DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1077

Type DPR
Publication 1970-12-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

CAPO I AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Art. 1

(Concorsi di ammissione)

I concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato sono per esami, per titoli e per titoli ed esami. A tal fine, per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potra' tenersi conto, oltre che dei posti gia' disponibili, anche di quelli che si faranno vacanti nel ruolo entro l'anno, in dipendenza dei collocamenti a riposo. Le nomine ai posti in eccedenza a quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima. Non possono essere messi a concorso i posti riservati ai passaggi di carriera ai sensi dei successivi articoli 16, 21 e 27. ((In deroga alla disposizione del secondo comma i concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, sono indetti per un numero di posti pari a quelli gia' disponibili alla data del bando e a quelli che si renderanno vacanti nei due anni successivi a quello di pubblicazione del bando stesso)).

Art. 2

(Bando di concorso)

Il concorso e' indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al successivo art. 5. Il termine per la presentazione delle domande e' di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il decreto con il quale e' indetto il concorso fissa il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche. I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni indicati nel bando. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti. ((2a))

Art. 3

(Esami di ammissione)

Gli esami dei concorsi di ammissione in carriera consistono: a) per le carriere direttive: in due prove scritte e in un colloquio. Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturita' di pensiero e la capacita' di giudizio del candidato; b) per le carriere di concetto: in due prove scritte e in un colloquio. Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera; c) per le carriere esecutive: in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio. ((2a)) Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera, nonche' l'idoneita' all'uso di macchine di ufficio. Per le carriere tecniche, direttive e di concetto, una delle prove scritte puo' essere sostituita da una prova pratica. La prima prova scritta dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto e quella per l'accesso alle carriere esecutive puo' consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su altre indicate nel programma d'esame. Il programma d'esame e' stabilito per i concorsi unici di cui al successivo art. 5 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per quelli di accesso ai singoli ruoli con decreto del Ministro competente, sentito in entrambi i casi il Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Le sedute delle commissioni esaminatrici, durante lo svolgimento delle prove orali, sono pubbliche.

Art. 4

(Commissioni esaminatrici)

I componenti delle commissioni esaminatrici, ad esclusione del presidente, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami, ovvero per titoli ed esami, possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. ((11)) All'integrazione delle commissioni dei concorsi per soli titoli si puo' procedere quando i candidati che abbiano presentato la domanda superino le 2.000 unita'. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 1.000. ((11))

Art. 5

(Concorsi unici)

Puo' essere indetto un unico concorso di ammissione alle qualifiche iniziali di carriere corrispondenti, anche se i relativi ruoli organici appartengono ad amministrazioni diverse. Nel caso di ruoli organici appartenenti a Ministeri diversi, le attribuzioni in materia di concorsi, sino all'approvazione delle graduatorie degli idonei e dei vincitori compresa, spettanti ai competenti organi dei Ministeri interessati sono devolute a quelli corrispondenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il relativo concorso e' indetto con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati. Il decreto che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo. I candidati, nella domanda di ammissione, indicano in ordine di preferenza i ruoli organici in cui, se vincitori, intendono essere nominati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli. Le assegnazioni ai singoli ruoli sono effettuate col decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa. I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente, ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli, altri vincitori.

Art. 6

(Concorsi circoscrizionali)

I concorsi di ammissione alle varie carriere possono essere banditi anche limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede in determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti e altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva per tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi.

Art. 7

(Regolamenti di esecuzione)

Con uno o piu' regolamenti, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio di Stato, sono determinati i ruoli per i quali puo' essere esercitata la facolta' di cui al primo comma dell'art. 5, nonche' gli specifici titoli di studio richiesti, le particolari categorie di titoli da valutare, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici, sia per i concorsi unici che per quelli di accesso a singoli ruoli organici, sia per quelli nazionali che per i circoscrizionali.

Art. 8

(Concorsi interni)

Un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici per effetto di norme di legge o regolamentari e' conferito, nella prima applicazione delle norme medesime, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti. ((13))

Art. 9

(Accesso alle carriere direttive)

La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere direttive, amministrative e tecniche, si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto. La nomina in prova del personale direttivo tecnico si consegue anche mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti di cui al citato art. 2. Nella valutazione dei titoli, oltre che dei titoli professionali, si tiene anche conto della votazione riportata nell'esame finale di laurea e nelle materie aventi specifica attinenza alle attribuzioni proprie della carriera, nonche' delle specializzazioni conseguite. Con i decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 7 e 3 saranno stabiliti, rispettivamente, le altre categorie di titoli valutabili e l'oggetto del colloquio. I vincitori dei concorsi di cui al secondo comma del presente articolo non possono conseguire la nomina in ruolo se, durante il periodo di prova, non abbiano frequentato, con esito favorevole, apposito corso di formazione. I vincitori dei concorsi di cui al citato secondo comma che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio militare, o per altri motivi, non possono partecipare o portare a termine il corso di formazione sono ammessi a frequentare il primo corso successivo all'assunzione o al rientro in servizio.

Art. 10

(Accesso alle carriere di concetto)

La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere di concetto si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

Art. 11

(Accesso alle carriere esecutive)

La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere esecutive si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi coloro che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

Art. 12

(Accesso alle carriere ausiliarie)

La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario si consegue mediante pubblico concorso per titoli, al quale sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto. La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario tecnico e di quello addetto alla conduzione di automezzi si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma, nonche', per il personale addetto alla conduzione di automezzi, della patente di guida necessaria per l'espletamento delle mansioni richieste. L'esame consiste in una prova pratica di idoneita' tecnica. La nomina ad autista in prova e', altresi', subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

CAPO II ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

Art. 13

(Qualifiche iniziali delle carriere direttive)

Le qualifiche iniziali, sino a quella di consigliere di prima classe ed equiparata, delle carriere direttive sono sostituite dall'unica qualifica di consigliere, ed equiparate. I posti di consigliere e di direttore di sezione, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in unico contingente organico.

Art. 14

(Attribuzioni dei consiglieri)

Il primo comma dell'art. 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "I consiglieri collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; svolgono attivita' di carattere istruttorio; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati dall'amministrazione; rilasciano certificazioni; partecipano a commissioni o comitati od altri organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica, nonche', quando non possa provvedersi con personale di qualifica superiore, in quella centrale".

Art. 15

(Promozione a direttore di sezione)

La promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, ridotti a tre anni e sei mesi per il personale direttivo tecnico. La promozione, per coloro che la conseguono al primo scrutinio, decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento della anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio, fermo restando l'ordine della relativa graduatoria.

Art. 16

(Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto)

La nomina direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico. La frazione di posto non inferiore alla meta' si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procedera', negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio. Al concorso sono ammessi gli impiegati delle carriere (di concetto della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo, o equiparata, nonche' di segretario principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianita' se in possesso del prescritto diploma di laurea. Il passaggio alle carriere tecniche e' limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni. Gli esami del concorso sono a carattere teorico-pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'altitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico. Il programma degli esami e' stabilito con i criteri e le modalita' di cui al precedente art. 3. L'ammissione al concorso per coloro che non siano provvisti del prescritto titolo di studio e' subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione che, a tale fine, tiene conto della qualita' del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le funzioni della carriera direttiva e del risultato conseguito nei corsi di integrazione. Nel mese di febbraio di ogni anno e' pubblicato il bando di concorso per i posti che si sono resi disponibili entro il 31 dicembre precedente. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i concorsi di ammissione in carriera e la nomina in ruolo; le previste pubblicazioni sono fatte nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione. La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la disponibilita' dei posti messi a concorso. I vincitori medesimi seguono nel ruolo gli impiegati promossi, mediante scrutinio, con la stessa decorrenza. I vincitori che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova sono restituiti al ruolo di provenienza. ((9a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (9a) La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 155, comma 4) che "I concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine se gia' indetti entro la data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 17

(Promozione alla qualifica di direttore di divisione)

La promozione a direttore di divisione, o qualifiche equiparate, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 18

(Qualifiche delle carriere di concetto e relative dotazioni organiche)

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