LEGGE 3 dicembre 1970, n. 1053
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La lettera a), punto D), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, viene così modificata: "a) ruolo delle guardie di sanità: diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero patente di abilitazione alla guida della categoria B, o C o D, o F di autoveicoli, di cui all'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero patente di abilitazione alla guida di motoscafi od a condurre caldaie a vapore (autoclavi) ovvero certificato di servizio prestato, in seguito a regolare concorso, di vigile sanitario comunale o provinciale, secondo le specializzazioni che possono determinarsi, di volta in volta, nel bando di concorso;". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - MARIOTTI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE
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