LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1060
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International development association - IDA), della quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto della Associazione. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 48.360.000, da corrispondersi in tre annualità di eguale importo a decorrere dal 1968.
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