LEGGE 7 dicembre 1970, n. 1047

Type Legge
Publication 1970-12-07
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969: a) Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, con allegati cinque protocolli, un atto finale e nove dichiarazioni; b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 34 e 9 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 1.

Art. 3

Il Governo e' autorizzato ad emanare, per tutta la durata dell'Accordo di associazione, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme per dare esecuzione alle decisioni del consiglio di associazione previste dall'articolo 23 dell'accordo stesso, nonche' le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal paragrafo secondo dell'articolo 36 dell'accordo stesso.

SARAGAT COLOMBO - MORO - RESTIVO - REALE - GIOLITTI - PRETI - FERRARI AGGRADI - NATALI - GAVA - ZAGARI - PICCOLI -

Visto, il Guardasigilli: REALE

Accordo-art. 1

Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya e documenti allegati. (Firmato il 24 settembre 1969) PREAMBOLO Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato il Trattato, i cui Stati sono in appresso denominati gli Stati membri, e il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania, Il Presidente della Repubblica dell'Uganda, Il Presidente della Repubblica del Kenya, Parti Contraenti del Trattato per la cooperazione nell'Africa orientale, che istituisce la Comunita' dell'Africa orientale, firmato a Kampala il 6 giugno 1967, i cui Stati sono in appresso denominati gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, dall'altra, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, Prendendo in considerazione l'Accordo di Associazione firmato ad Arusha il 26 luglio 1968, Desiderando manifestare la reciproca volonta' di mantenere e rafforzare le loro relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, Risoluti a sviluppare le relazioni economiche fra gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale e la Comunita' economica europea, Consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi interafricani nonche' delle relazioni economiche internazionali, Prendendo in considerazione il Trattato per la cooperazione nell'Africa orientale, che istituisce la Comunita' dell'Africa orientale, Hanno deciso di concludere un Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, in conformita' dell'articolo 238 del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: sig. Joseph VAN DER MEULEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: sig. Gunther HARKORT, Segretario di Stato agli affari esteri; Il Presidente della Repubblica Francese: sig. Yvon BOURGES, Segretario di Stato agli affari esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: sig. Mario PEDINI, Sottosegretario agli affari esteri; Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: sig. Georges DUPONG, Ministro dell'educazione nazionale, del lavoro e della sicurezza sociale; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: sig. H. J. de KOSTER, Segretario di Stato agli affari esteri; Il Consiglio delle Comunita' europee: sig. H. J. de KOSTER, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' europee; sig. Henri ROCHEREAU, Membro della Commissione delle Comunita' europee; Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania: sig. Abdulraman Mohamed BABU, Ministro del commercio e dell'industria; Il Presidente della Repubblica dell'Uganda: sig. William Wilberforce KALEMA, Ministro del commercio e dell'industria; Il Presidente della Repubblica del Kenya: sig. Mwai KIBAKI, Ministro del commercio e dell'industria; I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1 1. Con il presente Accordo e' istituita un'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale. 2. L'Accordo di Associazione ha lo scopo di promuovere l'aumento degli scambi commerciali fra la Comunita' economica europea e gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale e di contribuire in tal modo allo sviluppo del commercio internazionale.

Accordo-art. 2

Articolo 2 1. I prodotti originari degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale sono ammessi all'importazione nella Comunita' economica europea in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente, senza che il trattamento loro riservato possa essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si concedono tra loro. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il regime d'importazione dei prodotti: enumerati nell'elenco dell'allegato II del Trattato, quando sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati ai sensi dell'articolo 40 del Trattato; soggetti, all'importazione nella Comunita' economica europea, ad una regolamentazione specifica, in conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune. Le disposizioni del Protocollo n. 1 allegato al presente Accordo precisano le condizioni alle quali la Comunita' economica europea determina, in deroga al regime generale in vigore nei confronti dei paesi terzi, il regime applicabile ai summenzionati prodotti originari degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale. Per quanto concerne il caffe' non torrefatto, i garofani (antofilli, chiodi e steli) e le conserve di ananassi, norme particolari sono contenute nel Protocollo n. 2 allegato al presente Accordo. 3. A richiesta di uno o piu' Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.

Accordo-art. 3

Articolo 3 1. I prodotti originari degli Stati membri beneficiano all'importazione negli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 3 allegato al presente Accordo, dell'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente che gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale applicano all'importazione di detti prodotti nel loro territorio. 2. Tuttavia, gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale possono mantenere o istituire, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 3 allegato al presente Accordo, dazi doganali e tasse di effetto equivalente che rispondano alle necessita' del loro sviluppo o che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio. 3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente che gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale applicano in conformita' del paragrafo 2 non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta fra gli Stati membri. 4. A richiesta della Comunita' economica europea, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.

Accordo-art. 4

Articolo 4 1. Qualora gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale applichino dazi all'esportazione sui loro prodotti destinati agli Stati membri, tali dazi non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta tra gli Stati membri. 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione qualora l'applicazione di tali dazi turbi seriamente le condizioni di concorrenza.

Accordo-art. 5

Articolo 5 1. La Comunita' economica europea non applica alla importazione dei prodotti originari degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente oltre a quelle che gli Stati membri applicano tra loro. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino. 3. A richiesta di uno o piu' Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.

Accordo-art. 6

Articolo 6 1. Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale non applicano, all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale possono mantenere o istituire restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri per far fronte alle necessita' del loro sviluppo o in caso di difficolta' della loro bilancia dei pagamenti, oppure, quando si tratti di prodotti agricoli, in relazione con lo sviluppo del Mercato comune dell'Africa orientale previsto dal Trattato per la cooperazione nell'Africa orientale. Le necessita' di sviluppo sono quelle elencate nell'articolo 2 del Protocollo n. 3 allegato al presente Accordo. L'applicazione di tali restrizioni non puo' provocare, de jure o de facto, una discriminazione degli Stati membri rispetto agli Stati terzi. 3. Le misure di cui al paragrafo 2 si applicano a condizione che gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale mantengano, senza discriminazione, le possibilita' d'importazione per i prodotti originari della Comunita' economica europea. Tuttavia, quando il collocamento di un determinato prodotto incontra difficolta' sul mercato interno degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, detti Stati possono, in deroga alle disposizioni del comma precedente e previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione, sospendere le importazioni di tale prodotto per una durata limitata da stabilire caso per caso, purche' dimostrino l'esistenza di tali difficolta' e forniscano tutti i chiarimenti necessari per valutare la necessita' di vietare le importazioni. 4. Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale comunicano al Consiglio di Associazione, allo atto dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'elenco dei prodotti che sono oggetto di restrizioni quantitative all'importazione conformi alle disposizioni del paragrafo 2, nonche' tutti gli elementi di cui dispongono atti a consentire agli Stati membri di rendersi conto delle possibilita' d'importazione negli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale dei prodotti soggetti a restrizioni quantitative. A richiesta della Comunita' economica europea, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione di tali restrizioni. 5. Quando gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale introducono nuove restrizioni quantitative ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2, essi le comunicano immediatamente al Consiglio di Associazione. Non appena comunicate tali restrizioni, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione su richiesta della Comunita' economica europea. 6. Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale comunicano al Consiglio di Associazione, allo atto dell'entrata in vigore del presente Accordo, la regolamentazione del commercio estero applicabile nei confronti degli Stati membri. Qualsiasi modifica di tale regolamentazione e' comunicata al Consiglio di Associazione.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Le disposizioni degli articoli 5 e 6 non pregiudicano il regime che le Parti Contraenti aderenti ad accordi mondiali riservano ai prodotti che formano oggetto di tali accordi.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Con riserva delle disposizioni particolari del commercio frontaliero, e fatti salvi gli articoli 9 e 10: il regime che gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale applicano in forza del presente titolo ai prodotti originari degli Stati membri non puo' essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo piu' favorito; il regime che gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale applicano in forza del presente titolo ai propri prodotti destinati alla Comunita' economica europea non puo' essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti destinati allo Stato terzo piu' favorito.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale possono mantenere o istituire tra loro unioni doganali o zone di libero scambio o concludere tra loro accordi di cooperazione economica. Il Consiglio di Associazione e' tenuto al corrente dagli Stati consociati della Comunita' dell'Africa orientale.

Accordo-art. 10

Articolo 10 1. Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale possono mantenere o istituire unioni doganali o zone di libero scambio o concludere accordi di cooperazione economica con uno o piu' Paesi terzi africani a livello di sviluppo comparabile, purche' cio' non abbia l'effetto di influire sulle disposizioni concernenti l'origine relative all'applicazione del presente Accordo. Il Consiglio di Associazione e' tenuto al corrente dagli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale. 2. A richiesta della Comunita' economica europea, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione. 3. Se tali consultazioni rivelano incompatibilita' tra gli impegni degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale ed i principi e le disposizioni del presente Accordo, il Consiglio di Associazione adotta, ove occorra, le misure necessarie al buon funzionamento dell'Associazione. Esso puo' altresi' formulare ogni utile raccomandazione.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale possono altresi' mantenere o istituire unioni doganali o zone di libero scambio o concludere accordi di cooperazione economica con uno o piu' altri Paesi terzi, purche' questi non siano o non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni del presente Accordo. Il Consiglio di Associazione e' tenuto al corrente dagli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale. A richiesta della Comunita' economica europea, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.

Accordo-art. 12

Articolo 12 Le disposizioni degli articoli 5 e 6 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, alla esportazione e al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata del commercio.

Accordo-art. 13

Articolo 13 1. Per quanto concerne la politica commerciale, le Parti Contraenti si informano reciprocamente e, a richiesta di una di esse, si consultano in seno al Consiglio di Associazione, ai fini della corretta applicazione del presente Accordo. 2. Tali informazioni e consultazioni riguardano le misure relative agli scambi commerciali con Stati terzi che potrebbero danneggiare gli interessi di una delle Parti contraenti.

Accordo-art. 14

Articolo 14 1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attivita' economica di uno o piu' Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficolta' tali da perturbare la situazione economica di una regione della Comunita' dell'Africa orientale, lo o gli Stati interessati possono prendere, in deroga agli articoli 3 e 6, le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure e le relative modalita' di applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione. 2. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attivita' economica della Comunita' economica europea o di uno o piu' Stati membri o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficolta' tali da perturbare la situazione economica di una regione della Comunita' economica europea, quest'ultima puo' prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere, in deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 5, le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure e le relative modalita' di applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione. 3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi. 4. In seno al Consiglio di Associazione si procede a consultazioni sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2. Le consultazioni sulle misure di cui al paragrafo 1 hanno luogo a richiesta della Comunita' economica europea e quelle sulle misure di cui al paragrafo 2 a richiesta degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale.

Accordo-art. 15

Articolo 15 Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente Accordo, ciascuna Parte contraente si astiene dall'adottare qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che comporti direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari delle altre Parti contraenti.

Accordo-art. 16

Articolo 16 Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale assicurano, in materia di diritto di stabilimento e di prestazioni di servizi, un trattamento non discriminatorio de jure e de facto nei confronti tanto dei cittadini quanto delle societa' degli Stati membri.

Accordo-art. 17

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.