DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1079

Type DPR
Publication 1970-12-28
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e per la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Le tabelle degli stipendi, paghe o retribuzioni allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sono sostituite, con effetto dal 1 luglio 1970, dalla tabella unica allegata al presente decreto. I nuovi stipendi, paghe o retribuzioni si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti categorie, gradi e qualifiche, o delle singole classi di stipendio. Nei casi in cui per una stessa qualifica siano previste piu' classi di stipendio, le classi successive alla prima sono attribuite, con decorrenza giuridica ed economica, dalla data di compimento dei periodi di servizio senza demerito, indicati nella tabella unica, adottando le procedure previste per il conferimento degli aumenti biennali. Gli stipendi, paghe o retribuzioni di cui ai precedenti commi sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50% della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, nella stessa categoria, grado, qualifica, o classe di stipendio. In caso di promozione, o di conferimento in una stessa qualifica della classe successiva, al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione, sono attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione, d'importo immediatamente superiore a quello in godimento. La disposizione di cui al precedente comma si applica agli operai dello Stato nei casi di nomina a categoria superiore o a capo operaio. Rimangono in vigore le norme di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, con le modifiche disposte dal presente decreto.

Art. 2

Nella prima applicazione del presente decreto al personale cui competa una qualifica derivata dalla soppressione di due o piu' qualifiche in vigore al 30 giugno 1970, e' attribuita, nella nuova posizione, la prima, la seconda o una delle successive classi di stipendi secondo che l'interessato provenga rispettivamente dalla prima, dalla seconda o da una delle successive qualifiche soppresse, considerate nell'ordine di progressione in carriera, conservando l'anzianita' e aumenti biennali di stipendio maturati nella qualifica di provenienza, o, se piu' favorevole, e' attribuita alla classe corrispondente all'anzianita' complessivamente maturata nelle qualifiche soppresse. In questo secondo caso l'anzianita' eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita e' riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali suddetti. Nel caso, invece, che la nuova qualifica riproduca o sostituisca una soltanto di quelle esistenti al 30 giugno 1970, riportando piu' classi in luogo dell'unico stipendio previsto alla data predetta, e' attribuita la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianita' di qualifica. L'anzianita' eccedente, rispetto a quelli complessivamente richiesta per la classe conferita, e' riconosciuta nella classe medesima. Se piu' favorevole e' pero' dovuto lo stipendio derivante dal conferimento della prima classe, con la valutazione degli aumenti periodici in godimento, e dalla contemporanea graduale attribuzione delle classi superiori, sino a quella effettivamente spettante, applicando per ciascuna di esse, dopo la prima, il quinto comma del precedente art. 1. Al personale direttivo con la qualifica di consigliere o equiparata sono attribuiti, rispettivamente: a) il parametro e la qualifica di direttore di sezione o equiparata, se in possesso delle anzianita' previste dall'art. 15 delle norme sul riordinamento delle carriere e, per i vice direttori delle soppresse carriere speciali, se in possesso di almeno un anno di anzianita' nella qualifica. L'anzianita' eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta, e' conservata nella qualifica medesima agli effetti degli aumenti biennali di stipendio; b) il parametro della seconda classe di stipendio indicato nella allegata tabella unica, se in possesso di una anzianita' non inferiore a sei mesi. La eccedenza di anzianita' oltre i sei mesi e' conservata a tutti gli effetti. Per il personale delle carriere di concetto ed esecutive in servizio al 1 gennaio 1967, il periodo di anzianita' richiesto per il conseguimento della seconda classe di stipendio nelle qualifiche di segretario principale e coadiutore principale, o equiparate, e' ridotto a tre anni con esclusione del personale appartenente all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e di quello indicato nel successivo comma. Per il personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in servizio al 1 gennaio 1967, appartenente alle carriere di concetto ed esecutive degli uffici e per il personale dell'esercizio il periodo di anzianita' richiesto per il conseguimento della seconda classe di stipendio nella qualifica immediatamente superiore a quella iniziale e' ridotto a quattro anni.

Art. 3

Al personale che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata o che a tale qualifica pervenga dopo aver superato i concorsi o gli esami previsti dal precedente ordinamento, e' riconosciuta nella qualifica stessa, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianita' complessiva di carriera, compreso il periodo gia' valutato a norma degli articoli 164, quinto comma, e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di analoghe disposizioni, eccedente i periodi previsti per il conseguimento della qualifica stessa. Al personale direttivo delle soppresse carriere specialistiche al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di direttore di II classe o equiparata e' riconosciuta nella qualifica, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianita' di carriera direttiva, ridotta di un anno. Al personale direttivo in servizio al 30 giugno 1970 che a tale data gia' rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata o che, pur non avendo ancora conseguito alla data medesima la promozione, abbia superato i concorsi o gli esami per il conseguimento di detta qualifica, previsti dal precedente ordinamento, sono attribuiti, con effetto dal 1 luglio 1970, tre aumenti biennali di stipendio, in aggiunta a quelli spettanti in applicazione dei commi precedenti.

Art. 4

A favore del personale a pieno impiego, qualora la differenza tra lo stipendio spettante dal 1 luglio 1970 e quello precedentemente fruito, considerati nella misura integrale anche in caso di stipendio ridotto per particolari posizioni di fatto, non raggiunga le lire 10.000 mensili lorde o le lire 8.500 nette, sono attribuiti, con effetto dalla stessa data, gli aumenti biennali di stipendio strettamente necessari per assicurare detti importi.

Art. 5

Al personale delle carriere di concetto che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di segretario capo o equiparata (ex coefficiente 500) sono attribuiti nella qualifica due aumenti periodici di stipendio non riassorbibili, con effetto dal 1 luglio 1970.

Art. 6

Al personale delle carriere esecutive che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica corrispondente all'ex coefficiente di stipendio 325 e' attribuito nella nuova qualifica di coadiutore superiore o equiparata un aumento periodico di stipendio non riassorbibile, con effetto dal 1 luglio 1970.

Art. 7

Per le qualifiche non contemplate nell'allegata tabella unica valgono i nuovi parametri e stipendi previsti per le posizioni economicamente assimilabili, avuto riguardo alla carriera ed all'ex coefficiente di stipendio o allo stipendio, paga o retribuzione in vigore al 30 giugno 1970. Ai fini dell'applicazione delle norme nelle quali si fa riferimento a qualifiche soppresse in attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, si ha riguardo alle nuove corrispondenti qualifiche o classi di stipendio.

Art. 8

Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto: sui relativi aumenti periodici; sui compensi per lavoro straordinario; sui cottimi e sui soprassoldi; sulla tredicesima mensilita'; sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento; sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe; sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto. Non hanno effetto, salvo il disposto dei successivi articoli, sulle indennita', assegni o compensi comunque denominati, commisurati allo stipendio, alla paga o alla retribuzione, o il cui limite massimo e' rapportato ad un'aliquota dello stipendio, paga o retribuzione. Ai fini di quanto disposto nel primo comma e' autorizzato l'aggiornamento della spesa prevista nell'art. 3, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni. Per le cessazioni dal servizio decorrenti da data anteriore al 1 settembre 1971, la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si effettua sulla base degli stipendi, delle paghe o delle retribuzioni e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore al 1 marzo 1968. Gli stessi stipendi, paghe o retribuzioni, ridotti del 10%, si considerano ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale e' dovuto il trattamento economico di sfollamento.

Art. 9

Il primo ed il secondo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sono sostituiti dai seguenti: "Per la determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo del personale statale in attivita' di servizio, da assoggettare alle ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare si considerano per ogni funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio la paga o lo stipendio inizialmente spettanti e la corrispondente tredicesima mensilita' al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali. L'incremento, per aumenti periodici, del trattamento economico di cui al precedente comma, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, e' soggetto per ogni funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio, alle stesse aliquote di ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare gravanti sull'ultimo scaglione del corrispondente trattamento economico iniziale determinato in applicazione del precedente comma".

Art. 10

Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compresi l'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e gli altri assegni analoghi che, dal 1 luglio 1970, per effetto del presente decreto, siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle applicate al 30 giugno 1970, sono maggiorate, con decorrenza dal 1 luglio 1970, dell'8,13 del 2,78 e del 2,86 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8, del 10 o del 12 per cento. Negli stessi casi, le indennita' relative a missioni o trasferimenti di sede di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291, e le altre analoghe indennita' assoggettate a ritenute erariali limitatamente al 40 per cento del loro importo, sono invece, maggiorate, rispettivamente, del 3,02, dell'1,02 e dell'1,03 per cento. Sui nuovi importi lordi risultanti dall'applicazione del precedente comma opera l'arrotondamento per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere a dieci centesimi di lira per quelle orarie.

Art. 11

Con effetto dal 1 luglio 1970, al personale al quale, in applicazione del presente decreto, competa dalla stessa data uno stipendio o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse ancora trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a quella rivestita o nella qualifica o grado iniziale della carriera di appartenenza, sono attribuiti ((, a domanda,)) gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione pari o immediatamente superiori a questi ultimi. Per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si osservano i criteri previsti dallo art. 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304. Il trattamento di cui al primo comma si applica, con riferimento alla categoria in precedenza rivestita, agli operai che abbiano conseguito la nomina a capo operaio o il passaggio a categoria superiore ovvero siano transitati dalla categoria di operaio a quella di impiegato.

Art. 12

L'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, di paga o di retribuzione, e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti per effetto della sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni prevista dal precedente art. 1. Resta fermo il disposto dell'art. 3, quarto comma, e dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, salvo l'osservanza di quanto disposto nel precedente art. 4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N.537)) Con effetto dal 1 luglio 1970, l'importo ancora in godimento dell'assegno personale previsto dalle norme richiamate nel precedente comma, e' riassorbito soltanto per l'attribuzione di successive classi di stipendio, per promozione o per passaggio di carriere ed e' considerato, negli stessi casi, in aggiunta allo stipendio, ai fini di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 1 e dal precedente comma del presente articolo.

Art. 13

Ferma restando la disciplina prevista dalla legge 28 luglio 1961, n. 722, relativa alla determinazione delle competenze al personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), il Ministro per il tesoro e autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, i vigenti rapporti di ragguaglio entro gli stessi limiti di cui l'art. 2 della legge medesima, con effetto dal 1 luglio 1970 e separatamente per stipendio e quote di aggiunti di famiglia. E' abrogato l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Art. 14

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.