LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1089
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la perdita o la sospensione del diritto al conseguimento o al godimento della pensione, assegno o indennità di guerra a seguito di condanna penale. Sono, altresì, abrogate le disposizioni che contemplano la riduzione dei trattamenti pensionistici di guerra per i motivi di cui al precedente comma.
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