LEGGE 7 dicembre 1970, n. 1048
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969: a) Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', con Protocolli allegati ed Atto finale; b) Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio; c) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione d'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'; d) Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita'.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 59, 5, 9 e 25 degli Accordi di cui alle lettere a), b), c) e d) dello stesso articolo.
Art. 3
Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'attuazione della presente legge viene autorizzata la spesa complessiva di lire 88 miliardi, ripartita come segue: anno 1970 lire 5 miliardi; anno 1971 lire 8 miliardi; anno 1972 lire 10 miliardi; anno 1973 lire 10 miliardi; anno 1974 lire 12 miliardi; anno 1975 lire 14 miliardi; anno 1976 lire 14 miliardi; anno 1977 lire 15 miliardi.
Art. 4
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1970 ed in lire 8 miliardi per l'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Il Governo e' autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Atti internazionali indicati nello articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Atti stessi nonche' le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal secondo comma dell'articolo 62 della Convenzione stessa.
SARAGAT COLOMBO - MORO - RESTIVO - REALE - GIOLITTI - - PRETI - FERRARI AGGRADI - NATALI - GAVA - ZAGARI - PICCOLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convenzione-art. 1
Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita' e documenti annessi. (Firmata il 29 luglio 1969) CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E GLI STATI AFRICANI E MALGASCIO ASSOCIATI A TALE COMUNITA' PREAMBOLO Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato il Trattato, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri, e il Consiglio delle Comunita' Europee, da una parte, e Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, Il Presidente della Repubblica del Burundi, Il Presidente della Repubblica Federale del Camerun, Il Presidente della Repubblica Centroafricana, Il Presidente della Repubblica del Ciad, Il Presidente della Repubblica del Congo-Brazzaville, Il Capo di Stato, Il Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Il Presidente della Repubblica del Dahomey, Il Presidente della Repubblica del Gabon, Il Presidente della Repubblica Malgascia, Il Capo di Stato della Repubblica del Mali, Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania, Il Presidente della Repubblica del Niger, Il Presidente della Repubblica del Ruanda, Il Presidente della Repubblica del Senegal, Il Presidente della Repubblica Somala, Il Presidente della Repubblica del Togo, i cui Stati sono in appresso denominati Stati associati, dall'altra parte, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, Riaffermando quindi la volonta' di mantenere la loro Associazione, Desiderando manifestare la reciproca volonta' di cooperare su un piano di completa eguaglianza e di relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, Decisi a sviluppare le relazioni economiche tra gli Stati associati e la Comunita', Risoluti a proseguire in comune gli sforzi volti al progresso economico, sociale e culturale dei loro paesi, Solleciti di agevolare la diversificazione dell'economia e di promuovere l'industrializzazione degli Stati associati onde permettere loro di rafforzare l'equilibrio e l'indipendenza delle loro economie, Consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi interafricani nonche' delle relazioni economiche internazionali, Costatando che la Convenzione di Associazione firmata a Yaounde' il 20 luglio 1963 e' giunta a scadenza, Hanno deciso di concludere una nuova Convenzione di Associazione tra la Comunita' e gli Stati associati, e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta il Re dei Belgi: sig. Charles HANNIN, Ministro del ceto medio; Il Presidente della Repubblica federale di Germania: sig. Gerhard JAHN, Sottosegretario di Stato Parlamentare presso il Ministero degli affari esteri; Il Presidente della Repubblica francese: sig. Yvon BOURGES, Segretario di Stato al Ministero degli affari esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: sig. Mario PEDINI, Sottosegretario agli affari esteri; Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: sig. Albert BORSCHETTE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; Sua Maesta la Regina dei Paesi Bassi: sig. Joseph M. A. H. LUNS, Ministro degli affari esteri; Il Consiglio delle Comunita europee: sig. Joseph M. A. H. LUNS, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita europee; sig. Jean REY, Presidente della Commissione delle Comunita europee; Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta: sig. Pierre-Claver DAMIBA, Ministro del piano e dei lavori pubblici Il Presidente della Repubblica del Burundi: sig. Lazare NTAWURISHIRA, Ministro degli affari esteri e della cooperazione; Il Presidente della Repubblica federale del Camerun: sig. Vincent EFON, Ministro del piano e dello sviluppo; Il Presidente della Repubblica Centroafricana: sig. Louis ALAZOULA, Ministro dell'industria, delle miniere e della geologia; Il Presidente della Repubblica del Ciad: sig. Abdoulaye LAMANA, Ministro dell'economia, delle finanze e dei trasporti; Il Presidente della Repubblica del Congo-Brazzaville, Capo di Stato: sig. Charles STANARD, Ministro degli affari finanziari e economici Il Presidente della Repubblica Democratica del Congo: sig. Crispin KASASA, Viceministro degli affari esteri incaricato del commercio estero; Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio: sig. Konan BEDIE, Ministro degli affari economici e finanziari; Il Presidente della Repubblica del Dahomey: sig. Daouda BADAROU, Ministro degli affari esteri; Il Presidente della Repubblica del Gabon: sig. Emile KASSA MAPSI, Ministro di Stato incaricato dell'Ambasciata del Gabon presso il Benelux e le Comunita europee; Il Presidente della Repubblica Malgascia: sig. Jacques RABEMANANJARA, Ministro di Stato agli affari esteri; Il Capo di Stato della Repubblica del Mali: sig. Jean-Marie KONE, Ministro di Stato incaricato degli affari esteri e della cooperazione; Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania: sig. Mokhtar Ould HAIBA, Ministro della Pianificazione; Il Presidente della Repubblica del Niger: sig. Alidou BARKIRE, Ministro degli affari economici, del commercio e dell'industria; Il Presidente della Repubblica del Ruanda: sig. Sylvestre NSANZIMANA, Ministro del commercio, delle miniere e dell'industria; Il Presidente della Repubblica del Senegal: sig. Jean COLLIN, Ministro delle finanze; Il Presidente della Repubblica Somala: sig. Elmi Ahmed DUALE, Ministro di Stato agli affari esteri; Il Presidente della Repubblica del Togo: sig. Paulin EKLOU, Ministro per il commercio, l'industria, il turismo e il piano; I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1 Le disposizioni della presente Convenzione hanno lo scopo di promuovere la cooperazione tra le Parti contraenti, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati mediante l'incremento dei loro scambi commerciali e l'attuazione di interventi finanziari e di cooperazione tecnica. Con tali disposizioni le Parti contraenti intendono sviluppare le loro relazioni economiche, rafforzare la struttura e l'indipendenza economica e promuovere l'industrializzazione degli Stati associati, favorire la cooperazione regionale africana e contribuire al progresso del commercio internazionale.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 1. I prodotti originari degli Stati associati sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente, ed il trattamento loro riservato non puo' essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si concedono tra loro. 2. Tuttavia, le disposizioni del precedente paragrafo non pregiudicano il regime per le importazioni dei prodotti: ripresi nell'elenco dell'Allegato II del Trattato, quando sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati ai sensi dell'articolo 40 del Trattato; soggetti, all'importazione nella Comunita', ad una regolamentazione specifica come conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune. Le disposizioni del Protocollo n. 1 allegato alla presente Convenzione precisano le condizioni alle quali la Comunita' determina, in deroga al regime generale in vigore nei confronti dei paesi terzi, il regime applicabile ai precedenti prodotti originari degli Stati associati. 3. Sulle modalita' di applicazione del presente articolo possono aver luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 1. I prodotti originari della Comunita' sono ammessi all'importazione in ciascuno degli Stati associati in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente. 2. Tuttavia, ciascuno Stato associato puo' mantenere o istituire, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 2 allegato alla presente Convenzione dazi doganali e tasse di effetto equivalente che rispondano alle necessita' del suo sviluppo o abbiano lo scopo di alimentare il suo bilancio. 3. Ciascuno Stato associato accorda lo stesso trattamento ai prodotti originari di ciascuno degli Stati membri. 4. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 1. Qualora uno Stato associato riscuota dazi all'esportazione sui propri prodotti destinati agli Stati membri, tali dazi non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta tra gli Stati membri. 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione qualora l'applicazione di tali dazi turbi seriamente le condizioni di concorrenza.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Fatte salve le disposizioni particolari previste nella presente Convenzione, ciascuna Parte contraente si astiene dall'adottare misure o dall'introdurre pratiche fiscali interne atte a provocare direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari delle altre Parti contraenti.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 1. La Comunita' non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati associati restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente oltre a quelle che gli Stati membri applicano tra loro. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente non pregiudicano il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino. 3. A richiesta di uno Stato associato, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, gli Stati associati non applicano restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri. 2. Gli Stati associati possono mantenere o istituire, alle condizioni e secondo le modalita' previste dal Protocollo n. 3 allegato alla presente Convenzione, restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alla importazione dei prodotti originari degli Stati membri per far fronte alle necessita' del loro sviluppo o in caso di difficolta' della bilancia dei pagamenti. Il ricorso a restrizioni quantitative e a misure di effetto equivalente puo' intervenire, se del caso, simultaneamente con le misure tariffarie di cui all'articolo 3, paragrafo 2. 3. L'applicazione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente di cui al precedente paragrafo non deve causare, de jure o de facto, una discriminazione tra gli Stati membri. 4. Gli Stati associati nei quali le importazioni sono di competenza di un monopolio di Stato a carattere commerciale o di un organismo pubblico da cui esse vengono, de jure o de facto, direttamente o indirettamente limitate, prendono tutte le disposizioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Titolo e particolarmente la non discriminazione tra Stati membri. 5. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 non pregiudicano il regime che le Parti contraenti aderenti ad accordi mondiali riservano a taluni prodotti in applicazione di tali accordi.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 non pregiudicano i divieti o restrizioni all'importazione, alla esportazione e al transito giustificati, da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 1. La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione del presente Titolo ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa definiti in applicazione della Convenzione di Associazione firmata a Yaounde' il 20 luglio 1963 rimangono applicabili. 2. Il Consiglio di Associazione puo' decidere ogni modificazione ai testi di cui al paragrafo precedente. 3. Qualora per un prodotto determinato non sia ancora stata definita la nozione di "prodotti originari" in applicazione di uno dei paragrafi precedenti, ciascuna Parte contraente continua ad applicare la propria regolamentazione.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Fatte salve le disposizioni particolari proprie del commercio frontaliero e senza pregiudizio degli articoli 12 e 13: il regime che gli Stati associati applicano, in virtu' del presente Titolo, ai prodotti originari della Comunita' non puo' essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo piu' favorito; il regime che gli Stati associati applicano, in virtu' del presente Titolo, ai prodotti destinati alla Comunita' non puo' essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti destinati allo Stato terzo piu' favorito.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 Gli Stati associati possono mantenere o creare tra loro unioni doganali, zone di libero scambio o concludere accordi di cooperazione economica. Il Consiglio di Associazione e' tenuto informato dagli Stati associati interessati.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 1. Ciascuno Stato associato puo' mantenere o creare unioni doganali o zone di libero scambio, o concludere accordi di cooperazione economica con uno o piu' paesi terzi africani a livello di sviluppo comparabile, purche' cio' non abbia l'effetto di modificare le disposizioni concernenti l'origine relative all'applicazione della presente Convenzione. Il Consiglio di Associazione e' tenuto informato dallo Stato o dagli Stati associati interessati. 2. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione. 3. Se tali consultazioni rivelano incompatibilita' tra gli impegni degli Stati associati di cui al paragrafo 1 ed i principi e le disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio di Associazione adotta, ove occorra, le misure necessarie al buon funzionamento dell'Associazione. Esso puo' del pari formulare ogni utile raccomandazione.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 Ciascuno Stato associato puo' altresi' mantenere o creare unioni doganali, zone di libero scambio o accordi di cooperazione economica con uno o piu' altri paesi terzi, purche' questi siano compatibili con le disposizioni della presente Convenzione e in particolare con l'articolo 11, nonche' con le disposizioni prese ai fini dell'applicazione dell'articolo 10. Il Consiglio di Associazione e' tenuto informato dallo Stato o dagli Stati associati interessati. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 1. Le Parti contraenti si informano reciprocamente in merito alle misure che esse intendono adottare in materia di politica commerciale nei confronti dei paesi terzi quando queste potrebbero pregiudicare gli interessi di una o piu' Parti contraenti. 2. A richiesta della Comunita' o di uno Stato associato, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione. 3. Il Consiglio di Associazione definisce la procedura d'informazione e di consultazione relativa all'applicazione del presente Capitolo.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore economico di uno o piu' Stati associati o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficolta' tali da alterare la situazione economica di una regione di uno o piu' Stati associati, gli Stati interessati possono prendere le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure e le relative modalita' di applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione. 2. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore economico della Comunita' o di uno o piu' Stati membri o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficolta' tali da alterare la situazione economica di una regione della Comunita', quest'ultima puo' prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure e le relative modalita' di applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione. 3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi. 4. Sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono aver luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 La Comunita' partecipa, alle condizioni indicate nel presente Titolo e nel Protocollo n. 6 allegato alla presente Convenzione, alle misure atte a promuovere lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati mediante uno sforzo complementare a quelli compiuti da tali Stati.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 Ai fini di cui all'articolo 17 e per la durata della presente Convenzione, un importo globale di 918 milioni di unita' di conto e' fornito onde coprire l'insieme degli interventi della Comunita': a) per 828 milioni di unita' di conto, dagli Stati membri. Questo importo e' versato al Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato il "Fondo": 748 milioni di unita' di conto sono impiegati sotto forma di aiuti non rimborsabili, 80 milioni di unita' di conto sono impiegati sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di contributi alla formazione di capitali a rischio, in particolare sotto forma di partecipazioni; b) fino a concorrenza di 90 milioni di unita' di conto, dalla Banca Europea per gli investimenti, in appresso denominata la "Banca", sotto forma di prestiti concessi alle condizioni previste dal Protocollo n. 6 allegato alla presente Convenzione e dallo Statuto della Banca. Tali prestiti possono essere accompagnati da abbuoni di interessi. L'onere globale degli abbuoni di interessi relativi a prestiti della Banca concessi agli Stati associati dopo il 1° giugno 1964 e' imputato all'importo degli aiuti non rimborsabili.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, l'importo fissato all'articolo 18 e' impiegato per il finanziamento dei progetti e dei programmi, definiti, per quanto possibile, nel quadro di un programma o di un piano di sviluppo concernenti: investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica e sociale, segnatamente al fine di diversificare la struttura economica degli Stati associati e, in particolare, onde favorire la loro industrializzazione e lo sviluppo agricolo; azioni di cooperazione tecnica generale o di cooperazione tecnica connessa con gli investimenti; azioni che favoriscano la commercializzazione e la promozione delle vendite dei prodotti esportati dagli Stati associati. 2. Nelle decisioni relative ai vari interventi di cui al paragrafo precedente, si terra' conto: dell'interesse che riveste la realizzazione di progetti integrati, mediante impiego convergente di tali interventi; delle difficolta' di sviluppo di ciascuno degli Stati associati, tenuto conto delle sue condizioni naturali; dell'interesse a promuovere la cooperazione regionale tra Stati associati ed eventualmente tra questi e uno o piu' Stati vicini.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 1. Al fine di aiutare gli Stati associati a far fronte a difficolta' particolari e straordinarie, che creano una situazione eccezionale, aventi ripercussioni gravi sul loro potenziale economico e dovute ad un crollo dei prezzi mondiali oppure a calamita', quali carestia, inondazioni, e' istituito inoltre un fondo di riserva, costituito con prelievi effettuati sulla parte degli aiuti non rimborsabili di cui all'articolo 18. Qualora si produca tale situazione eccezionale, la Comunita' puo' concedere un aiuto. Tale aiuto e' concesso caso per caso. Esso assume la forma di un versamento in contanti o, secondo le circostanze, qualsiasi altra forma. 2. Il fondo previsto al paragrafo 1 riceve una dotazione iniziale di 20 milioni di unita' di conto. All'inizio del secondo, terzo, quarto e quinto anno di applicazione della Convenzione, le somme non utilizzate durante l'anno precedente vengono automaticamente completate per ricostituire l'importo della dotazione iniziale. Le somme versate a complemento non possono superare 45 milioni di unita' di conto, esclusa la dotazione iniziale. Tuttavia, se al termine del terzo anno ed a causa dell'entita' delle difficolta' di cui al paragrafo 1, le somme previste sono manifestamente insufficienti, il Consiglio di Associazione puo' decidere di prelevare dagli aiuti non rimborsabili di cui all'articolo 18 una somma di 15 milioni di unita' di conto al massimo e destinarla agli aiuti di cui al presente articolo.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 La Comunita' puo' concedere sulle disponibilita' di tesoreria del Fondo anticipazioni per un importo massimo di 50 milioni di unita' di conto allo scopo di contribuire ad attenuare le conseguenze delle fluttuazioni temporanee dei prezzi mondiali.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 1. Gli Stati associati informano la Commissione, possibilmente fin dall'entrata in vigore della presente Convenzione, dei loro progetti e programmi di sviluppo nonche' degli interventi per i quali intendono sollecitare un concorso finanziario della Comunita'. Essi comunicheranno tutte le modificazioni successivamente intervenute. 2. Per ciascun progetto o programma per il quale e' chiesto un finanziamento ai sensi dell'articolo 19 e per le domande di anticipazioni ai sensi dell'articolo 21, e' sottoposto alla Comunita' un fascicolo da parte dello Stato associato o dal gruppo di Stati associati interessati, ovvero, con l'accordo di quest'ultimo, da parte della impresa o organismo regionale o interstatale interessato. Tuttavia, la Comunita' puo' proporre progetti o programmi di cooperazione tecnica. Essa chiede l'accordo preliminare dello Stato associato o del gruppo di Stati associati interessati sulle grandi linee di tali progetti o programmi.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 La Comunita' istruisce le domande di finanziamento che le sono presentate in virtu' delle disposizioni dell'articolo 22. Essa mantiene con gli Stati associati i contatti necessari onde deliberare con piena cognizione di causa sui progetti e programmi che le sono sottoposti e per contribuire a promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato di tutti gli Stati associati. Nell'istruire tali domande, la Comunita' tiene conto dei problemi specifici che si pongono per i paesi piu' svantaggiati in modo da assicurare loro un'assistenza finanziaria e tecnica appropriata. Lo Stato associato o il gruppo di Stati associati interessati e' informato del seguito dato alla sua domanda.
Convenzione-art. 24
Articolo 24 Il concorso della Comunita' alla realizzazione di taluni progetti o programmi puo' assumere, previo accordo dello Stato associato o del gruppo di Stati associati interessati, la forma di cofinanziamento al quale parteciperebbero in particolare organismi ed istituti di credito e di sviluppo degli Stati associati o degli Stati membri, degli Stati terzi o degli organismi finanziari internazionali.
Convenzione-art. 25
Articolo 25 1. Alle condizioni di cui agli articoli 22 e 24, i beneficiari delle varie forme di aiuti della Comunita' di cui all'articolo 19 possono essere, a seconda dei casi: gli Stati associati; le persone giuridiche degli Stati membri o degli Stati associati che non perseguano principalmente scopi lucrativi, che presentino un carattere di interesse generale e siano sottoposte in questi Stati a controllo pubblico; le associazioni di produttori o organismi similari riconosciuti dalla Comunita' e dagli Stati associati o, in mancanza di tali associazioni e organismi, e a titolo eccezionale, i produttori stessi; gli organismi regionali o interstatali di cui facciano parte Stati associati. Possono essere, inoltre, beneficiari a) degli aiuti non rimborsabili destinati ad azioni di cooperazione tecnica generale: gli istituti od organismi specializzati oppure, a titolo eccezionale, le imprese che formano specialisti per conto di terzi, nonche' i borsisti, tirocinanti o partecipanti alle sessioni di formazione; b) dei prestiti della Banca e degli abbuoni di interessi ad essi relativi, dei prestiti a condizioni speciali o dei contributi per la formazione dei capitali a rischio, nonche' eventualmente degli aiuti non rimborsabili destinati ad azioni di cooperazione tecnica connessa con gli investimenti: le imprese che esercitano la loro attivita' secondo i metodi di gestione industriale e commerciale e costituite in societa' di uno Stato associato ai sensi dell'articolo 35, secondo comma. 2. I beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 20 sono gli Stati associati. Le modalita' di attribuzione di tali aiuti sono stabilite di comune accordo tra la Comunita' e lo Stato o gli Stati associati beneficiari.
Convenzione-art. 26
Articolo 26 1. Per gli interventi il cui finanziamento e' assicurato dalla Comunita', alle aggiudicazioni, alle gare di appalto, ai contratti possono partecipare, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati associati. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non ostano alle misure atte a favorire la partecipazione di imprese di lavori o di produzione industriale o artigiana dello Stato associato interessato o d'un altro Stato associato della stessa regione, all'esecuzione di contratti di lavori di importanza limitata o di contratti di forniture per le quali esista una produzione locale.
Convenzione-art. 27
Articolo 27 Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati associati agli appalti finanziati dalla Comunita' e' definito con decisione del Consiglio di Associazione nella prima sessione dopo l'entrata in vigore della Convenzione.
Convenzione-art. 28
Articolo 28 1. Le somme destinate al finanziamento dei progetti o dei programmi in applicazione delle disposizioni del presente Titolo devono essere utilizzate conformemente alle assegnazioni e nelle migliori condizioni economiche. 2. La gestione e la manutenzione dell'infrastruttura economica e sociale e delle attrezzature di produzione realizzate mediante aiuti comunitari incombono ai beneficiari.
Convenzione-art. 29
Articolo 29 Il Consiglio di Associazione definisce l'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica nell'ambito dell'Associazione, sulla base, tra l'altro, di una relazione annua sottopostagli dalla Commissione in merito alla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita'. Questa relazione tiene conto dell'esperienza acquisita e dei contatti con gli Stati associati previsti all'articolo 23. Essa e' elaborata di concerto con la Banca per le parti che riguardano quest'ultima ed espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'esecuzione e dell'utilizzazione dell'aiuto per natura del finanziamento e per Stati beneficiari. La relazione mette infine in evidenza eventuali disparita' ed altre imperfezioni costatate, tenuto conto in particolare dei principi di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
Convenzione-art. 30
Articolo 30 La mancata ratifica della presente Convenzione da parte di uno Stato associato, alle condizioni di cui all'articolo 59, o la denuncia della Convenzione, in conformita' dell'articolo 64, implica per le Parti contraenti l'obbligo di adeguare l'importo degli aiuti finanziari previsti nella presente Convenzione.
Convenzione-art. 31
Articolo 31 Il regime accordato da ciascuno Stato associato in materia di diritto di stabilimento o di prestazione di servizi non puo' implicare, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, discriminazioni fra i cittadini o le societa' di ciascuno degli Stati membri. Tuttavia, i cittadini e le societa' di uno Stato membro possono, in uno Stato associato, beneficiare per una determinata attivita' delle disposizioni di cui al primo comma soltanto se lo Stato al quale appartengono accorda per la medesima attivita' vantaggi della stessa natura ai cittadini e alle societa' dello Stato associato in questione.
Convenzione-art. 32
Articolo 32 Se uno Stato associato ai cittadini o alle societa' di uno Stato, che non sia ne Stato membro ne' Stato associato ai sensi della presente Convenzione, un trattamento piu' favorevole di quello derivante per i cittadini o le societa' degli Stati membri dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, detto trattamento viene esteso ai cittadini o alle societa' degli Stati membri, tranne che esso sia previsto da accordi regionali.
Convenzione-art. 33
Articolo 33 Il diritto di stabilimento ai sensi della presente Convenzione comporta, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attivita' non salariate e il loro esercizio, nonche' la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di societa', e la creazione di agenzie succursali o filiali.
Convenzione-art. 34
Articolo 34 Ai sensi della presente Convenzione, sono considerate servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative agli scambi commerciali, al diritto di stabilimento e ai movimenti di capitali. I servizi comprendono, in particolare, attivita' a carattere industriale, attivita' a carattere commerciale, attivita' artigiane e le attivita' delle libere professioni, escluse le attivita' salariate.
Convenzione-art. 35
Articolo 35 Ai sensi della presente Convenzione, per societa' si intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro. Le societa' di uno Stato membro o di uno Stato associato sono le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato associato che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale in uno Stato membro o in uno Stato associato; tuttavia, qualora dette societa' abbiano in uno Stato membro od associato soltanto la sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato associato.
Convenzione-art. 36
Articolo 36 A richiesta della Comunita' o degli Stati associati, il Consiglio di Associazione procede all'esame dei problemi inerenti all'applicazione degli articoli 31-35. Esso adotta inoltre le decisioni o raccomandazioni necessarie a tale applicazione.
Convenzione-art. 37
Articolo 37 Ogni Stato firmatario si impegna ad autorizzare, entro i limiti della propria competenza in materia, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali e ai salari, nonche' il trasferimento di questi pagamenti nello Stato membro o nello Stato associato in cui risiede il creditore o il beneficiario nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata in applicazione della presente Convenzione.
Convenzione-art. 38
Articolo 38 Per tutta la durata dei prestiti, delle anticipazioni o delle partecipazioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 del Protocollo n. 6 allegato alla presente Convenzione, gli Stati associati si impegnano a: mettere a disposizione dei debitori le divise necessarie al pagamento degli interessi, delle commissioni e dell'ammortamento dei prestiti concessi per i progetti da realizzare sul loro territorio nonche' al rimborso delle anticipazioni concesse agli organismi che si propongono di rimediare alle conseguenze derivanti dalle fluttuazioni dei corsi dei prodotti; mettere a disposizione della Banca le divise necessarie al trasferimento di tutte le somme corrispondenti ai proventi e prodotti delle operazioni che contribuiscono alla formazione di capitali a rischio delle imprese.
Convenzione-art. 39
Articolo 39 1. Gli Stati associati provvedono ad applicare un regime liberale di cambio per quanto riguarda gli investimenti ed i pagamenti correnti relativi ai movimenti di capitali che ne risultano, quando essi sono effettuati da persone residenti negli Stati membri. 2. Gli Stati associati trattano su un piano di parita' i cittadini e le societa' degli Stati membri per quanto riguarda i loro investimenti nonche' i movimenti di capitali che ne risultano.
Convenzione-art. 40
Articolo 40 Il Consiglio di Associazione formula ogni utile raccomandazione alle Parti contraenti riguardo all'applicazione degli articoli 37, 38 e 39.
Convenzione-art. 41
Articolo 41 Le istituzioni dell'Associazione sono: Il Consiglio di Associazione assistito dal Comitato di Associazione, la Conferenza parlamentare dell'Associazione, la Corte arbitrale dell'Associazione.
Convenzione-art. 42
Articolo 42 Il Consiglio di Associazione e' composto dei membri del Consiglio delle Comunita' europee e di membri della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e di un membro del Governo di ciascuno Stato associato, dall'altra. Ogni membro del Consiglio di Associazione puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare. Il Consiglio di Associazione puo' deliberare validamente ove sia presente la meta' dei membri del Consiglio delle Comunita' europee, un membro della Commissione e la meta' dei membri titolari in rappresentanza dei Governi degli Stati associati.
Convenzione-art. 43
Articolo 43 La presidenza del Consiglio di Associazione e' esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' europee e da un membro del Governo di uno Stato associato.
Convenzione-art. 44
Articolo 44 Il Consiglio di Associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.
Convenzione-art. 45
Articolo 45 Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo tra la Comunita', da un lato, e gli Stati associati, dall'altro. La Comunita' e gli Stati associati determinano, ciascuno con Protocollo interno, le modalita' di formazione delle rispettive posizioni.
Convenzione-art. 46
Articolo 46 Nei casi previsti dalla presente Convenzione, il Consiglio di Associazione dispone del potere di decisione; queste decisioni sono obbligatorie per le Parti Contraenti che devono adottare le misure necessarie per la loro esecuzione. Il Consiglio di Associazione puo' inoltre formulare ogni risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga opportuni per realizzare gli obiettivi comuni e per il buon funzionamento del regime di Associazione. Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente, alla luce degli obiettivi dell'Associazione, i risultati del regime di Associazione. Il Consiglio di Associazione adotta il proprio regolamento interno.
Convenzione-art. 47
Articolo 47 Il Consiglio di Associazione e' assistito nell'adempimento delle sue funzioni da un Comitato di Associazione composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione, da una parte, e di un rappresentante di ogni Stato associato, dall'altra.
Convenzione-art. 48
Articolo 48 La presidenza del Comitato di Associazione e' assicurata dallo Stato che assume la presidenza del Consiglio di Associazione. Il Comitato di Associazione adotta il proprio regolamento interno che e' sottoposto al Consiglio di Associazione per l'approvazione.
Convenzione-art. 49
Articolo 49 1. Il Consiglio di Associazione definisce nel proprio regolamento interno i compiti e le competenze del Comitato di Associazione per garantire soprattutto la continuita' della cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Associazione. 2. Ove occorra, il Consiglio di Associazione puo' delegare al Comitato di Associazione, alle condizioni e nei limiti da esso stabiliti, l'esercizio dei poteri che gli competono a norma della presente Convenzione. In tal caso, il Comitato di Associazione si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 45.
Convenzione-art. 50
Articolo 50 Il Comitato di Associazione riferisce al Consiglio di Associazione sulle attivita' svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presentera' altresi' al Consiglio di Associazione ogni utile proposta.
Convenzione-art. 51
Articolo 51 Il segretario del Consiglio di Associazione e del Comitato di Associazione e' assicurato su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio di Associazione.
Convenzione-art. 52
Articolo 52 La Conferenza parlamentare dell'Associazione si riunisce una volta all'anno. Essa e' composta, su base paritetica, di membri del Parlamento Europeo e di membri dei Parlamenti degli Stati associati. Il Consiglio di Associazione presenta ogni anno alla Conferenza parlamentare una relazione sull'attivita' svolta. La Conferenza parlamentare puo' votare risoluzioni sulle materie concernenti l'Associazione, designa il presidente e l'ufficio di presidenza e adotta il proprio regolamento interno. La Conferenza parlamentare e' preparata da una Commissione paritetica.
Convenzione-art. 53
Articolo 53 1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione tra uno Stato membro, piu' Stati membri o la Comunita', da una parte, ed uno o piu' Stati associati, dall'altra, sono deferite da una delle parti in causa al Consiglio di Associazione che, nella sessione piu' prossima, cerchera' una soluzione in via amichevole. Se il risultato e' negativo e le parti non raggiungono di comune accordo una soluzione appropriata, la controversia e' deferita, su richiesta della parte piu' diligente, alla Corte arbitrale dell'Associazione. 2. La Corte arbitrale e' composta di cinque membri: un Presidente nominato dal Consiglio di Associazione e quattro giudici scelti tra personalita' che offrano ogni garanzia d'indipendenza e di competenza. I giudici sono designati entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione e per la durata di essa dal Consiglio di Associazione. Due giudici sono nominati su proposta del Consiglio delle Comunita' europee, gli altri due su proposta degli Stati associati. Il Consiglio di Associazione nomina con la stessa procedura per ogni giudice un supplente che partecipa alle sedute qualora il giudice titolare non possa farlo. 3. La Corte arbitrale delibera a maggioranza. 4. Le decisioni della Corte arbitrale sono obbligatorie per le parti in causa che devono adottare le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza. 5. Lo Statuto della Corte arbitrale forma oggetto del Protocollo n. 8 allegato alla presente Convenzione. Il Consiglio di Associazione puo', su proposta della Corte arbitrale, apportare ogni modificazione a detto Statuto. 6. In occasione della prima riunione la Corte arbitrale adotta il proprio regolamento di procedura.
Convenzione-art. 54
Articolo 54 Il Consiglio di Associazione puo' formulare ogni utile raccomandazione per facilitare i contatti fra la Comunita' e i rappresentanti degli interessi professionali degli Stati associati.
Convenzione-art. 55
Articolo 55 Le spese di funzionamento delle istituzioni dell'Associazione sono ripartite conformemente a quanto stabilito dal Protocollo n. 10 allegato alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 56
Articolo 56 I Trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o piu' Stati membri e fra uno o piu' Stati associati non devono essere di ostacolo all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. 57
Articolo 57 La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati membri, da una parte, e al territorio degli Stati associati, dall'altra. Il Titolo I della presente Convenzione si applica ugualmente nelle relazioni fra i dipartimenti francesi d'oltremare e gli Stati associati.
Convenzione-art. 58
Articolo 58 Per quanto riguarda la Comunita', la presente Convenzione sara' validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunita' europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti contraenti. Essa sara' ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della Convenzione sono depositati presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee, che ne informera' gli Stati firmatari.
Convenzione-art. 59
Articolo 59 1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno quindici Stati associati, nonche' dell'atto di notifica della conclusione della Convenzione da parte della Comunita'. 2. Lo Stato associato che non ha ratificato la Convenzione il giorno dell'entrata in vigore prevista nel paragrafo precedente puo' procedere alla ratifica soltanto entro i dodici mesi successivi a detta entrata in vigore, a meno che prima della scadenza di questo termine lo Stato in questione porti a conoscenza del Consiglio di Associazione l'intenzione di ratificare la Convenzione al piu' tardi nei sei mesi dopo tale termine e purche' depositi, entro questo stesso termine, gli strumenti di ratifica. 3. Per gli Stati che non hanno ratificato la Convenzione il giorno dell'entrata in vigore prevista nel paragrafo 1, le disposizioni della Convenzione diventano applicabili il primo giorno del mese successivo al deposito dei rispettivi strumenti di ratifica. Gli Stati firmatari che ratificano la Convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validita' delle misure di applicazione della Convenzione adottate tra la data di entrata in vigore della Convenzione stessa e la data in cui le sue disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Senza pregiudizio di un termine che potrebbe essere loro accordato dal Consiglio di Associazione, essi assolvono al piu' tardi sei mesi dopo il deposito degli strumenti di ratifica tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della Convenzione o in base a decisioni di applicazione prese dal Consiglio di Associazione. 4. Il regolamento interno degli organi dell'Associazione stabilisce se ed a quali condizioni i rappresentanti degli Stati firmatari, che alla data dell'entrata in vigore della Convenzione non l'hanno ancora ratificata, partecipano in veste di osservatori alle sedute degli organi dell'Associazione. Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la Convenzione e' applicabile a detti Stati e perderanno comunque ogni efficacia alla data in cui, in base alla modalita' di cui al paragrafo 2, lo Stato in questione non potra' piu' procedere alla ratifica della Convenzione.
Convenzione-art. 60
Articolo 60 1. Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunita'. 2. La domanda di associazione alla Comunita' di uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati associati la quale, in seguito ad esame da parte della Comunita', sia stata sottoposta da quest'ultima al Consiglio di Associazione, forma oggetto di consultazioni in seno al Consiglio stesso. 3. L'accordo di associazione tra la Comunita' e uno Stato di cui al paragrafo precedente puo' prevedere l'accessione di questo Stato alla presente Convenzione. Lo Stato in questione gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati associati. Tuttavia, l'accordo che l'associa alla Comunita' puo' fissare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili. L'accessione non puo' pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati associati firmatari della presente Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica.
Convenzione-art. 61
Articolo 61 La presente Convenzione e' conclusa per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e scadra' al piu' tardi il 31 gennaio 1975.
Convenzione-art. 62
Articolo 62 Diciotto mesi prima della scadenza della presente Convenzione, le Parti contraenti esaminano le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo. Il Consiglio di Associazione adotta eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore della nuova Convenzione.
Convenzione-art. 63
Articolo 63 La Comunita' e gli Stati membri assumono gli impegni di cui agli articoli 2 e 6 nei confronti degli Stati associati che, in base ad obblighi internazionali sussistenti al momento dell'entrata in vigore del Trattato e che prevedevano l'applicazione di un regime doganale particolare, ritengano di non poter garantire immediatamente in favore della Comunita' la reciprocita' di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Le Parti contraenti interessate riesaminano la situazione al piu' tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione.
Convenzione-art. 64
Articolo 64 La presente Convenzione puo' essere denunciata dalla Comunita' nei confronti di ciascuno Stato associato e da ciascuno Stato associato nei confronti della Comunita' con un preavviso di sei mesi.
Convenzione-art. 65
Articolo 65 I Protocolli allegati alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante.
Convenzione-art. 66
Articolo 66 La presente Convenzione redatta in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari. ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Interschriften unter dieses Abkommen gesetzt. EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires sussignes ont appose' leurs signatures au bas de la presente Convention. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigen hun handt e kening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. Geschehen zu Jaunde, am neunundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundsechzig. Fait a' Yaounde', le vingt-neuf juillet mill neuf cent soixant-neuf. Fatto a Yaounde', il ventinove luglio millenovecentosessantanove Gedaan te Yaounde', de negenentwintigste juli negentienhonderd negenenzestig. Pour sa Majeste le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Charles HANIN Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutshland Gehrard JAHN Pour le President de la Republique Francaise Yvon BOURGES Per il Presidente della Repubblica italiana, Mario PEDINI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Albert BORSCHETTE Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, Joseph M.A.H. LUNS Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften, Pour le Conseil des Communautes Europeennes, Per il Consiglio delle Comunita' Europee, Voor de Raad der Europese Gemeenschappen, Joseph M.A.H. LUNS Jean REY Mit dem Vorbehalt, dass fur die Europaische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann endgultig cine Verpflichtung besteht, werin sie den anderen Vertragsparteien notifiziert hat, dass die durch den Vertrag zur Grundung der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren stattgefunden haben. Sous reserve que la Communaute' Economique Europeenne ne sera definitivement engagee qu' apres notification aux autres Parties Contractantes de l'accomplissement des procedures requises par le Traite' instituant la Communaute' Economique Europeenne. Con riserva che la Comunita' Economica Europea sara' definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti Contraenti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea. Onder voorbehoud dat de Europese Economische Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partijen van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures. Pour le President de la Republique du Burundi, Lazare NTAWURISHIRA Pour le President de la Republique Federale du Cameroun, Vincent EFON Pour le President de la Republique Centrafricaine, Louis ALAZOULA Pour le President de la Republique Democratique du Congo, Crispin KASASA Pour le President de la Republique du Congo-Brazzaville Chef de l'Etat, Charles SIANARD Pour le President de la Republique de Côte d'Ivoire, Konan BEDIE Pour le President de la Republique du Dahomey, Daouda BADAROU Pour le President de la Republique Gabonaise, Emile KASSA MAPSI Pour le President de la Republique de Haute-Volta, Pierre-Claver DAMIBA Pour le President de la Republique Malgache, Jacques RABEMANANJARA Pour le Chef de l'Etat de la Republique du Mali, Jean-Marie KONE Pour le President de la Republique Islamique de Mauritanie, Mokhtar Ould HAIBA Pour le President de la Republique du Niger, Alidou BARKIRE Pour le President de la Republique Rwandaise, Sylvestre NSANZIMANA Pour le President de la Republique du Senegal, Jean COLLIN Per il Presidente della Repubblica Somala, Ahmed DUALE Pour le President de la Republique du Tchad, Abdoulaye LAMANA Pour le President de la Republique Togolaise, Paulin EKLOU
Prtotocollo n. 1-art. 1
PROTOCOLLO N. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Associazione Le Alte Parti contraenti Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: Articolo 1 1. La Comunita' fissa, caso per caso, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione, il regime d'importazione per i prodotti o gruppi di prodotti previsti all'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione, originari degli Stati associati, quando gli Stati associati hanno un interesse economico all'esportazione di tali prodotti. Il regime che la Comunita' riserva a tali prodotti e' piu' favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi. 2. Tuttavia, se per un determinato prodotto la situazione economica della Comunita' lo giustifica, la Comunita' puo' eccezionalmente astenersi dall'istituire un regime speciale per tale prodotto degli Stati associati.
Prtotocollo n. 1-art. 2
Articolo 2 Se i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino della Convenzione sono soggetti a dazi doganali all'importazione nella Comunita' e se nessuna disposizione sui relativi scambi con i paesi terzi e' prevista nell'ambito della politica agricola comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1, la loro importazione nella Comunita', se originari degli Stati associati, e' disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione.
Prtotocollo n. 1-art. 3
Articolo 3 1. Il regime stabilito per i vari prodotti in base al presente Protocollo e' applicabile sino alla scadenza della Convenzione. 2. Tuttavia, in caso di modificazione dell'organizzazione comunitaria dei mercati, la Comunita' si riserva di modificare il regime stabilito, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione. In tal caso la Comunita' s'impegna a mantenere, nell'ambito del nuovo regime, un beneficio per gli Stati associati comparabile a quello loro accordato precedentemente.
Prtotocollo n. 2-art. 1
PROTOCOLLO N. 2 relativo all'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione di Associazione Le Alte Parti contraenti Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: Articolo 1 Le necessita' di sviluppo degli Stati associati previste al paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione sono quelle risultanti: dall'esecuzione dei programmi di sviluppo economico orientato verso il miglioramento del tenore di vita generale dei loro paesi, dalle esigenze del loro sviluppo economico, in particolare per favorire la creazione di rami di produzione onde elevare il tenore di vita generale dei loro paesi, dalle esigenze di equilibrare la loro bilancia dei pagamenti e per ovviare alle difficolta' derivanti soprattutto dai loro sforzi per ampliare il mercato interno, nonche' dall'instabilita' delle condizioni dei loro scambi, dalla necessita' di garantire un rapido e sostenuto aumento del gettito delle esportazioni dei loro paesi.
Prtotocollo n. 2-art. 2
Articolo 2 1. Ciascuno Stato associato comunica al Consiglio di Associazione, entro tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, la sua tariffa doganale oppure l'elenco completo dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi riscossi all'importazione dei prodotti originari della Comunita' e dei paesi terzi. In detta comunicazione, ciascuno Stato associato specifica i dazi e le tasse di effetto equivalente che rimangono applicabili ai prodotti originari della Comunita' in virtu' delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione. 2. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle tariffe doganali o sugli elenchi di cui al paragrafo 1.
Prtotocollo n. 2-art. 3
Articolo 3 1. Ciascuno Stato associato informa in tempo il Consiglio di Associazione dell'istituzione o dell'aumento dei dazi doganali o delle tasse di effetto equivalente a cui esso intende procedere a norma delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione. Tale comunicazione e' corredata d'informazioni di natura economica e finanziaria che permettano di valutare la necessita' di istituire o di mantenere tali misure. 2. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle misure di cui al paragrafo 1, prima della loro entrata in vigore. Se le consultazioni non hanno luogo entro due mesi a decorrere dalla data della comunicazione, lo Stato associato puo' applicare le misure previste. In caso di urgenza giustificata, tali misure possono essere applicate temporaneamente anche prima della consultazione, sempreche' il Consiglio di Associazione ne sia informato simultaneamente.
Prtotocollo n. 2-art. 4
Articolo 4 1. Ai fini della riscossione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, mantenuti o introdotti conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione, il valore in dogana da prendere in considerazione e' costituito dal valore effettivo della merce, nel luogo e al momento dell'introduzione nel territorio doganale, per la compravendita effettuata in condizioni di piena concorrenza fra un acquirente e un venditore indipendenti. 2. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.
Prtotocollo n. 3-art. 1
PROTOCOLLO N. 3 relativo all'applicazione dell'articolo 7 della Convenzione di Associazione Le Alte Parti contraenti, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: Articolo 1 Le necessita' di sviluppo di cui al paragrafo 2 dell'articolo 7 della Convenzione sono quelle riprese nell'articolo 1 del Protocollo n. 2.
Prtotocollo n. 3-art. 2
Articolo 2 1. Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente esistenti al momento dell'entrata in vigore della Convenzione e mantenute dagli Stati associati ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 7 di detta Convenzione, sono comunicate al Consiglio di Associazione, il piu' tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione, unitamente ai chiarimenti necessari per valutare la necessita' del loro mantenimento. A richiesta della Comunita' tali misure formano oggetto di consultazione in seno al Consiglio di Associazione. 2. Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente che gli Stati associati intendono introdurre ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 7 della Convenzione, sono comunicate in tempo al Consiglio di Associazione, unitamente ai chiarimenti necessari per valutare la necessita' della loro istituzione. Entro un mese la Comunita' puo' chiedere una consultazione in seno al Consiglio di Associazione. In caso di urgenza debitamente giustificata e particolarmente per quanto riguarda i prodotti agricoli degli Stati associati, l'applicazione provvisoria di tali misure puo' intervenire prima della consultazione, sempreche' il Consiglio di Associazione ne sia informato simultaneamente. 3. Il Consiglio di Associazione procede alle consultazioni di cui ai precedenti paragrafi nel termine massimo di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione. Se le consultazioni non hanno luogo entro questo termine lo Stato associato puo' mantenere o adottare le misure in questione.
Prtotocollo n. 3-art. 3
Articolo 3 Le misure previste all'articolo 2 sono applicate a condizione che lo Stato associato interessato mantenga le possibilita' d'importazione senza discriminazione dei prodotti originari della Comunita'. Tali misure devono essere progressivamente mitigate sino a cessare del tutto, nella misura del possibile, al termine di un periodo da determinare caso per caso.
Prtotocollo n. 3-art. 4
Articolo 4 Quando lo smercio di un prodotto determinato incontra difficolta' sul mercato interno di uno Stato associato, tale Stato puo', in deroga all'articolo 3 e previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione, sospendere le importazioni di tale prodotto per una durata limitata, da determinare caso per caso, purche' esso dimostri l'esistenza di tale difficolta' e fornisca tutti i chiarimenti necessari per valutare la necessita' di vietare le importazioni.
Prtotocollo n. 4
PROTOCOLLO N. 4 relativo all'applicazione della Convenzione di Associazione e all'attuazione di accordi internazionali per la concessione di preferenze generali Le Alte Parti contraenti, desiderose di precisare chiaramente la loro posizione sul problema della compatibilita' delle preferenze accordate alla Comunita' economica europea dagli Stati associati con le preferenze generali, nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: Le disposizioni della Convenzione e in particolare l'articolo 3 non si oppongono all'istituzione di un sistema generale di preferenze, ne' ostano a che gli Stati associati vi partecipino.
Prtotocollo n. 5
PROTOCOLLO N. 5 relativo all'azione delle Alte Parti contraenti per quanto riguarda i reciproci interessi per i prodotti tropicali in particolare Le Alte Parti contraenti, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: 1. Le Parti contraenti convengono di tener conto dei reciproci interessi sul piano internazionale, conformemente ai principi che sono alla base della convenzione. 2. A tal fine, esse assicurano la cooperazione necessaria, in particolare mediante consultazioni in seno al Consiglio di Associazione, e si prestano vicendevolmente tutta l'assistenza possibile. 3. Tali consultazioni servono in particolare a intraprendere di comune accordo sul piano internazionale le azioni appropriate per risolvere i problemi posti dallo smercio e dalla commercializzazione dei prodotti tropicali.
Prtotocollo n. 6-art. 1
PROTOCOLLO N. 6 relativo alla gestione degli aiuti della Comunita' Le Alte Parti contraenti, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: Articolo 1 Gli investimenti previsti all'articolo 19 della Convenzione comprendono: a) investimenti direttamente produttivi, in particolare nei settori industriale e turistico; b) azioni di sviluppo che interessano l'economia rurale, in particolare per migliorare le strutture della produzione e per diversificarla, nonche' per aumentarne la produttivita' soprattutto con azioni a breve termine. Tali azioni di sviluppo possono comprendere alcune ricerche applicate, nel quadro di progetti integrati; c) investimenti d'infrastruttura economica e sociale, ivi inclusa l'infrastruttura per agevolare l'insediamento delle industrie e dell'artigianato.
Prtotocollo n. 6-art. 2
Articolo 2 La cooperazione tecnica connessa agli investimenti, prevista all'articolo 19 della Convenzione, comprende in particolare: a) la programmazione e gli studi speciali e regionali di sviluppo; b) gli studi tecnici, economici e commerciali, nonche' le ricerche e le prospezioni necessari per mettere a punto i progetti; c) l'aiuto alla preparazione dei fascicoli; d) l'aiuto all'esecuzione e alla sorveglianza dei lavori; e) l'aiuto temporaneo per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di un determinato investimento o di un complesso di attrezzature, che comporta nella misura necessaria la formazione del personale incaricato del funzionamento e della manutenzione dell'investimento e delle attrezzature; f) l'assunzione a carico temporanea dei tecnici e la fornitura dei beni di consumo necessari alla buona esecuzione di un progetto di investimento.
Prtotocollo n. 6-art. 3
Articolo 3 La cooperazione tecnica generale prevista all'articolo 19 della Convenzione comprende in particolare: a) l'assegnazione di borse di studio, di tirocinio e d'insegnamento per corrispondenza per la formazione ed il perfezionamento professionale dei cittadini degli Stati associati, da attuare in linea di massima in detti Stati; b) l'organizzazione di programmi di formazione specifica negli Stati associati, in particolare per il personale dei servizi e degli stabilimenti pubblici degli Stati associati o delle imprese; c) l'invio negli Stati associati, dietro loro richiesta, di esperti, consiglieri, tecnici e istruttori degli Stati membri o degli Stati associati, per una determinata missione e per un periodo limitato; d) la fornitura di materiale per esperimenti e dimostrazioni; e) l'organizzazione di sessioni di formazione di breve durata per i cittadini degli Stati associati e di sessioni di perfezionamento per funzionari di detti Stati; f) studi settoriali; g) studi riguardanti le prospettive ed i mezzi di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati associati o relativi a problemi che interessano gli Stati associati nel loro insieme; h) l'informazione generale e la documentazione destinate a favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati, lo sviluppo degli scambi fra tali Stati e la Comunita', nonche' la buona realizzazione degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica.
Prtotocollo n. 6-art. 4
Articolo 4 Gli aiuti alla commercializzazione e alla promozione delle vendite, previsti all'articolo 19 della Convenzione, hanno lo scopo di: a) migliorare le strutture e i metodi di lavoro degli organismi, dei servizi o delle imprese che concorrono allo sviluppo del commercio estero degli Stati associati o di favorire la creazione di tali organismi, servizi o imprese; b) favorire la partecipazione degli Stati associati a fiere ed esposizioni commerciali di carattere internazionale; c) formare tecnici del commercio estero e della promozione delle vendite; d) procedere a studi ed indagini di mercato e favorire il loro sfruttamento; e) migliorare l'informazione nella Comunita' e negli Stati associati per lo sviluppo degli scambi commerciali.
Prtotocollo n. 6-art. 5
Articolo 5 1. I progetti e i programmi sono finanziati mediante aiuti non rimborsabili, prestiti a condizioni speciali, prestiti della Banca con eventuale abbuono d'interessi, o mediante diversi di questi mezzi contemporaneamente. Inoltre, per i loro investimenti, le imprese che esercitano la loro attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale possono beneficiare di contributi alla formazione dei loro capitali a rischio. 2. Tuttavia, le azioni di cooperazione tecnica previste agli articoli 2, 3 e 4 del presente Protocollo e gli aiuti previsti all'articolo 20 della Convenzione sono finanziati mediante aiuti non rimborsabili.
Prtotocollo n. 6-art. 6
Articolo 6 I prestiti per il finanziamento di progetti d'investimenti economici sono concessi direttamente al beneficiario o eventualmente tramite lo Stato interessato, oppure tramite un organismo nazionale o multinazionale di finanziamento dello sviluppo che assume il ruolo di intermediario finanziario. Le condizioni e le modalita' di concessione da parte del mutuatario intermedio di questi prestiti al beneficiario finale sono adottate contemporaneamente e di comune accordo tra il mutuatario intermedio e le istituzioni comunitarie competenti per la concessione del prestito.
Prtotocollo n. 6-art. 7
Articolo 7 1. I prestiti a condizioni speciali servono a finanziare in tutto o in parte progetti di investimento di interesse generale per l'economia dello Stato associato sul cui territorio essi sono realizzati, nella misura in cui la redditivita' finanziaria dei progetti e la capacita' di indebitamento dello Stato associato interessato permettono tale finanziamento. 2. Tali prestiti possono essere concessi per un periodo massimo di 40 anni e il loro ammortamento puo' essere differito per un periodo massimo di 10 anni. Essi beneficiano di condizioni favorevoli di interessi. 3. La Comunita' stabilisce le modalita' per la concessione dei prestiti nonche' le modalita' d'esecuzione e di recupero degli stessi.
Prtotocollo n. 6-art. 8
Articolo 8 1. L'esame da parte della Banca dell'ammissibilita' dei progetti e la concessione di prestiti sulle proprie risorse hanno luogo secondo le modalita', condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e tenendo conto delle capacita' di indebitamento dello Stato interessato. 2. La durata del periodo d'ammortamento di ciascun prestito della Banca e' stabilita in base alle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto: detto periodo puo' avere una durata massima di 25 anni. 3. Il saggio di interesse applicato e' quello praticato dalla Banca al momento della firma del prestito. Gli abbuoni che possono essere accordati in relazione ai prestiti non possono avere l'effetto di ridurre a meno del 3% il saggio di interesse effettivamente a carico del beneficiario. Tuttavia, nel caso di prestiti concessi tramite organismi di finanziamento dello sviluppo sottoposti a controllo pubblico, il saggio minimo a carico del mutuatario intermedio non puo' essere inferiore al 2%. 4. L'importo globale degli abbuoni di interessi, attualizzato al suo valore al momento della firma del prestito, a un saggio e secondo le modalita' che la Comunita' deve fissare, e' versato direttamente alla Banca.
Prtotocollo n. 6-art. 9
Articolo 9 Per favorire la realizzazione di progetti d'interesse generale per l'economia dello Stato associato sul cui territorio tali progetti vengono realizzati, la Comunita' puo' contribuire alla formazione di capitali a rischio, a favore dei beneficiari di cui all'articolo 25 della Convenzione, potenziandone i fondi con partecipazioni o altri mezzi appropriati. Tali contributi hanno carattere minoritario. Essi possono essere erogati congiuntamente con un prestito della Banca o eccezionalmente con un prestito a condizioni speciali.
Prtotocollo n. 6-art. 10
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