DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. 986

Type DPR
Publication 1970-11-07
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario;

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondenti a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianita';

Visto i decreti del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343 e 4 luglio 1967, n. 639, con i quali, per l'anno accademico 1966-67, in applicazione del predetto art. 15, sono stati complessivamente ripartiti fra le cattedre dei vari atenei milleseicentotrentotto posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianita' di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, con il quale, per l'anno accademico 1967-68, in applicazione della riserva stessa sono stati ripartiti fra le cattedre dei diversi atenei cinquecentoventuno posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianita' di servizio;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 344; 12 marzo 1968, n. 602; 4 giugno 1968, n. 812; 5 giugno 1968, n. 821; 11 dicembre 1968, n. 1331; 27 maggio 1969, n. 325; 23 ottobre 1969, n. 919; 20 novembre 1969, n. 942; 23 marzo 1970, n. 254; 12 maggio 1970, n. 522; 13 giugno 1970, n. 603; 3 luglio 1970, n. 670 e 4 luglio 1970, n. 698, con i quali sono stati recuperati e nuovamente ripartiti, rispettivamente, ottantaquattro, settantaquattro, quattro, ottantanove, quaranta, ventuno, sei, uno, cinque, uno, dieci e uno posti di assistente ordinario gia' riservati, per concorso, agli assistenti straordinari;

Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati con i citati decreti presidenziali, altri quattro posti non risultano coperti o perche' i relativi concorsi sono andati deserti o perche' non e' seguita la nomina in ruolo dello idoneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1970, n. 698, concernente la ripartizione di quaranta posti di assistente ordinario rimasti disponibili sul contingente dei posti istituiti per l'anno accademico 1969-70;

Ravvisata la necessita' di provvedere ad una parziale rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1970, n. 698, in rapporto alle esigenze prospettate dalla facolta' di architettura dell'Universita' di Firenze;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

I quattro posti di assistente ordinario, gia' attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei, sono recuperati dal contingente riservato: Numero dei posti UNIVERSITA DI GENOVA Facolta di ingegneria: cattedra di tecnica ed economia dei trasporti (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348)................................................. 1 UNIVERSITA DI MILANO Facolta di medicina e chirurgia: cattedra di tisiologia (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348)................. 1 UNIVERSITA DI PAVIA cattedra di anatomia ed istologia patologica (decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343).................................................. 1 UNIVERSITA DI NAPOLI Facolta di agraria: cattedra di chimica agraria (decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343).............. 1

Art. 2

I quattro posti di assistente ordinario, come sopra recuperati, vengono ripartiti come appresso: Numero dei posti FACOLTA DI GIURISPRUDENZA Universita di Roma: 1) cattedra di procedura penale II.................... 1 FACOLTA DI MAGISTERO Universita di Roma: 1) cattedra di psicologia dell'eta evolutiva.......... 1 FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA Universita di Roma: 1) la cattedra di patologia ostetrica e ginecologica.. 1 FACOLTA DI CHIMICA INDUSTRIALE Universita di Bologna: 1) cattedra di chimica industriale II................. 1

Art. 3

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1970, n. 698, e' rettificato nella sola parte relativa all'assegnazione del posto di assistente alla cattedra di pianificazione territoriale urbanistica della facolta' di architettura dell'Universita' di Firenze nel senso che il posto stesso deve intendersi, invece, attribuito alla cattedra di unificazione edilizia e prefabbricazione della stessa facolta' della medesima Universita' di Firenze.

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1970

Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 1. - CARUSO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.