LEGGE 7 dicembre 1970, n. 1048
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969: a) Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', con Protocolli allegati ed Atto finale; b) Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio; c) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione d'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'; d) Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita'.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 59, 5, 9 e 25 degli Accordi di cui alle lettere a), b), c) e d) dello stesso articolo.
Art. 3
Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'attuazione della presente legge viene autorizzata la spesa complessiva di lire 88 miliardi, ripartita come segue: anno 1970 lire 5 miliardi; anno 1971 lire 8 miliardi; anno 1972 lire 10 miliardi; anno 1973 lire 10 miliardi; anno 1974 lire 12 miliardi; anno 1975 lire 14 miliardi; anno 1976 lire 14 miliardi; anno 1977 lire 15 miliardi.
Art. 4
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1970 ed in lire 8 miliardi per l'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Il Governo e' autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Atti internazionali indicati nello articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Atti stessi nonche' le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal secondo comma dell'articolo 62 della Convenzione stessa.
SARAGAT COLOMBO - MORO - RESTIVO - REALE - GIOLITTI - - PRETI - FERRARI AGGRADI - NATALI - GAVA - ZAGARI - PICCOLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convenzione-art. 1
Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita' e documenti annessi. (Firmata il 29 luglio 1969) CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E GLI STATI AFRICANI E MALGASCIO ASSOCIATI A TALE COMUNITA' PREAMBOLO Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato il Trattato, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri, e il Consiglio delle Comunita' Europee, da una parte, e Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, Il Presidente della Repubblica del Burundi, Il Presidente della Repubblica Federale del Camerun, Il Presidente della Repubblica Centroafricana, Il Presidente della Repubblica del Ciad, Il Presidente della Repubblica del Congo-Brazzaville, Il Capo di Stato, Il Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Il Presidente della Repubblica del Dahomey, Il Presidente della Repubblica del Gabon, Il Presidente della Repubblica Malgascia, Il Capo di Stato della Repubblica del Mali, Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania, Il Presidente della Repubblica del Niger, Il Presidente della Repubblica del Ruanda, Il Presidente della Repubblica del Senegal, Il Presidente della Repubblica Somala, Il Presidente della Repubblica del Togo, i cui Stati sono in appresso denominati Stati associati, dall'altra parte, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, Riaffermando quindi la volonta' di mantenere la loro Associazione, Desiderando manifestare la reciproca volonta' di cooperare su un piano di completa eguaglianza e di relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, Decisi a sviluppare le relazioni economiche tra gli Stati associati e la Comunita', Risoluti a proseguire in comune gli sforzi volti al progresso economico, sociale e culturale dei loro paesi, Solleciti di agevolare la diversificazione dell'economia e di promuovere l'industrializzazione degli Stati associati onde permettere loro di rafforzare l'equilibrio e l'indipendenza delle loro economie, Consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi interafricani nonche' delle relazioni economiche internazionali, Costatando che la Convenzione di Associazione firmata a Yaounde' il 20 luglio 1963 e' giunta a scadenza, Hanno deciso di concludere una nuova Convenzione di Associazione tra la Comunita' e gli Stati associati, e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta il Re dei Belgi: sig. Charles HANNIN, Ministro del ceto medio; Il Presidente della Repubblica federale di Germania: sig. Gerhard JAHN, Sottosegretario di Stato Parlamentare presso il Ministero degli affari esteri; Il Presidente della Repubblica francese: sig. Yvon BOURGES, Segretario di Stato al Ministero degli affari esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: sig. Mario PEDINI, Sottosegretario agli affari esteri; Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: sig. Albert BORSCHETTE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; Sua Maesta la Regina dei Paesi Bassi: sig. Joseph M. A. H. LUNS, Ministro degli affari esteri; Il Consiglio delle Comunita europee: sig. Joseph M. A. H. LUNS, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita europee; sig. Jean REY, Presidente della Commissione delle Comunita europee; Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta: sig. Pierre-Claver DAMIBA, Ministro del piano e dei lavori pubblici Il Presidente della Repubblica del Burundi: sig. Lazare NTAWURISHIRA, Ministro degli affari esteri e della cooperazione; Il Presidente della Repubblica federale del Camerun: sig. Vincent EFON, Ministro del piano e dello sviluppo; Il Presidente della Repubblica Centroafricana: sig. Louis ALAZOULA, Ministro dell'industria, delle miniere e della geologia; Il Presidente della Repubblica del Ciad: sig. Abdoulaye LAMANA, Ministro dell'economia, delle finanze e dei trasporti; Il Presidente della Repubblica del Congo-Brazzaville, Capo di Stato: sig. Charles STANARD, Ministro degli affari finanziari e economici Il Presidente della Repubblica Democratica del Congo: sig. Crispin KASASA, Viceministro degli affari esteri incaricato del commercio estero; Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio: sig. Konan BEDIE, Ministro degli affari economici e finanziari; Il Presidente della Repubblica del Dahomey: sig. Daouda BADAROU, Ministro degli affari esteri; Il Presidente della Repubblica del Gabon: sig. Emile KASSA MAPSI, Ministro di Stato incaricato dell'Ambasciata del Gabon presso il Benelux e le Comunita europee; Il Presidente della Repubblica Malgascia: sig. Jacques RABEMANANJARA, Ministro di Stato agli affari esteri; Il Capo di Stato della Repubblica del Mali: sig. Jean-Marie KONE, Ministro di Stato incaricato degli affari esteri e della cooperazione; Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania: sig. Mokhtar Ould HAIBA, Ministro della Pianificazione; Il Presidente della Repubblica del Niger: sig. Alidou BARKIRE, Ministro degli affari economici, del commercio e dell'industria; Il Presidente della Repubblica del Ruanda: sig. Sylvestre NSANZIMANA, Ministro del commercio, delle miniere e dell'industria; Il Presidente della Repubblica del Senegal: sig. Jean COLLIN, Ministro delle finanze; Il Presidente della Repubblica Somala: sig. Elmi Ahmed DUALE, Ministro di Stato agli affari esteri; Il Presidente della Repubblica del Togo: sig. Paulin EKLOU, Ministro per il commercio, l'industria, il turismo e il piano; I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1 Le disposizioni della presente Convenzione hanno lo scopo di promuovere la cooperazione tra le Parti contraenti, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati mediante l'incremento dei loro scambi commerciali e l'attuazione di interventi finanziari e di cooperazione tecnica. Con tali disposizioni le Parti contraenti intendono sviluppare le loro relazioni economiche, rafforzare la struttura e l'indipendenza economica e promuovere l'industrializzazione degli Stati associati, favorire la cooperazione regionale africana e contribuire al progresso del commercio internazionale.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 1. I prodotti originari degli Stati associati sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente, ed il trattamento loro riservato non puo' essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si concedono tra loro. 2. Tuttavia, le disposizioni del precedente paragrafo non pregiudicano il regime per le importazioni dei prodotti: ripresi nell'elenco dell'Allegato II del Trattato, quando sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati ai sensi dell'articolo 40 del Trattato; soggetti, all'importazione nella Comunita', ad una regolamentazione specifica come conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune. Le disposizioni del Protocollo n. 1 allegato alla presente Convenzione precisano le condizioni alle quali la Comunita' determina, in deroga al regime generale in vigore nei confronti dei paesi terzi, il regime applicabile ai precedenti prodotti originari degli Stati associati. 3. Sulle modalita' di applicazione del presente articolo possono aver luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 1. I prodotti originari della Comunita' sono ammessi all'importazione in ciascuno degli Stati associati in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente. 2. Tuttavia, ciascuno Stato associato puo' mantenere o istituire, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 2 allegato alla presente Convenzione dazi doganali e tasse di effetto equivalente che rispondano alle necessita' del suo sviluppo o abbiano lo scopo di alimentare il suo bilancio. 3. Ciascuno Stato associato accorda lo stesso trattamento ai prodotti originari di ciascuno degli Stati membri. 4. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 1. Qualora uno Stato associato riscuota dazi all'esportazione sui propri prodotti destinati agli Stati membri, tali dazi non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta tra gli Stati membri. 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione qualora l'applicazione di tali dazi turbi seriamente le condizioni di concorrenza.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Fatte salve le disposizioni particolari previste nella presente Convenzione, ciascuna Parte contraente si astiene dall'adottare misure o dall'introdurre pratiche fiscali interne atte a provocare direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari delle altre Parti contraenti.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 1. La Comunita' non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati associati restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente oltre a quelle che gli Stati membri applicano tra loro. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente non pregiudicano il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino. 3. A richiesta di uno Stato associato, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, gli Stati associati non applicano restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri. 2. Gli Stati associati possono mantenere o istituire, alle condizioni e secondo le modalita' previste dal Protocollo n. 3 allegato alla presente Convenzione, restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alla importazione dei prodotti originari degli Stati membri per far fronte alle necessita' del loro sviluppo o in caso di difficolta' della bilancia dei pagamenti. Il ricorso a restrizioni quantitative e a misure di effetto equivalente puo' intervenire, se del caso, simultaneamente con le misure tariffarie di cui all'articolo 3, paragrafo 2. 3. L'applicazione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente di cui al precedente paragrafo non deve causare, de jure o de facto, una discriminazione tra gli Stati membri. 4. Gli Stati associati nei quali le importazioni sono di competenza di un monopolio di Stato a carattere commerciale o di un organismo pubblico da cui esse vengono, de jure o de facto, direttamente o indirettamente limitate, prendono tutte le disposizioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Titolo e particolarmente la non discriminazione tra Stati membri. 5. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 non pregiudicano il regime che le Parti contraenti aderenti ad accordi mondiali riservano a taluni prodotti in applicazione di tali accordi.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 non pregiudicano i divieti o restrizioni all'importazione, alla esportazione e al transito giustificati, da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 1. La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione del presente Titolo ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa definiti in applicazione della Convenzione di Associazione firmata a Yaounde' il 20 luglio 1963 rimangono applicabili. 2. Il Consiglio di Associazione puo' decidere ogni modificazione ai testi di cui al paragrafo precedente. 3. Qualora per un prodotto determinato non sia ancora stata definita la nozione di "prodotti originari" in applicazione di uno dei paragrafi precedenti, ciascuna Parte contraente continua ad applicare la propria regolamentazione.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Fatte salve le disposizioni particolari proprie del commercio frontaliero e senza pregiudizio degli articoli 12 e 13: il regime che gli Stati associati applicano, in virtu' del presente Titolo, ai prodotti originari della Comunita' non puo' essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo piu' favorito; il regime che gli Stati associati applicano, in virtu' del presente Titolo, ai prodotti destinati alla Comunita' non puo' essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti destinati allo Stato terzo piu' favorito.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 Gli Stati associati possono mantenere o creare tra loro unioni doganali, zone di libero scambio o concludere accordi di cooperazione economica. Il Consiglio di Associazione e' tenuto informato dagli Stati associati interessati.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 1. Ciascuno Stato associato puo' mantenere o creare unioni doganali o zone di libero scambio, o concludere accordi di cooperazione economica con uno o piu' paesi terzi africani a livello di sviluppo comparabile, purche' cio' non abbia l'effetto di modificare le disposizioni concernenti l'origine relative all'applicazione della presente Convenzione. Il Consiglio di Associazione e' tenuto informato dallo Stato o dagli Stati associati interessati. 2. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione. 3. Se tali consultazioni rivelano incompatibilita' tra gli impegni degli Stati associati di cui al paragrafo 1 ed i principi e le disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio di Associazione adotta, ove occorra, le misure necessarie al buon funzionamento dell'Associazione. Esso puo' del pari formulare ogni utile raccomandazione.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 Ciascuno Stato associato puo' altresi' mantenere o creare unioni doganali, zone di libero scambio o accordi di cooperazione economica con uno o piu' altri paesi terzi, purche' questi siano compatibili con le disposizioni della presente Convenzione e in particolare con l'articolo 11, nonche' con le disposizioni prese ai fini dell'applicazione dell'articolo 10. Il Consiglio di Associazione e' tenuto informato dallo Stato o dagli Stati associati interessati. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 1. Le Parti contraenti si informano reciprocamente in merito alle misure che esse intendono adottare in materia di politica commerciale nei confronti dei paesi terzi quando queste potrebbero pregiudicare gli interessi di una o piu' Parti contraenti. 2. A richiesta della Comunita' o di uno Stato associato, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione. 3. Il Consiglio di Associazione definisce la procedura d'informazione e di consultazione relativa all'applicazione del presente Capitolo.
Convenzione-art. 16
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