LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1089

Type Legge
Publication 1970-12-18
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la perdita o la sospensione del diritto al conseguimento o al godimento della pensione, assegno o indennità di guerra a seguito di condanna penale. Sono, altresì, abrogate le disposizioni che contemplano la riduzione dei trattamenti pensionistici di guerra per i motivi di cui al precedente comma.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.