LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1083

Type Legge
Publication 1970-12-18
Ultimo aggiornamento 1971-01-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico L'anzianità di laurea e gli anni di servizio prestati, dopo il conseguimento della prima laurea, nei laboratori di analisi di ospedali o di istituti universitari, da parte di laureati in scienze biologiche, in chimica, in farmacia, in chimica-farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, che abbiano successivamente conseguito la laurea e l'abilitazione in medicina e chirurgia, debbono essere considerati validi per l'ammissione agli esami nazionali di idoneità a primario e all'esame regionale di idoneità ad aiuto del servizio di analisi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE

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