DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1077
(a) Dal 1 gennaio 1971 l'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e' sostituito dal seguente: "I posti di volta in volta trasferiti nella tabella X sono ripartiti in misura non superiore al dieci per cento per la qualifica di dirigente tecnico superiore d assimilate e del quarantacinque per cento per ciascuna delle qualifiche inferiori". (b) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1971 altrettanti posti nella qualifica iniziale. TABELLA XI (a) Qualifiche Posti ----- --- Dirigente di commutazione e assistente superiore di commutazione. . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Assistente di commutazione. . . . . . . . .. . . . . . . . 450 --- Totale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 (a) Gli impiegati della tabella dei dirigenti e degli assistenti di commutazione hanno preminenza gerarchica sul personale della tabella degli operatori telefonici. TABELLA XII Qualifiche Numero posti Operatore telefonico superiore e assistente superiore d'esercizio....................................... 647 Operatore telefonico principale e assistente princi- pale d'esercizio.................................. 3.585 Operatore telefonico................................. 4.034 ----- Totale... 8.266 (6) TABELLA XIII Qualifiche Numero posti Capo centrale superiore, capo officina superiore, ca- po tecnico superiore e operatore tecnico superiore 20 Capo centrale, capo officina, capo tecnico e operato- re tecnico principale............................. 90 Operatore tecnico.................................... 90 ----- Totale... 200 (6) TABELLA XIV Qualifiche Posti ----- --- Sorvegliante capo e smistatore capo. . . . . . . . . . . . 99 Smistatore principale ed assimilate . . . . . . . . . . . .591 Smistatore ed assimilate. . . . . . . . . . . . . . . . . .296 --- Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .986 TABELLA XV Qualifiche Posti ----- --- Sorvegliante capo trasporti. . . . . . . . . . . . 25 Conducente principale, apparecchiatore principale ed assimilate . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Conducente, apparecchiatore ed assimilate. . . . .. . . . . 65 --- Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 (4) ((8a))
Art. 126
(Accesso ai ruoli - Avanzamento)
La nomina ad assistente di commutazione (tabella XI) e' riservata al personale della tabella XII ai sensi dell'art. 21 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, il quale e' modificato nel senso che il concorso per merito distinto e' sostituito da un concorso per esame speciale mediante colloquio vertente sui servizi d'istituto e sul programma da stabilire con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, al quale possono partecipare gli operatori telefonici di cui alla predetta tabella XII che abbiano maturato alla data del relativo bando di concorso sei anni di anzianita' nella tabella di appartenenza. Il colloquio non s'intende superato ove il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi. Le tabelle XI e XII si considerano cumulativamente ai fini della determinazione dei posti disponibili da mettere a concorso per l'ammissione all'impiego nella predetta tabella XII. I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente superiore di esercizio e di dirigente tecnico superiore ed assimilate sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente i dirigenti di esercizio ed i dirigenti tecnici ed assimilati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente di esercizio e dirigente tecnico ed assimilate, salvo quanto previsto dal successivo art. 127, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente i revisori di esercizio e i revisori tecnici ed assimilati che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42. Tali periodi di anzianita' sono ridotti di due anni per gli impiegati dello stesso ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto muniti di diploma di laurea o titolo equipollente. I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente di commutazione, di operatore telefonico superiore e di capo centrale superiore ed assimilate sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli assistenti di commutazione, gli operatori telefonici principali e i capi centrali ed assimilati che abbiano compiuto nella qualifica cinque anni di effettivo servizio. I posti disponibili nelle qualifiche di operatore telefonico principale e capo centrale ed assimilate, salvo quanto previsto dal successivo art. 127, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli operatori telefonici e gli operatori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42. I posti disponibili nelle qualifiche di sorvegliante capo e sorvegliante capo trasporti ed assimilate sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del rispettivo ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. I posti disponibili nelle qualifiche di smistatore principale e di conducente principale ed assimilate sono conferiti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del rispettivo ruolo che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica ((fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42)). Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Art. 127
(Passaggi di ruolo)
Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio e' conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 125 con qualifica di dirigente di commutazione, di operatore telefonico superiore e di capo centrale superiore, ed assimilate, nonche' di assistente di commutazione, di operatore telefonico principale e di capo centrale, ed assimilate, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianita' se in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio. Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di operatore telefonico principale, o assimilata, e' conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 125 e gli operai appresso indicati: a) sorveglianti capo ed assimilati delle tabelle XIV e XV; b) smistatori principali, conducenti principali, smistatori e conducenti ed assimilati delle tabelle XIV e XV, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo; c) capi operai, e operai specializzati; operai qualificati con almeno sei anni di anzianita' nel ruolo; opera comuni con almeno tredici anni di anzianita' nel ruolo i periodi di anzianita' di servizio indicati nelle precedenti lettere b) e c) sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso di diploma di istituti di istruzione secondaria di primo grado. Gli esami del concorso sono a carattere pratico su servizi di istituto. Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo, terzo e quarto, si applicano anche per i passaggi alle qualifiche intermedie rispettivamente dei ruoli di cui alle tabelle X e XIII; il passaggio di ruolo e', peraltro, limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto. L'ammissione ai concorsi per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo di studio e' subordinata al giudizio favorevole della Commissione centrale del personale che, a tal fine, tiene conto della qualita' del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si riferisce il concorso stesso. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16.
Art. 128
(Norme di inquadramento)
Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle D, E, F, G, H, I, M, N, O e P di cui all'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, e' inquadrato nelle qualifiche stabilite dagli articoli 124 (ruoli ad esaurimento) e 125 secondo la corrispondenza appresso specificata: Parte di provvedimento in formato grafico ((1)) Gli impiegati di cui alla tabella E dell'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano una qualifica non superiore a segretario sono inquadrati, nella prima attuazione del presente decreto, nella nuova qualifica di segretario della carriera di concetto del personale degli uffici, a prescindere dalla disponibilita' dei posti. Gli impiegati della predetta carriera che successivamente alle prime promozioni alla qualifica di segretario principale in attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto rivestano tale qualifica o quella di segretario sono inquadrati, con effetto dal 1 luglio 1970, nel limite dei posti disponibili e con l'osservanza del disposto di cui all'art. 134 rispettivamente nella qualifica di dirigente di esercizio e di revisore di esercizio (tabella IX) secondo l'ordine di ruolo nella carriera di provenienza. L'inquadramento di cui al precedente comma e' disposto a domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dello scrutinio relativo alle prime promozioni alla qualifica di segretario principale.
Art. 129
(Inquadramento di operatori telefonici nei ruoli dei dirigenti ed assistenti di commutazione)
Gli impiegati del ruolo di cui alla tabella XII che alla data del 1 luglio 1971 rivestano la qualifica di operatore telefonico superiore, o di operatore telefonico Principale, o assimilate, e abbiano svolto lodevolmente da almeno diciotto mesi mansioni di dirigenza dei servizi di accettazione o di commutazione telefonica possono essere inquadrati nel ruolo di cui alla tabella XI, alle corrispondenti qualifiche di dirigente di commutazione, o assimilata, e di assistente di commutazione, prendendo posto dopo gli impiegati che alla data dello inquadramento gia' rivestano le anzidette qualifiche. L'inquadramento decorre dalla data del relativo provvedimento ed e' disposto, anche in soprannumero, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per il personale, a domanda degli interessati da presentarsi entro novanta giorni dalla data del 1 luglio 1971. Gli impiegati inquadrati nei ruoli dei dirigenti ed assistenti di commutazione conservano le anzianita' di carriera e di qualifica acquisite nei ruoli di provenienza. I soprannumeri risultanti dall'applicazione del presente articolo non possono superare il cinquanta per cento della dotazione organica delle singole qualifiche del ruolo dei dirigenti e degli assistenti di commutazione; nelle corrispondenti qualifiche del ruolo degli operatori telefonici sono lasciati scoperti altrettanti posti. Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di dirigente di commutazione ed assimilata, possono essere utilizzati anche nelle mansioni proprie degli assistenti di commutazione.
Art. 130
(Norme comuni alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 46, 49 e 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernenti variazioni alle piante organiche del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 133 del presente decreto. ((Gli impiegati provenienti dalle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 284 e 240 della carriera di concetto, all'ex coefficiente 211 della carriera esecutiva ed all'ex coefficiente 170 della carriera ausiliaria conservano, nelle rispettive qualifiche di inquadramento, l'anzianita' di servizio complessivamente posseduta nella qualifica di provenienza ed in quelle inferiori dello stesso ruolo. L'attribuzione della classe di stipendio e' regolata dalle norme concernenti il trattamento economico)). Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 402 della carriera di concetto, 284 della carriera esecutiva e 210 della carriera ausiliaria sono ammessi agli scrutini per la promozione alla nuova qualifica superiore della rispettiva tabella di inquadramento al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza. Per gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, erano provvisti di stipendio corrispondente all'ex coefficiente 357, il numero degli anni previsto per il conseguimento della seconda classe di stipendio della nuova qualifica di inquadramento e' ridotto da cinque a tre anni. I concorsi per titoli per la promozione a qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente 284 del personale degli uffici locali saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto siano gia' scaduti i termini per la presentazione delle domande. Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970. I concorsi per esame per la promozione alle qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente 284 del personale degli uffici locali in corso di espletamento saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto le prove scritte siano gia' state iniziate. Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970. Per i concorsi mediante esame per la promozione alle qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente 284 valgono nei confronti dei personali non citati nei due commi precedenti le disposizioni di cui al successivo art. 144. ((L'inquadramento nella qualifica intermedia previsto dall'articolo 118 per i ruoli organici di cui alle tabelle XIV, XV, XVI, XVII XVIII, XIX, XX e XXI, dall'articolo 121 per i ruoli organici di cui alle tabelle XXIII e XXIV e dall'articolo 128 per i ruoli organici di cui alle tabelle XII, XIII, VI, XIV e XV e' disposto, occorrendo, in soprannumero. In corrispondenza di tale soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico)).
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 131
(Carriere per classi di stipendio)
Le carriere che si sviluppano per classi di stipendio, nonche' le relative qualifiche e permanenze, risultano dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica concernente il trattamento economico dei dipendenti dello Stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni.
Art. 132
(Ruoli organici)
Per la prima applicazione del presente decreto, nei ruoli in cui esistono personali in soprannumero nelle qualifiche inferiori a quella terminale le dotazioni organiche risultanti dall'applicazione delle percentuali del dieci e del quarantacinque per cento previste, rispettivamente, per la terza e la seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive, e la percentuale del trenta per cento prevista per la seconda qualifica delle carriere ausiliarie, vengono proporzionalmente aumentate. Tale aumento verra' riassorbito in ragione di un decimo delle vacanze future, a partire dalla qualifica meno elevata. La disposizione del presente comma si applica anche ai ruoli organici la cui dotazione risulta "determinata nei precedenti articoli. Nulla e' innovato per quanto concerne il riassorbimento di eventuali posti in soprannumero diversi da quelli previsti nel precedente comma esistenti in tutte le carriere alla data di entrata in vigore del presente decreto. I contingenti dei coadiutori e coadiutori principali e dei coadiutori dattilografi saranno determinati con i provvedimenti concernenti la revisione dei ruoli organici previsti dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775. Fino all'emanazione dei provvedimenti delegati di cui al precedente comma, la dotazione organica delle singole qualifiche dei ruoli istituiti specificamente per i servizi di dattilografia e' stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: coadiutore superiore, dieci per cento; coadiutore dattilografo, novanta per cento. I contingenti del personale delle carriere esecutive che svolge mansioni di meccanografo sono trasformati in autonomi ruoli organici di coadiutori meccanografi con le modalita' di cui all'ultimo comma del presente articolo. In relazione alla istituzione di tali ruoli sono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli della carriera esecutiva. L'inquadramento del personale nei nuovi ruoli di cui al precedente comma in qualifica e classe di stipendio corrispondenti alla posizione gia' ricoperta, e' disposto con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte nei centri meccanografici istituiti. Le dotazioni organiche dei ruoli del personale ausiliario addetto al servizio degli automezzi non previsti dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite con le norme di attuazione del citato art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775. Con le stesse norme sara' disciplinato il primo inquadramento nei nuovi ruoli dei dipendenti dello Stato, anche di altre carriere e categorie, che esercitino le mansioni di autista e siano provvisti dei prescritti requisiti. Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche, risultanti per ciascun ruolo dall'applicazione del presente decreto ed in questo non riportate, sono specificate in tabelle approvate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.
Art. 133
(Inquadramento nelle nuove qualifiche)
La corrispondenza fra le qualifiche previste dall'ordinamento in vigore anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente decreto e quelle stabilite negli articoli 13, 18, 23 e 29 risulta dall'annessa tabella A. Gli impiegati delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nelle nuove - corrispondenti qualifiche, conservando l'anzianita' e l'ordine di ruolo posseduti nella rispettiva qualifica di provenienza. Resta salvo quanto previsto nei successivi articoli.
Art. 134
(Anzianita' acquisita)
Nei casi di fusione di piu' qualifiche previste dal vecchio ordinamento in una, gli impiegati conservano nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianita' di servizio maturata complessivamente nelle qualifiche soppresse.
Art. 135
(Qualifica ad personam)
Ove le nuove qualifiche riproducano la denominazione prevista dal precedente ordinamento con la omissione della distinzione in classi, o altra analoga, gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno facolta' di continuare ad usare la precedente qualifica.
Art. 136
(Personale di dattilografia e di meccanografia)
Gli impiegati appartenenti ai ruoli istituiti specificamente per compiti di dattilografia, stenodattilografia o meccanografia che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano qualifiche non superiori a quelle corrispondenti all'ex coefficiente 271 assumono la qualifica di coadiutore dattilografo o coadiutore meccanografo ed in tale qualifica conservano l'anzianita' di servizio complessivamente posseduta nella qualifica di provenienza ed in quella immediatamente inferiore. Ai coadiutori dattilografi e' attribuito il parametro di stipendio 120, 133, 163, 183 e 213 previsto per la carriera, a seconda che l'anzianita' complessiva non superi, rispettivamente, gli anni due, sei, otto, tredici o, per il personale comunque in servizio da data non Posteriore al 1 gennaio 1967, rispettivamente due, sei, otto, undici. Ai coadiutori meccanografi e' attribuito il parametro di stipendio 128, 143, 168, 188 e 218 previsto per la carriera a seconda che l'anzianita' complessiva non superi, rispettivamente, gli anni due, sei, otto, tredici o, per il personale comunque in servizio da data non posteriore al 1 gennaio 1967, rispettivamente due, sei, otto, undici. L'anzianita' eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita e' riconosciuta nella classe medesima ai fini del conseguimento degli aumenti periodici di stipendio.
Art. 137
(Concorsi di promozione per titoli)
Salvo quanto previsto dagli articoli successivi, i concorsi per titoli per l'avanzamento in carriera saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto siano gia' scaduti i termini per la presentazione delle domande. Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1 luglio 1970, se piu' favorevole.
Art. 138
(Inquadramento nella qualifica di direttore di sezione in base ad esami espletati o in corso di espletamento)
I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneita' per la promozione alla qualifica di direttore di sezione, ed equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano gia' state iniziate le prove scritte. I vincitori dei concorsi per merito distinto precedentemente espletati, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili, e gli idonei dei concorsi medesimi e degli esami di idoneita' che non abbiano conseguito la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' i vincitori del concorso per merito distinto di cui al precedente comma ed i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o nell'esame di idoneita' saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1 luglio 1970, nella qualifica di direttore di sezione, o equiparate, subito dopo gli impiegati che gia' rivestono tale qualifica, nell'ordine seguente: 1) vincitori dei precedenti concorsi per merito distinto, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili; 2) vincitori del concorso per merito distinto di cui al primo comma; 3) idonei compresi nella graduatoria unica di cui all'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1937, n. 3; 4) idonei dell'esame di idoneita' di cui al primo comma; 5) idonei dei precedenti concorsi per merito distinto non compresi nella graduatoria unica di cui al citato art. 165, qualunque sia l'anzianita' di servizio; 6) idonei del concorso di merito distinto di cui al primo comma, qualunque sia l'anzianita' di servizio. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli esami di avanzamento previsti dall'art. 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Subito dopo gli impiegati di cui ai precedenti secondo e terzo commi sono collocati nella qualifica di direttore di sezione o equiparate, sempre con effetto dal 1 luglio 1970 quelli che hanno superato concorsi o esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni di legge.
Art. 139
(Promozione degli attuali direttori di sezione)
Gli impiegati delle carriere direttive che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di direttore di sezione, o equiparata, o che a tale qualifica perverranno ai sensi del precedente art. 138, sono ammessi allo scrutinio per la promozione a direttore di divisione previsto dall'art. 17, al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica o, se piu' favorevole, al compimento di nove anni e sei mesi di servizio complessivo maturato nella carriera, ridotti ad otto anni e sei mesi per il personale delle carriere direttive tecniche. Si applica il disposto di cui agli articoli 41, primo e secondo comma, e 146. Negli scrutini di promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, agli impiegati di cui al precedente comma e' attribuito un autonomo coefficiente di merito pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili, elevato ad otto centesimi per coloro che hanno conseguito la promozione a direttore di sezione mediante concorso per merito distinto. Un ulteriore autonomo coefficiente pari a cinque centesimi del punteggio e' attribuito ai direttori di sezione, o equiparati, che abbiano superato il concorso speciale per esami di cui all'art. 166, n., del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ma non utilmente collocati in graduatoria. Sino alla data del 31 dicembre 1971, agli impiegati indicati nel precedente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 166 e 167 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni. I posti riservati al concorso speciale per esami comunque non conferiti sono portati in aumento all'aliquota riservata allo scrutinio per merito comparativo.
Art. 140
(Decorrenza delle promozioni a direttore di sezione)
La decorrenza delle promozioni a direttore di sezione prevista dall'ultimo comma dell'art. 15 non puo' comunque essere anteriore alla data del 1 luglio 1970.
Art. 141
(Inquadramento nella qualifica di segretario principale in base ad esami espletati o in corso di espletamento)
I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneita' per la promozione a primo segretario, o qualifiche equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state gia' iniziate le prove scritte. I vincitori dei concorsi per merito distinto precedentemente espletati, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili e gli idonei compresi nella graduatoria unica di cui agli articoli 177 e 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i quali non abbiano conseguito la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' i vincitori del concorso di merito distinto di cui al precedente comma ed i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o nell'esame di idoneita' saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1 luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica di segretario principale o equiparata, subito dopo gli impiegati che gia' rivestono tale qualifica nell'ordine seguente: 1) vincitori dei precedenti concorsi per merito distinto, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili; 2) vincitori del concorso per merito distinto di cui al primo comma; 3) idonei compresi nella graduatoria unica di cui agli articoli 177 e 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3; 4) idonei dell'esame di idoneita' di cui al primo comma; 5) idonei dei precedenti concorsi per merito distinto non compresi nella graduatoria unica di cui ai citati articoli 177 e 165, qualunque sia l'anzianita' di servizio; 6) idonei del concorso di merito distinto di cui al primo comma qualunque sia l'anzianita' di servizio. I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al comma precedente saranno conferiti mediante scrutinio per merito comparativo fra coloro che abbiano superato i concorsi o gli esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni. Nella qualifica iniziale di ciascun ruolo saranno lasciati vacanti tanti posti quanti sono quelli conferiti in soprannumero ai sensi del presente articolo.
Art. 142
(Promozione a segretario principale e a segretario capo)
Nei confronti degli impiegati delle carriere di concetto forniti di laurea o titoli equipollenti, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianita' indicati nell'art. 20 sono ridotti di due anni. Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica di segretario principale, o equiparata (ex coefficiente 402), sono ammessi agli scrutini per la promozione a segretario capo al compimento di tre anni di effettivo complessivo servizio nella qualifica di provenienza e con la seconda classe di stipendio prevista per la nuova qualifica di segretario principale o, se piu' favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio complessivamente prestato nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 402 e 325. Negli scrutini di promozione alla qualifica di segretario capo, o equiparata, e' attribuito agli impiegati di cui al precedente comma un autonomo coefficiente di merito pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la promozione a primo segretario, o equiparato, mediante concorso per merito distinto. I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di segretario capo, o equiparata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno riservati agli impiegati di cui ai precedenti commi secondo e terzo.
Art. 143
(Rientro dal fuori ruolo)
Gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si trovavano in posizione di fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato o enti pubblici hanno facolta' di rientrare, a domanda, nel ruolo di appartenenza. Il provvedimento che dispone il rientro in ruolo e' adottato entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.
Art. 144
(Inquadramento nella qualifica di coadiutore principale in base ad esami espletati o in corso di espletamento)
I concorsi per esami per la promozione a primo archivista, o equiparata, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le prove scritte siano gia' state iniziate. Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati i quali non abbiano ottenuto la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto ed i vincitori e gli idonei del concorso di cui al precedente comma saranno collocati con effetti giuridici ed economici dal 1 luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica di coadiutore principale, subito dopo gli impiegati che gia' rivestono tale qualifica nell'ordine seguente: 1) idonei dei concorsi precedentemente espletati; 2) vincitori del concorso di cui al primo comma; 3) idonei dello stesso concorso. I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al comma precedente saranno conferiti mediante scrutinio per merito comparativo fra coloro che abbiano superato i concorsi o gli esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni. Nella qualifica iniziale di ciascun ruolo saranno lasciati vacanti tanti posti quanti sono quelli conferiti in soprannumero ai sensi del presente articolo.
Art. 145
(Promozione a coadiutore superiore degli attuali archivisti capi)
Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in, vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di archivista capo, o equiparata, sono ammessi agli scrutini per la promozione a coadiutore superiore al compimento di tre anni di effettivo complessivo servizio nella qualifica di provenienza e con la seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di coadiutore principale, o equiparata, o, se piu' favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio prestato complessivamente nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 271 e 229. Negli scrutini di promozione alla qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, e' attribuito agli impiegati di cui al precedente comma un autonomo coefficiente di merito, pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la promozione a primo archivista, o equiparato, mediante concorso per esami. I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno riservati agli impiegati di cui ai precedenti commi.
Art. 146
(Anzianita' acquisita in carriera inferiore)
Ai fini della valutazione di anzianita' prevista dall'articolo 41, primo comma, non si tiene conto del servizio prestato con qualifica inferiore a segretario aggiunto o archivista dal personale che si sia avvalso della disposizione prevista dal quarto comma, rispettivamente, degli articoli 161 e 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 147
(Carriere speciali)
Sono soppresse le carriere speciali disciplinate nella parte seconda titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, nonche' quelle del personale delle cancellerie e segretarie giudiziarie di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e la carriera mista direttiva e di concetto del personale di segreteria del Consiglio di Stato di cui alla legge 10 aprile 1964, n. 193. In sostituzione dei ruoli organici delle carriere direttive soppresse ai sensi del primo comma sono istituiti i ruoli organici di carriere direttive ordinarie di pari consistenza. La qualifica iniziale delle attuali carriere direttive speciali e' equiparata a quella di consigliere. Fino a quando non sara' data attuazione al disposto di cui al successivo quinto comma, sono istituiti, in sostituzione dei ruoli organici delle carriere di concetto soppresse ai sensi del primo comma, ruoli organici di carriere di concetto ordinarie e continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti l'esercizio delle attribuzioni affidate al personale delle soppresse carriere speciali ivi comprese quelle di cui all'art. 267 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed agli articoli 4 e 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive modificazioni ed integrazioni. Si osservano le disposizioni di cui ai precedenti articoli relative alla struttura dei ruoli organici ed all'avanzamento previsto per le corrispondenti carriere amministrative. Si fara' luogo, in attuazione dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni, ad un'analisi globale del livello delle funzioni di ciascuna carriera speciale, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative per stabilire se i tronconi di concetto debbano essere inseriti nella corrispondente carriera direttiva, provvedendo alle conseguenti variazioni delle relative dotazioni organiche. Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di direttore di seconda classe, ed equiparate, sono ammessi allo scrutinio per la promozione a direttore di prima classe, o equiparate, al compimento di tre anni di servizio nella qualifica di direttore di seconda classe, o equiparate, o se piu' favorevole al compimento di nove anni e sei mesi di servizio complessivo maturato nella carriera direttiva. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21 e' sospesa fino all'emanazione dei provvedimenti di revisione dei relativi ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque non oltre la data del 6 giugno 1972. Per gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica di vice direttore, o equiparate, e per quelli che tale qualifica conseguiranno ai sensi dei successivi commi, l'anzianita' minima di servizio prevista dal primo comma dell'art. 15 e' ridotta ad un anno per gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di vice direttore o equiparata, ed a due anni per quelli che a tale qualifica perverranno successivamente. I concorsi per la nomina alla qualifica di vice direttore, o equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto siano gia' state iniziate le prove scritte. Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati e quelli dei concorsi di cui al precedente comma saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1 luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera direttiva ex speciale o equiparata, subito, dopo i vincitori di questi ultimi concorsi, nell'ordine delle rispettive graduatorie. Tutti i posti disponibili fino al 30 giugno 1978 nelle carriere direttive ex speciali sono riservati agli impiegati in servizio, alla data del 1 luglio 1970, nei corrispondenti tronconi di concetto. Essi conseguono la nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva mediante esame colloquio sui servizi d'istituto. L'anzianita' minima prescritta per l'ammissione all'esame colloquio e' stabilita in otto anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, ridotti a quattro per gli impiegati in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente. Restano salve le speciali disposizioni che prevedono, in via transitoria, la nomina a vice direttore, o qualifica equiparata, mediante scrutinio per merito comparativo. Agli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano da meno di un anno la qualifica di vice direttore, o equiparata, ed a quelli che a tale qualifica perverranno ai sensi dei precedenti commi e' attribuita la seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di consigliere delle carriere direttive. L'accantonamento dei posti ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge 7 luglio 1959, n. 469 ed analoghe disposizioni, permane nella qualifica iniziale della carriera di concetto. I posti lasciati liberi dal personale delle carriere direttive ex speciali collocato a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale delle carriere di concetto. ((2))
Art. 148
(Concorsi per passaggio di carriera)
Fino all'assorbimento del soprannumero eventualmente formatosi nella qualifica iniziale in conseguenza della ristrutturazione dei ruoli organici prevista dal presente decreto o gia' esistenti in corrispondenza di vacanze in qualifiche superiori dello stesso ruolo, i posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 sono ridotti proporzionalmente in modo che non si determinino eccedenze alla dotazione complessiva del ruolo organico. Gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica dati primo segretario e di primo archivista, o equiparate, sono ammessi ai concorsi di cui agli articoli 16 e 21 anche a prescindere da qualsiasi anzianita' nelle nuove qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale purche' abbiano compiuto tredici anni di effettivo complessivo servizio nella carriera.
Art. 149
(Decorrenza delle promozioni)
Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni conferite successivamente al 1 luglio 1970, e nella prima applicazione del presente decreto, sono riportati alla predetta data del 1 luglio 1970 o a quella successiva in cui gli interessati abbiano maturato la prescritta anzianita', fermo restando l'ordine di ruolo. Agli scrutini di promozione tenuti nella prima applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalita' relative agli scrutini effettuati ora per allora, sono ammessi gli impiegati in possesso dei prescritti requisiti alla data del 30 giugno 1970. Le disposizioni dei precedenti commi non concernono le promozioni alle qualifiche di direttore di divisione o equiparate, e superiori, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' quelle del personale delle carriere di concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio indicate nel capo V. Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni del personale delle carriere di concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio indicate nel predetto capo V, ove i relativi scrutini siano tenuti, nella prima applicazione del presente decreto, successivamente al 1 gennaio 1971, sono riportati a quest'ultima data.
Art. 150
(Concorsi per la nomina in ruolo e per i passaggi di carriera)
I provvedimenti di cui agli articoli 3 e 7 dovranno essere emanati entro il 30 giugno
1971.Sino a quando essi non entreranno in vigore e in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi per i concorsi di ammissione in carriera le precedenti disposizioni. Sono fatti salvi i concorsi gia' indetti e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato pubblicato il diario delle prove scritte. Nella, prima applicazione del presente decreto i concorsi per i passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 per i posti disponibili dal 1 luglio al 31 dicembre 1970 sono indetti entro il mese di settembre del 1971 ferma restando al 1 gennaio 1971 la decorrenza degli effetti giuridici ed economici delle nomine. Ai fini del computo dei posti da attribuire mediante concorso di passaggio di carriera non si tiene conto di quelli conferiti mediante promozione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la determinazione dell'aliquota dei posti di cui all'art. 16 si computano anche i posti messi a concorso nell'anno 1970 per l'accesso alla qualifica iniziale delle carriere direttive. I posti cosi' determinati saranno messi a concorso per il passaggio di carriera degli impiegati di concetto, fino pero' alla concorrenza dei posti effettivamente disponibili al 31 dicembre 1970.
Art. 151
Applicabilit
Il presente decreto si applica agli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ferme restando le speciali disposizioni, non espressamente modificate dai precedenti articoli, che contemplano, anche transitoriamente, una disciplina dell'ammissione e della progressione in carriera diversa da quella generale stabilita dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni. Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale delle varie carriere iscritto in ruoli ad esaurimento. Esse non concernono il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 e quello direttivo e docente della Scuola di ogni ordine e grado.
Art. 152
(Incarichi speciali)
L'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Art. 380 (Conferimento di speciali incarichi). - Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio e la soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori universitari ed a membri degli organi consultivi istituiti presso le amministrazioni centrali. In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedono la particolare competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta. Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro interessato, sentito il consiglio di amministrazione, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Complessivamente non Possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse. Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando e' tenuto a dichiarare per iscritto, sotto la personale responsabilita', che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato il compenso globale da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. Il compenso dovra' essere corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito".
Art. 153
(Data di entrata in vigore)
Oltre le disposizioni espressamente abrogate dal presente decreto, devono intendersi abrogate quelle con esso incompatibili. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970, salvo quanto disposto dai successivi commi. Ferma restando alla predetta data del 1 luglio 1970 la decorrenza delle modifiche conseguenti alla fusione di piu' qualifiche in una, le nuove dotazioni organiche previste per le carriere inferiori a quella direttiva delle Aziende autonome indicate nel capo V hanno effetto dal 1 gennaio 1971. Le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 hanno effetto dal 1 gennaio 1973, salvo per quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal citato art. 38.
SARAGAT COLOMBO - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 86. - CARUSO
Tabelle
TABELLA A Tabella di corrispondenza tra le qualifiche tipiche previste dal presente decreto e quelle previste dalle disposizioni anteriormente vigenti. Qualifiche di inquadramento Qualifiche di provenienza --- --- CARRIERA DIRETTIVA Direttore generale . . . . . . . . . . . . . .Direttore generale Ispettore generale . . . . . . . . . . . . . .Ispettore generale Direttore di divisione . . . . . . . . . . . .Direttore di divisione Direttore di sezione . . . . . . . . . . . . .Direttore di sezione / Consigliere di 1ª classe Consigliere. . . . . . . . . . . . . < Consigliere di 2ª classe \ Consigliere di 3ª classe CARRIERA DI CONCETTO Segretario capo e perito capo Segretario capo Segretario principale e perito / Segretario principale principale < Primo segretario \ / Segretario Segretario e perito. . . . . . . . . .< Segretario aggiunto \ Vice segretario Qualifiche di inquadramento Qualifiche di provenienza --- --- CARRIERA ESECUTIVA Coadiutore superiore . . . . . . . . . . . Archivista superiore / Archivista capo Coadiutore principale. . . . . . . . .< Primo archivista \ / Archivista Coadiutore. . . . . . . . . . . . . . < Applicato \ Applicato aggiunto CARRIERA AUSILIARIA Commesso capo, agente tecnico \ Commesso capo capo e capo autorimessa / Commesso e agente tecnico capo / Usciere capo e agente tecnico Commesso, agente tecnico e < Usciere autista \ Inserviente Quadri concernenti il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato QUADRO N. 1 PERSONALE DIRETTIVO Direttore centrale di 1ª classe Direttore compartimentale di 1ª classe Direttore centrale Direttore compartimentale Ispettore capo superiore Ispettore capo Ispettore principale Ispettore QUADRO N. 2 PERSONALE DEGLI UFFICI Tabella A - Personale di concetto Tabella B - Personale esecutivo Tabella C - Personale ausiliario Tabella A PERSONALE DI CONCETTO Segretario superiore di 1ª classe Segretario tecnico superiore di 1ª classe Disegnatore superiore di 1ª classe Revisore superiore di 1ª classe Segretario superiore Segretario tecnico superiore Disegnatore superiore Revisore superiore Segretario Segretario tecnico Disegnatore Revisore capo a.p. Revisore principale a.p. Tabella B PERSONALE ESECUTIVO Applicato capo Applicato stenodattilografo capo Applicato tecnico capo Tecnico capo di radiologia Infermiere capo Applicato Applicato stenodattilografo Applicato tecnico Tecnico di radiologia Infermiere Tabella C PERSONALE AUSILIARIO Commesso capo Commesso Infermiere di 1ª classe a.p. Infermiere a.p. QUADRO N. 3 PERSONALE DELL'ESERCIZIO Tabella A - Dirigenti delle stazioni Tabella B - Personale esecutivo delle stazioni Tabella C - Gestori ed ausiliari Tabella D - Dirigenti dei depositi personale viaggiante e controllori viaggianti Tabella E - Personale dei treni: dirigente ed esecutivo Tabella F - Dirigente dei depositi locomotive Tabella G - Personale di macchina: dirigente ed esecutivo Tabella H - Dirigenti della linea Tabella I - Personale esecutivo della linea Tabella L - Personale di vigilanza Tabella M - Dirigenti tecnici Tabella N - Operai, verificatori e tecnici I.E. Tabella O - Autisti Tabella P - Manovali Tabella Q - Ufficiali delle navi traghetto Tabella R - Personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto Tabella A DIRIGENTI DELLE STAZIONI Movimentisti: Capo stazione sovrintendente Capo stazione superiore Capo stazione Gestionisti: Capo gestione sovrintendente Capo gestione superiore Capo gestione Tabella B PERSONALE ESECUTIVO DELLE STAZIONI Assistente capo di stazione Assistente di stazione Ausiliario di stazione Manovratori: Manovratore capo Primo manovratore Manovratore Deviatori: Deviatore capo Primo deviatore Deviatore Tabella C GESTORI ED AUSILIARI Gestori: Gestore capo Gestore di 1ª classe Gestore Ausiliari: Ausiliario di fermata Tabella D DIRIGENTI DEI DEPOSITI PERSONALE VIAGGIANTE Capo personale viaggiante sovrintendente Capo personale viaggiante superiore Capo personale viaggiante CONTROLLORI VIAGGIANTI Controllore viaggiante sovrintendente Controllore viaggiante superiore Controllore viaggiante Tabella E PERSONALE DEI TRENI Dirigenti dei treni: Capo treno Esecutivo: Conduttore Assistente viaggiante Ausiliario viaggiante Tabella F DIRIGENTI DEI DEPOSITI LOCOMOTIVE Capo deposito sovrintendente Capo deposito superiore Capo deposito Tabella G PERSONALE DI MACCHINA Dirigenti di macchina: Macchinista Esecutivo: Macchinista TM. Aiuto macchinista Aiuto macchinista T.M. Tabella H DIRIGENTI DELLA LINEA Capo tecnico superiore della linea Capo tecnico della linea Tabella I PERSONALE ESECUTIVO DELLA LINEA Operaio specializzato dell'armamento Operaio dell'armamento Tabella L PERSONALE DI VIGILANZA Guardiano di 1ª classe Guardiano Tabella M DIRIGENTI TECNICI Capo tecnico sovrintendente Capo tecnico superiore Capo tecnico Tabella N OPERAI VERIFICATORI E TECNICI I.E. Tecnico I.E. Verificatore Operaio specializzato Operaio qualificato Tabella O AUTISTI Autista Tabella P MANOVALI Capo squadra manovali Manovale specializzato Ausiliario di magazzino Manovale Tabella Q UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO ((Comandante; Direttore di macchina; Primo ufficiale navale; Primo ufficiale di macchina; Primo ufficiale marconista; Ufficiale navale; Ufficiale di macchina; Ufficiale marconista.)) Tabella R PERSONALE ESECUTIVO DI COPERTA E DI MACCHINA DELLE NAVI TRAGHETTO Coperta: Nostromo () Carpentiere () Marinaio Macchina: Capo motorista () Capo elettricista () Motorista () Elettricista () Ingrassatore Carbonaio -------------- (*) Il personale che riveste le qualifiche contrassegnate da asterisco e' considerato sottufficiale. (8) QUADRO N. 4 QUALIFICHE INIZIALI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE IN PROVA PERSONALE DIRETTIVO Ispettore PERSONALE DEGLI UFFICI di concetto: Segretario Segretario tecnico Disegnatore esecutivo: Applicato Applicato stenodattilografo Applicato tecnico Tecnico di radiologia Infermiere ausiliario: Commesso PERSONALE DELL'ESERCIZIO Dirigenti delle stazioni: Capo stazione Capo gestione Dirigenti dei depositi locomotive: Capo deposito Dirigenti della linea: Capo tecnico della linea Dirigenti tecnici: Capo tecnico Ufficiali delle navi traghetto: Ufficiale navale Ufficiale di macchina ((Ufficiale marconista)) Personale esecutivo delle stazioni: Assistente di stazione Manovratore Gestori e ausiliari: Gestore Ausiliario di fermata Personale dei treni: Conduttore Personale di macchina: Aiuto macchinista Personale esecutivo della linea: Operaio dell'armamento Personale di vigilanza: Guardiano Operai, verificatori e tecnici I.E.: Operaio qualificato Manovali: Manovale Personale esecutivo delle navi traghetto di coperta: Carpentiere Marinaio di macchinista: Motorista Elettricista Carbonaio (8) QUADRO N. 5 AUTORITA' COMPETENTI A COMPILARE I RAPPORTI INFORMATIVI, AD ATTRIBUIRE LE QUALIFICAZIONI E A DECIDERE SUI RELATIVI RICORSI Parte di provvedimento in formato grafico QUADRO N. 6 ORDINAMENTO DELLE PROMOZIONI Parte di provvedimento in formato grafico (6) (7) (8) ((9)) QUADRO N. 7 QUALIFICHE CUI SI ACCEDE PER CONCORSO INTERNO PER ESAMI CON GRADUATORIE DI PROMOVIBILITA' AD ESAURIMENTO Parte di provvedimento in formato grafico (8) QUADRO N. 8 AUTORITA' COMPETENTI Parte di provvedimento in formato grafico QUADRO N. 9 LIMITI DI ETA' E DI SERVIZIO PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO Parte di provvedimento in formato grafico (6a) (8) ((9)) QUADRO N. 10 QUADRO DI EQUIPARAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
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