DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1077
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
CAPO I AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Art. 1
(Concorsi di ammissione)
I concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato sono per esami, per titoli e per titoli ed esami. A tal fine, per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potra' tenersi conto, oltre che dei posti gia' disponibili, anche di quelli che si faranno vacanti nel ruolo entro l'anno, in dipendenza dei collocamenti a riposo. Le nomine ai posti in eccedenza a quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima. Non possono essere messi a concorso i posti riservati ai passaggi di carriera ai sensi dei successivi articoli 16, 21 e 27. ((In deroga alla disposizione del secondo comma i concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, sono indetti per un numero di posti pari a quelli gia' disponibili alla data del bando e a quelli che si renderanno vacanti nei due anni successivi a quello di pubblicazione del bando stesso)).
Art. 2
(Bando di concorso)
Il concorso e' indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al successivo art. 5. Il termine per la presentazione delle domande e' di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il decreto con il quale e' indetto il concorso fissa il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche. I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni indicati nel bando. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti. ((2a))
Art. 3
(Esami di ammissione)
Gli esami dei concorsi di ammissione in carriera consistono: a) per le carriere direttive: in due prove scritte e in un colloquio. Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturita' di pensiero e la capacita' di giudizio del candidato; b) per le carriere di concetto: in due prove scritte e in un colloquio. Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera; c) per le carriere esecutive: in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio. ((2a)) Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera, nonche' l'idoneita' all'uso di macchine di ufficio. Per le carriere tecniche, direttive e di concetto, una delle prove scritte puo' essere sostituita da una prova pratica. La prima prova scritta dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto e quella per l'accesso alle carriere esecutive puo' consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su altre indicate nel programma d'esame. Il programma d'esame e' stabilito per i concorsi unici di cui al successivo art. 5 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per quelli di accesso ai singoli ruoli con decreto del Ministro competente, sentito in entrambi i casi il Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Le sedute delle commissioni esaminatrici, durante lo svolgimento delle prove orali, sono pubbliche.
Art. 4
(Commissioni esaminatrici)
I componenti delle commissioni esaminatrici, ad esclusione del presidente, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami, ovvero per titoli ed esami, possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. ((11)) All'integrazione delle commissioni dei concorsi per soli titoli si puo' procedere quando i candidati che abbiano presentato la domanda superino le 2.000 unita'. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 1.000. ((11))
Art. 5
(Concorsi unici)
Puo' essere indetto un unico concorso di ammissione alle qualifiche iniziali di carriere corrispondenti, anche se i relativi ruoli organici appartengono ad amministrazioni diverse. Nel caso di ruoli organici appartenenti a Ministeri diversi, le attribuzioni in materia di concorsi, sino all'approvazione delle graduatorie degli idonei e dei vincitori compresa, spettanti ai competenti organi dei Ministeri interessati sono devolute a quelli corrispondenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il relativo concorso e' indetto con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati. Il decreto che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo. I candidati, nella domanda di ammissione, indicano in ordine di preferenza i ruoli organici in cui, se vincitori, intendono essere nominati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli. Le assegnazioni ai singoli ruoli sono effettuate col decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa. I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente, ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli, altri vincitori.
Art. 6
(Concorsi circoscrizionali)
I concorsi di ammissione alle varie carriere possono essere banditi anche limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede in determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti e altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva per tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi.
Art. 7
(Regolamenti di esecuzione)
Con uno o piu' regolamenti, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio di Stato, sono determinati i ruoli per i quali puo' essere esercitata la facolta' di cui al primo comma dell'art. 5, nonche' gli specifici titoli di studio richiesti, le particolari categorie di titoli da valutare, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici, sia per i concorsi unici che per quelli di accesso a singoli ruoli organici, sia per quelli nazionali che per i circoscrizionali.
Art. 8
(Concorsi interni)
Un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici per effetto di norme di legge o regolamentari e' conferito, nella prima applicazione delle norme medesime, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti. ((13))
Art. 9
(Accesso alle carriere direttive)
La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere direttive, amministrative e tecniche, si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto. La nomina in prova del personale direttivo tecnico si consegue anche mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti di cui al citato art. 2. Nella valutazione dei titoli, oltre che dei titoli professionali, si tiene anche conto della votazione riportata nell'esame finale di laurea e nelle materie aventi specifica attinenza alle attribuzioni proprie della carriera, nonche' delle specializzazioni conseguite. Con i decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 7 e 3 saranno stabiliti, rispettivamente, le altre categorie di titoli valutabili e l'oggetto del colloquio. I vincitori dei concorsi di cui al secondo comma del presente articolo non possono conseguire la nomina in ruolo se, durante il periodo di prova, non abbiano frequentato, con esito favorevole, apposito corso di formazione. I vincitori dei concorsi di cui al citato secondo comma che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio militare, o per altri motivi, non possono partecipare o portare a termine il corso di formazione sono ammessi a frequentare il primo corso successivo all'assunzione o al rientro in servizio.
Art. 10
(Accesso alle carriere di concetto)
La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere di concetto si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.
Art. 11
(Accesso alle carriere esecutive)
La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere esecutive si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi coloro che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.
Art. 12
(Accesso alle carriere ausiliarie)
La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario si consegue mediante pubblico concorso per titoli, al quale sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto. La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario tecnico e di quello addetto alla conduzione di automezzi si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma, nonche', per il personale addetto alla conduzione di automezzi, della patente di guida necessaria per l'espletamento delle mansioni richieste. L'esame consiste in una prova pratica di idoneita' tecnica. La nomina ad autista in prova e', altresi', subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.
CAPO II ORDINAMENTO DELLE CARRIERE
Art. 13
(Qualifiche iniziali delle carriere direttive)
Le qualifiche iniziali, sino a quella di consigliere di prima classe ed equiparata, delle carriere direttive sono sostituite dall'unica qualifica di consigliere, ed equiparate. I posti di consigliere e di direttore di sezione, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in unico contingente organico.
Art. 14
(Attribuzioni dei consiglieri)
Il primo comma dell'art. 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "I consiglieri collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; svolgono attivita' di carattere istruttorio; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati dall'amministrazione; rilasciano certificazioni; partecipano a commissioni o comitati od altri organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica, nonche', quando non possa provvedersi con personale di qualifica superiore, in quella centrale".
Art. 15
(Promozione a direttore di sezione)
La promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, ridotti a tre anni e sei mesi per il personale direttivo tecnico. La promozione, per coloro che la conseguono al primo scrutinio, decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento della anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio, fermo restando l'ordine della relativa graduatoria.
Art. 16
(Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto)
La nomina direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico. La frazione di posto non inferiore alla meta' si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procedera', negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio. Al concorso sono ammessi gli impiegati delle carriere (di concetto della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo, o equiparata, nonche' di segretario principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianita' se in possesso del prescritto diploma di laurea. Il passaggio alle carriere tecniche e' limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni. Gli esami del concorso sono a carattere teorico-pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'altitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico. Il programma degli esami e' stabilito con i criteri e le modalita' di cui al precedente art. 3. L'ammissione al concorso per coloro che non siano provvisti del prescritto titolo di studio e' subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione che, a tale fine, tiene conto della qualita' del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le funzioni della carriera direttiva e del risultato conseguito nei corsi di integrazione. Nel mese di febbraio di ogni anno e' pubblicato il bando di concorso per i posti che si sono resi disponibili entro il 31 dicembre precedente. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i concorsi di ammissione in carriera e la nomina in ruolo; le previste pubblicazioni sono fatte nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione. La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la disponibilita' dei posti messi a concorso. I vincitori medesimi seguono nel ruolo gli impiegati promossi, mediante scrutinio, con la stessa decorrenza. I vincitori che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova sono restituiti al ruolo di provenienza. ((9a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (9a) La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 155, comma 4) che "I concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine se gia' indetti entro la data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 17
(Promozione alla qualifica di direttore di divisione)
La promozione a direttore di divisione, o qualifiche equiparate, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 18
(Qualifiche delle carriere di concetto e relative dotazioni organiche)
Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche: a) personale amministrativo e contabile: segretario capo, ragioniere capo, ed equiparate; segretario principale, ragioniere principale, ed equiparate; segretario, ragioniere, ed equiparate; b) personale tecnico: perito capo, geometra capo, ed equiparate; perito principale, geometra principale, ed equiparate; perito, geometra, ed equiparate. La dotazione organica delle singole qualifiche e' stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: segretario capo, perito capo, ed equiparate, dieci per cento; segretario principale, perito principale, ed equiparate, quarantacinque per cento; segretario, perito, ed equiparate, quarantacinque per cento. Per i ruoli organici che non comprendono qualifiche corrispondenti a quella iniziale della carriera la dotazione organica della qualifica terminale e' pari al dieci per cento del ruolo. Ferma restando la dotazione complessiva dei ruoli organici, si determina il dieci per cento da attribuire alla qualifica piu' elevata computando come posto intero la eventuale frazione. Il resto dei posti va diviso in parti uguali tra la qualifica intermedia e quella iniziale. In caso di numero dispari viene attribuita una unita' in piu' alla qualifica intermedia. Restano terme le disposizioni che prevedono maggiori percentuali di posti nelle qualifiche piu' elevate.
Art. 19
(Attribuzioni del personale di concetto)
Il personale delle carriere di concetto, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale o periferica, svolge compiti di segreteria e di collaborazione; e' preposto ad uffici ed attende a compiti di vigilanza non riservati alle attribuzioni della carriera direttiva; rilascia certificazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni; provvede agli adempimenti che gli vengono affidati ed esplica gli altri compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti ministeriali; nei casi previsti dagli ordinamenti medesimi puo' far parte, come membro tecnico o segretario, di commissioni, comitati od altri organi collegiali operanti nell'Amministrazione centrale o periferica, salvo che la partecipazione a tali organi non sia riservata al personale della carriera direttiva.
Art. 20
(Promozione a segretario principale)
I posti disponibili nella qualifica di segretario principale, o equiparate, detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolo seguente, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica se appartenenti alle carriere amministrative e sette anni se appartenenti alle carriere tecniche. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Art. 21
(Nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive)
La nomina a segretario principale, o qualifiche equiparate si consegue mediante concorso per esame, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi gli impiegati delle carriere esecutive della stessa amministrazione con qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, nonche' di coadiutore principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianita', se in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Al concorso medesimo sono ammessi i coadiutori dattilografi ed i coadiutori meccanografi con almeno sedici anni di anzianita' nella carriera, ridotti a undici per coloro che sono in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16. ((9a))
Art. 22
(Promozione a segretario capo)
I posti disponibili nella qualifica di segretario capo, o equiparate sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari principali, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Art. 23
(Qualifiche delle carriere esecutive e relative dotazioni organiche)
Le carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche: a) personale amministrativo: coadiutore superiore, ed equiparate; coadiutore principale, ed \ equiparate; > coadiutore dattilografo, coadiutore, ed equiparate; / ed equiparate. b) personale tecnico: coadiutore tecnico superiore, coadiutore meccanografo ed equiparate; superiore; coadiutore tecnico principale, \ ed equiparate; > coadiutore meccanografo. coadiutore tecnico ed equiparate./ La dotazione organica delle singole qualifiche e' stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: coadiutore superiore, ed equiparate, dieci per cento; coadiutore principale, ed equiparate, quarantacinque per cento; coadiutore, ed equiparate, quarantacinque per cento; coadiutore meccanografo superiore dieci per cento; coadiutore meccanografo novanta per cento. Si osserva il disposto di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 18. I contingenti di posti per le qualifiche di coadiutore e di coadiutore principale, ed equiparate, del personale amministrativo sono distinti dal contingente previsto per la qualifica di coadiutore dattilografo, che e' determinato riducendo di uno stesso numero di posti le dotazioni organiche delle prime due. Nei ruoli in cui sia prevista, la qualifica di assistente alla vigilanza, equiparata a coadiutore principale, e' conferita a scelta, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della carriera ausiliaria dell'amministrazione con almeno venti anni di effettivo servizio di ruolo.
Art. 24
(Attribuzioni del personale esecutivo)
Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, disimpegna mansioni d'archivio, di protocollo, di registrazione, di meccanografia, di stenografia e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonche' quella di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa, non attribuite alla carriera superiore e specificati dagli ordinamenti delle singole amministrazioni. I coadiutori dattilografi che abbiano compiuto venti anni di effettivo servizio nella qualifica possono, per esigenze di servizio, essere applicati alle altre mansioni del personale amministrativo, sentiti gli impiegati ed il consiglio di amministrazione.
Art. 25
(Passaggio dei dattilografi ad altre mansioni)
I coadiutori dattilografi se riconosciuti permanentemente non idonei all'uso delle macchine in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, sono trasferiti nel corrispondente contingente del personale esecutivo amministrativo nella qualifica di coadiutore se siano in possesso di un'anzianita' di servizio inferiore agli undici anni, e in quella di coadiutore principale se in possesso di anzianita' maggiore. Il trasferimento e' disposto, occorrendo anche in soprannumero, con decreto del Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianita' di carriera posseduta; ove siano inquadrati nella qualifica di coadiutore, sono inseriti nell'ordine che ad essi spetta secondo la data di nomina nella qualifica gia' ricoperta e ove siano inquadrati nella qualifica di coadiutore principale sono inscritti in ruolo dopo l'ultimo dei presenti, conservando agli effetti economici, l'anzianita' di servizio eccedente gli undici anni. I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica; sino al riassorbimento sono lasciati scoperti altrettanti posti nel contingente dei coadiutori dattilografi. Alla visita medica prevista dal primo comma assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
Art. 26
(Promozione a coadiutore principale)
I posti disponibili nella qualifica di coadiutore principale, o equiparate, detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolo seguente, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Art. 27
(Nomina a coadiutore principale di impiegati della carriera ausiliaria e di operai)
La nomina a coadiutore principale, o qualifiche equiparate, del personale esecutivo si consegue mediante concorso per esami, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi i dipendenti della stessa amministrazione appresso indicati: a) i commessi capi, e i commessi, o equiparati, delle carriere ausiliarie, anche tecniche, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera; b) i capi draga, i capi operai, gli operai specializzati, ed equiparati; gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianita' nel ruolo: gli operai comuni con almeno tredici anni di anzianita' nel ruolo. Il passaggio alle carriere dei coadiutori dattilografi e dei coadiutori meccanografi avviene nella qualifica iniziale, nel limite di un sesto dei posti in essa annualmente disponibili, con l'attribuzione della quarta classe di stipendio. I periodi di anzianita' di servizio indicati nelle precedenti lettere sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16. ((9a))
Art. 28
(Promozione alla qualifica di coadiutore superiore)
I posti disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o equiparate, sono conferiti per meta' mediante scrutinio per merito comparativo e per meta' mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori principali ed i coadiutori dattilografi dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque e sedici anni di effettivo servizio. I posti da conferire sono ripartiti fra i coadiutori dattilografi ed i coadiutori principali in proporzione diretta ai contingenti stabiliti per la qualifica di coadiutore dattilografo e, complessivamente, per le qualifiche di coadiutore e di coadiutore principale. Alla fine di ogni triennio si procede al conguaglio delle aliquote di posti spettanti ai due contingenti. La promozione alla qualifica di coadiutore tecnico superiore, o equiparate, si consegue per meta' dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per meta' mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori tecnici principali o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. La promozione alla qualifica di coadiutore meccanografo superiore si consegue per meta' dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per meta' mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori meccanografi che abbiano compiuto sedici anni di effettivo servizio nella carriera. Gli impiegati nominati coadiutori dattilografi o coadiutori meccanografi ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente sono ammessi agli scrutini per la promozione alla qualifica di coadiutore superiore del relativo ruolo al compimento di cinque anni di effettivo servizio con la quarta classe di stipendio. Le frazioni di posto risultanti dalle ripartizioni previste dai precedenti commi primo, terzo e quarto sono arrotondate all'unita' in favore dell'aliquota dei posti conferibili mediante scrutinio per merito comparativo. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Art. 29
(Qualifiche delle carriere ausiliarie e relative dotazioni organiche)
Le carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche: a) personale addetto agli uffici: commesso capo, commesso; b) personale ausiliario tecnico: agente tecnico capo, agente tecnico; c) personale addetto al servizio degli automezzi: capo autorimessa, autista. La dotazione organica delle singole qualifiche e' stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: commesso capo, o equiparate, trenta per cento; commesso o equiparate, settanta per cento. Si osserva il disposto di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 18.
Art. 30
(Mansioni del personale ausiliario)
Il personale ausiliario addetto agli uffici provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui e' assegnato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti, disimpegna mansioni di guardiania e custodia, di manovra di ascensori e montacarichi ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio. Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli ordinamenti. Il personale che riveste la qualifica di autista e' addetto alla conduzione di autoveicoli o di motoveicoli nonche' alla piccola manutenzione e pulizia dei medesimi; durante le ore di attesa e' addetto, ove occorra, ai servizi di cui al primo comma. Il personale che riveste la qualifica di capo autorimessa puo' essere utilizzato, ove occorra, anche per la conduzione di autoveicoli. Al personale delle carriere ausiliarie di cui al primo ed al secondo comma che, munito di patente di guida, ne faccia domanda, possono essere affidate, ove ricorrano particolari esigenze di servizio, le mansioni degli autisti previo accertamento, mediante prova pratica, della loro idoneita'.
Art. 31
(Trasferimento degli autisti ad altro ruolo)
Il personale addetto al servizio degli automezzi che riveste la qualifica di autista, se riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni della qualifica in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, e' trasferito in altro ruolo del personale ausiliario della stessa amministrazione nelle cui mansioni sia utilizzabile. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa. Il trasferimento e' disposto con decreto ministeriale, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Il personale trasferito e' collocato nella qualifica corrispondente del nuovo ruolo, occorrendo anche in soprannumero, nell'ordine che gli spetta secondo la data di nomina nella qualifica gia' ricoperta e conservando la relativa anzianita' di carriera. I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica; sino al riassorbimento, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza. Il trasferimento ad altro ruolo e', altresi', disposto nei confronti degli autisti cui sia stata definitivamente ritirata la patente di guida, salvo che non si proceda alla destituzione ai sensi degli articoli 84 e 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 32
(Promozione alla qualifica di commesso capo)
I posti disponibili nella qualifica di commesso capo, o equiparate, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i commessi, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CARRIERE
Art. 33
(Trasferimento di sede)
Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 6 non puo' essere trasferito ne' distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilita' da comunicare all'interessato. (12) ((14))
Art. 34
(Personale comandato)
Gli articoli 56 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). - L'impiegato di ruolo puo' essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene. Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione. Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovra' essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti. Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, e' vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono". "Art. 57 (Trattamento del personale comandato e carico della spesa). - L'impiegato in posizione di comando e' ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonche' ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni. La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente e', altresi', tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge. Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e' computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza. Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonche' agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente".
Art. 35
(Personale fuori ruolo)
L'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' Sostituito dal seguente: "Art. 59 (Trattamento e promozione del personale fuori ruolo). - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57. L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilita' di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica".
Art. 36
(Rapporti informativi)
Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva e' redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualita' del servizio prestato; capacita' organizzativa; rendimento; cultura generale e capacita' professionale; attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore; lavori originali elaborati per il servizio; incarichi svolti; corsi professionali superati; pubblicazioni scientifiche; qualita' morali e di carattere; stima e prestigio goduti in ufficio. Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera di concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilita'. L'organo competente a redigere il rapporto informativo attribuisce un coefficiente numerico per ciascuno degli elementi indicati nel primo comma, con esclusione delle ultime sei voci. Il rapporto informativo dell'impiegato della carriera esecutiva e' redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualita' del servizio prestato; rendimento; cultura generale e capacita' professionale; attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore; corsi professionali superati; qualita' morali e di carattere. Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera ausiliaria si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilita'. Per gli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria il coefficiente numerico e' attribuito a ciascuno dei previsti elementi di giudizio con esclusione delle ultime due voci. Sono abrogati gli articoli 43, 44, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. ((9a))
Art. 37
(Giudizio complessivo)
L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, fermo restando l'obbligo della motivazione, attribuisce un punteggio complessivo pari alla somma dei coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato ai sensi dell'articolo precedente, con possibilita' di variarla, in piu' o in meno, nel limite del cinque per cento tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i quali non e' previsto il coefficiente numerico. Il giudizio complessivo di "ottimo" e' attribuito al personale che riporti un punteggio complessivo non inferiore ai nove decimi di quello massimo previsto per la carriera di appartenenza; quello di "distinto" un punteggio non inferiore a otto decimi; quello di "buono" non inferiore a sette decimi; quello di "mediocre" non inferiore ai sei decimi. Gli impiegati che abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo" con non meno di novantacinque centesimi del punteggio massimo complessivo stabilito per la carriera di appartenenza possono essere qualificati "eccezionali" con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, su proposta degli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo, in relazione a particolari meriti dimostrati per attaccamento al servizio, rendimento e qualita' delle prestazioni rese, preparazione e capacita' professionali. Gli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo non possono avanzare proposta per oltre il sessanta per cento degli impiegati di ciascuna qualifica da loro dipendenti, il consiglio di amministrazione non puo' attribuire l'"eccezionale" ad un numero di impiegati superiore al trenta per cento degli iscritti in ruolo per ciascuna qualifica. Il coefficiente numerico massimo da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera sono stabiliti con regolamento ministeriale, sentiti il consiglio di amministrazione e il Consiglio di Stato. L'impiegato, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli e' comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo. ((9a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (9a) La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Nei riguardi del personale non docente di ruolo e non di ruolo sono abrogate le disposizioni concernenti i rapporti informativi e i giudizi complessivi, di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077".
Art. 38
(Scrutinio per merito comparativo)
L'art. 169 del testo unico, approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Art. 169 (Scrutinio per merito comparativo). - Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalita' dell'impiegato, emmesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi. Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualita' del servizio prestato, alla capacita' organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonche' alla cultura generale e alla capacita' professionale. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non piu' di sei anni, il consiglio di amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianita', pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto. Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonche' del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi".
Art. 39
(Promozione per merito assoluto)
Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che ne siano ritenuti meritevoli per capacita' professionale, rendimento e buona condotta.
Art. 40
(Decorrenza delle promozioni per scrutinio)
Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15, le promozioni sono conferite seguendo l'ordine di graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivi. E' ammesso agli scrutini il personale che matura la prescritta anzianita', rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. L'impiegato delle carriere esecutive o ausiliarie puo' rinunziare alla promozione conseguita, entro quindici giorni dalla comunicazione; in tal caso la promozione stessa e' conferita ad altro impiegato, secondo l'ordine di graduatoria dello scrutinio. E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di non accettare, per esigenze di servizio, la rinunzia alla promozione.
Art. 41
Valutazione di anzianit
Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore e' valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore e' valutato per meta'. I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per piu' di quattro anni complessivi. Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno, comunque, essere conferite se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive. I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato sono valutati ai sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando equiparati quello di sottufficiale al servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie. E' abrogato l'art. 354 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. ((17)) ----------------- AGGIORNAMENTO (17) La L. 30 settembre 2004, n. 252 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: [...]c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo: 1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle quali e' richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilita' di immissione dall'esterno e abrogazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077".
Art. 42
(Valutazione del servizio prestato nei reparti combattenti)
Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione, agli scrutini per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparata, il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiegato di ruolo, in reparti combattenti e' valutato per intero come servizio civile di ruolo. Il servizio valutato ai sensi del primo comma e' cumulabile con quello valutato ai sensi dell'art. 41, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dello stesso articolo. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione in carriera.
Art. 43
(Personale militare passato all'impiego civile)
Ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia e al personale del Corpo forestale dello Stato transitati all'impiego civile ai sensi dell'art. 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, o di analogie disposizioni, e' attribuita la seconda classe di stipendio, nella qualifica iniziale della nuova carriera; essi prendono posto nel ruolo dopo gli impiegati con la stessa classe di stipendio gia' iscritti nel ruolo medesimo. Il personale transitato, ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente comma, rispettivamente nelle carriere esecutiva ed ausiliaria consegue la terza classe di stipendio dopo un anno di effettivo servizio nel ruolo.
Art. 44
(Coadiutori e commessi, o equiparati, invalidi di guerra)
I coadiutori e i commessi, o equiparati, invalidi di guerra al compimento del primo aumento periodico nella seconda classe di stipendio conseguono la terza classe.
CAPO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE VARIE AMMINISTRAZIONI Sezione I PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art. 45
(Personale del C.N.E.L.)
Al personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si applicano le norme del presente decreto. L'anzianita' di servizio per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di referendario aggiunto e' stabilita in tre anni. L'anzianita' minima di effettivo servizio prescritta dall'art. 20 per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di segretario principale e' ridotta di due anni.
Sezione II MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Art. 46
(Applicabilita' al personale dell'amministrazione degli affari esteri)
Le carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, compresi i ruoli e le qualifiche speciali, restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, salvo quanto di seguito disposto nel presente decreto. In relazione alla norma del primo comma dell'art. 269 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, valgono per l'Amministrazione degli affari esteri le disposizioni generali di cui agli articoli 1, 34, 35, 36, 37, 132, secondo ed ultimo comma, 134, 149 e 152 del presente decreto. Si applica altresi' il disposto dell'art. 38, salvo che la determinazione dei criteri e dei correlativi coefficienti numerici va effettuata annualmente dalle competenti commissioni di avanzamento di cui agli articoli 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con riferimento alla disciplina propria delle singole carriere. I periodi di prova previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ridotti alla durata di sei mesi per tutto il personale dell'Amministrazione degli affari esteri. All'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aggiunto il seguente comma: "Salvo che sia diversamente disposto dalla legge, le promozioni cosi' conferite decorrono agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alle suddette date del 30 giugno, del 31 dicembre e del 30 aprile". Al numero 1) del primo comma dell'art. 102 del predetto decreto, le parole: "durata di nove mesi, due dei quali" sono sostituite dalle seguenti: "durata di almeno sei mesi, uno dei quali". Nel primo comma dell'art. 104 del medesimo decreto le parole: "servizio di dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "servizio di sei mesi". Continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme transitorie di cui alla parte quarta del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Le anzianita' di servizio di cui al decimo comma dell'art. 228 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18, sono riconosciute ai fini della progressione nella carriera di inquadramento come anzianita' di servizio maturato nella carriera medesima. I periodi di servizio al Ministero istituiti dal presente decreto per gli avanzamenti nelle carriere direttiva amministrativa, di concetto ed esecutiva non sono richiesti agli impiegati in servizio nelle carriere del Ministero alla data del 18 febbraio 1967 ed a quelli che vi sono stati collocati con effetto dalla data medesima. Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno modificate, in conseguenza delle variazioni derivanti dal presente decreto, le tabelle allegate al decreto del Presidente (ella Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti la corrispondenza fra gradi e funzioni all'estero e le indennita' di servizio all'estero. Le norme della presente sezione abrogano e sostituiscono quelle con esse incompatibili del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 47
(Carriera diplomatica)
I primi tre gradi della carriera diplomatica, indicati nell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificati nel grado di segretario di legazione. I funzionari che rivestono il grado di secondo segretario di legazione, terzo segretario di legazione ed addetto di legazione sono inquadrati nel grado di segretario di legazione, nel quale conservano l'anzianita' e l'ordine di ruolo del grado di provenienza nonche' l'anzianita' di servizio complessivamente posseduta nel grado stesso ed in quelli inferiori della carriera. L'attribuzione delle classi di stipendio e' regolata dalle norme concernenti il trattamento economico. L'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 106. (Promozione a primo segretario di legazione). - Le promozioni a primo segretario di legazione sono conferite a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nel grado. Le promozioni suddette decorrono agli effetti giuridici ed economici dalla data di compimento dell'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio". I posti di segretario e di primo segretario di legazione sono cumulati in un unico contingente organico. Le promozioni a primo segretario di legazione effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza anteriore alla data del 1 luglio 1970. Il secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Sono ammessi al concorso a consigliere di legazione i primi segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti: a) abbiano compiuto nove anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica di cui non meno di cinque anni nel grado; b) abbiano prestato, fatta eccezione per i funzionari indicati nella successiva lettera c), negli uffici all'estero o in organizzazioni internazionali, un periodo di servizio di quattro anni di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati; c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati nell'area di specializzazione; d) abbiano prestato servizio per almeno due anni presso il Ministero degli affari esteri o altre Amministrazioni centrali dello Stato che saranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri; e' equiparato ai fini della presente disposizione il servizio militare prestato dopo l'ammissione nella carriera diplomatica; e) abbiano comunque trascorso almeno due anni in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento". Il disposto del primo e secondo comma dell'articolo 139 del presente decreto si applica limitatamente alla sola ipotesi del compimento di nove anni e sei mesi di servizio effettivo nella carriera diplomatica; si Prescinde in tal caso dai requisiti di servizio prescritti dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il secondo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Per poter essere ammessi agli scrutini e al concorso di promozioni i funzionari diplomatici debbono avere: - riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo; - compiuto, per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno tre anni di effettivo servizio nel grado inferiore". ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748)). E' abrogato l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La durata dei corsi di formazione professionale di cui a primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, puo' protrarsi oltre il compimento del periodo di prova. L'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e' sostituito dal seguente: "Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di ambasciata, possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli altari esteri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando cio' sia richiesto dall'interesse del servizio. Qualora i funzionari a disposizione siano investiti di incarico speciale lo stato di disposizione cessa con la cessazione dall'incarico. Per i funzionari a disposizione senza incarico il periodo di disposizione non puo' eccedere i due anni; trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, essi sono collocati a riposo con decreto del Ministro. Il numero complessivo dei funzionari a disposizione non puo' essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico".
Art. 48
(Carriera direttiva amministrativa)
I primi tre gradi della carriera direttiva amministrativa, indicati nell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificati nel grado di vice ispettore amministrativo. I primi tre comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti: "La promozione a ispettore amministrativo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice ispettori amministrativi che, alla data dello scrutinio, oltre a possedere i requisiti prescritti abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nel grado. La promozione decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data di compimento dell'anzianita' minima richiesta per l'ammissione allo scrutinio. La promozione a ispettore superiore amministrativo e quella a ispettore generale amministrativo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i funzionari dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano rispettivamente compiuto cinque e tre anni di servizio nel grado inferiore e siano compresi in ordine di ruolo in un numero rispettivamente pari ai due quinti e ai tre quinti dell'organico del grado. Per l'ammissione allo scrutinio di promozione a ispettore superiore amministrativo i funzionari devono aver seguito il corso di cui al secondo comma dell'articolo 127, aver prestato servizio per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero nel corso della carriera. Per l'ammissione allo scrutinio di promozione a ispettore generale amministrativo i funzionari devono avere prestato servizio nel corso della carriera per non meno di sei anni al Ministero e per non meno di tre anni all'estero". I posti di ispettore amministrativo e di vice ispettore amministrativo sono in un unico contingente organico. Le promozioni di ispettore amministrativo effettuate in applicazione del secondo comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza anteriore alla data del 1 luglio 1970. Il secondo comma dell'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' modificato come segue: "Ai funzionari in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli collocati nella carriera predetta ai sensi degli articoli 223, 226, 228 e 230 non sono richieste ai fini delle promozioni, i periodi di servizio al Ministero e all'estero previsti dall'art. 117". Si applica per la nomina a ispettore amministrativo degli impiegati della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri il disposto dell'art. 16 del presente decreto. Si applicano al personale della carriera direttiva amministrativa del Ministero degli affari esteri le disposizioni degli articoli 41, 42, 133, 134, 135, 139 commi primo e secondo, e 146, 148, 150, comma terzo, del presente decreto.
Art. 49
(Carriera di concetto)
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