deve essere apposta con caratteri di colore rosso l'indicazione "duplicato".

Art. 19

(Cessione del contratto di assicurazione in caso di trasferimento di proprieta' del veicolo)

Nel caso di trasferimento di proprieta' del veicolo a motore o del natante che importi cessione del contratto di assicurazione, il cedente o il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione all'assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno.

CAPO III DELLE TARIFFE E DELLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Art. 20

(Formazione delle tariffe)

Ogni impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli ((deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la preventiva approvazione)) le tariffe dei premi relative all'assicurazione predetta che essa intende adottare, comprendendovi in ogni caso tutti i rischi dei quali e' obbligatoria l'assicurazione in base alla legge. Le tariffe debbono essere formate per classi o gruppi di rischi aventi caratteri obiettivi comuni, quali il tipo o le caratteristiche tecniche del veicolo, la destinazione e l'uso di esso, la zona territoriale di immatricolazione e simili. Le classi o gruppi di rischi debbono essere sufficientemente ampi e omogenei in modo da consentire significative rilevazioni statistiche per il calcolo di tassi e valori medi specie per quanto riguarda la frequenza e il costo dei sinistri. ((Almeno tre mesi prima della data di scadenza del periodo di tempo per il quale le tariffe sono state approvate o stabilite, l'Istituto nazionale delle assicurazioni quale gestore del conto consortile mette a disposizione di ciascuna impresa i dati utili alla formazione delle tariffe desunti dalla gestione del predetto conto relativa sia all'impresa stessa sia alla generalita' delle imprese. Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri ed i caricamenti. Gli uni e gli altri devono essere indicati separatamente nella tariffa)).

Art. 21

(Determinazione dei premi puri)

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