LEGGE 3 dicembre 1970, n. 995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero della difesa è autorizzato ad ammettere militari stranieri a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari, assumendo a proprio carico, in tutto o in parte, le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonchè le spese per il viaggio dal paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi. Il numero dei militari stranieri da ammettere ai corsi ed il trattamento da praticare agli stessi, nei limiti di cui al comma precedente, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.
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