DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1080
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Vista la legge 24 maggio 1951, n. 392;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
Ai fini della determinazione del trattamento economico previsto dall'art. 16-ter della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, lo stipendio annuo onnicomprensivo spettante, in misura definitiva, ai funzionari direttivi aventi qualifica di direttore generale o equiparata e' fissato, in considerazione dell'orario complessivo di lavoro, nonche' delle responsabilita' inerenti alla funzione esercitata, in lire 10.200.000.
Art. 2
E' fatto divieto di corrispondere al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, anche se fuori ruolo, indennita', proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica, salvo che abbiano carattere di generalita' per tutti gli impiegati civili dello Stato ovvero dipendano da effettive prestazioni di lavoro, consentite dalle norme vigenti, le quali non costituiscano esplicazione delle funzioni proprie dell'ordine o istituto di appartenenza. L'importo delle indennita', dei proventi o dei compensi dei quali e' vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, societa', aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli direttamente in conto entrate al Tesoro.
Art. 3
La tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 756, e' sostituita, con effetto dal 1 luglio 1970, da quella allegata al presente decreto. Gli aumenti periodici, gia' maturati nella funzione o qualifica di appartenenza, sono computati sulla base del nuovo stipendio. Entro i limiti dei miglioramenti economici acquisiti in attuazione del primo comma, il personale predetto dovra' rimborsare ratealmente alle amministrazioni, enti, aziende e societa' interessati l'importo delle indennita', dei proventi e dei compensi non piu' dovuti in base al disposto dell'art. 2, eventualmente gia' riscossi per prestazioni effettuate dopo il 1 luglio 1970. Il numero e l'ammontare delle rate saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1979, N.97)).
Art. 4
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli hanno effetto: sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di buonuscita; sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; sull'assegno alimentare. Ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere computati gli stipendi e gli altri emolumenti pensionabili spettanti al 30 giugno 1970.
Art. 5
Con effetto dal 1 luglio 1970 sono soppresse: le indennita' per spese di rappresentanza e per funzioni speciali di cui alle tabelle B e C e alla lettera B della tabella D annesse alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni; l'indennita' mensile di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 156 e l'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni; le altre norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Per il personale, di cui all'art. 10, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, in servizio al 30 giugno 1970, resta fermo anche il trattamento previsto dall'art. 2 lettera D della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e dall'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. ((2))
Art. 6
Con effetto dal 1 luglio 1970, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, al quale compete dalla stessa data uno stipendio di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse ancora trovato nella qualifica o funzione immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quest'ultimo.
Art. 7
La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto fa carico alle somme autorizzate con l'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito con l'articolo 19 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, considerate per gli anni 1970 e 1971 nei fondi di cui ai capitoli n. 3523 e n. 3528 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, per gli anni 1970 e 1971, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio
SARAGAT COLOMBO - REALE - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 85. - GRECO
Tabella
Tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato. MAGISTRATURA ORDINARIA
FUNZIONI
Stipendio annuo lordo dal 1 luglio 1970
MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO
FUNZIONI
Stipendio annuo lordo dal 1 luglio 1970
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