DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1970, n. 983
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 83. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: Gestione aziendale; Organizzazione e assistenza economico agraria (semestrale); Pianificazione territoriale in agricoltura (semestrale); Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura (semestrale); Tecnica della commercializzazione dei prodotti zootecnici (semestrale); Produzione delle sementi per colture ortive e floreali; Impianti e macchine per industrie agrarie; Meccanizzazione delle aziende zootecniche (semestrale). Nello stesso elenco all'insegnamento complementare di "Avicoltura e coniglicoltura" e' tolta la limitazione "semestrale" ed avra' quindi durata annuale.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 213. - CARUSO
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