DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970, n. 1049
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 31 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante delega al Governo ad emanare norme concernenti modifiche in materia di assicurazione per la disoccupazione dei lavoratori agricoli;
Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le disposizioni di cui all'articolo 32, primo comma, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituite dalle seguenti: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimiliati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attivita' agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennita' di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale e' richiesta l'indennita', ed abbiano conseguito nell'anno per il quale e' richiesta l'indennita' e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennita' di disoccupazione e' pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attivita' agricole in proprio o coperte da indennita' di malattia, infortunio, maternita', e sino ad un massimo di 180 giornate annue.
Art. 2
I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attivita' agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennita' di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono in ogni caso considerati esercenti le attivita' di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959, n. 463, e della legge 22 luglio 1966, n. 613.
Art. 3
I periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attivita' non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla relativa indennita'. A tal fine si considerano equivalenti: sei contributi giornalieri ad un contributo settimanale, ventisei contributi giornalieri ad un contributo mensile. I lavoratori addetti promiscuamente ad attivita' agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennita' di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente articolo 1 possano far valere una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi a fruire della indennita' ai sensi dell'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dal precedente articolo 1. All'atto della cessazione di una delle attivita' espletate, i lavoratori di cui al comma precedente possono ottenere la prestazione in conformita' delle norme della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per il biennio anteriore all'inizio del periodo di disoccupazione possano far valere una prevalente contribuzione per attivita' non agricola.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SARAGAT COLOMBO - DONAT-CATTIN - REALE - GIOLITTI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 31. - CARUSO
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