LEGGE 10 maggio 1970, n. 1093
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 68 della Convenzione stessa.
SARAGAT RUMOR - MORO - RESTIVO - PRETI - COLOMBO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convention
Convention on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra i quali i testi inglese e francese, qui sopra riportati. Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati PREAMBOLO Gli Stati Contraenti, Considerando la necessita' della cooperazione internazionale per lo sviluppo economico ed il ruolo svolto in tale campo dagli investimenti privati internazionali; Avendo presente che in relazione a tali investimenti possono insorgere controversie tra gli Stati Contraenti ed i cittadini di altri Stati Contraenti; Riconoscendo che, mentre tali controversie dovrebbero normalmente formare oggetto di procedimenti legali nazionali, in taluni casi il regolamento di dette controversie mediante metodi internazionali puo' essere opportuno; Ammettendo una particolare importanza alla creazione di meccanismi per la conciliazione e l'arbitrato internazionale ai quali gli Stati Contraenti ed i cittadini di altri Stati Contraenti possano, se lo desiderano, sottoporre le loro controversie; Desiderando istituire questi meccanismi sotto gli auspici della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo; Riconoscendo che il mutuo consenso delle parti di sottoporre le proprie controversie alla conciliazione o all'arbitrato mediante ricorso agli anzidetti meccanismi, costituisce un accordo avente forza obbligatoria che esige in particolare che ogni raccomandazione dei conciliatori sia presa in debita considerazione e che ogni sentenza arbitrale sia eseguita; Dichiarando che nessuno Stato Contraente, per il solo fatto di aver ratificato, accettato o approvato la presente Convenzione e senza suo consenso, sara' ritenuto in alcun caso obbligato a sottoporre una qualsiasi controversia alla conciliazione o all'arbitrato, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 (1) In virtu' della presente Convenzione e' istituito il Centro Internazionale per la risoluzione delle controversie relative a investimenti (in seguito denominato il Centro). (2) Scopo del Centro e' di mettere a disposizione i mezzi per la conciliazione e l'arbitrato per regolare le controversie relative a investimenti insorte tra Stati Contraenti e cittadini di altri Stati Contraenti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 La sede del Centro e' quella della sede centrale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (in seguito denominata la Banca). La sede puo' essere trasferita altrove su decisione del Consiglio di amministrazione, presa a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Il Centro si compone del Consiglio di amministrazione e di un Segretario e tiene una lista di conciliatori e una lista di arbitri.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 (1) Il Consiglio d'amministrazione e' composto di un rappresentante di ciascuno Stato Contraente. Un sostituto puo' agire in qualita' di rappresentante nel caso di assenza del titolare da una riunione o di sua impossibilita' di agire. (2) Salvo diversa designazione, il governatore e il sostituto-governatore della Banca, nominati dallo Stato Contraente, esercitano di diritto le funzioni rispettive di rappresentante e di sostituto.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Il Presidente della Banca e' di diritto Presidente del Consiglio di amministrazione (in seguito denominato il Presidente) senza avere diritto di voto. Se egli e' assente o impedito o se la presidenza della Banca e' vacante, la persona che lo sostituisce alla Banca esercita le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 (1) Senza pregiudizio dei poteri e delle funzioni attribuitigli dalle altre disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio d'amministrazione: (a) adotta il regolamento amministrativo ed il regolamento finanziario del Centro; (b) adotta il regolamento di procedura relativo alla presentazione delle domande di conciliazione e di arbitrato; (c) adotta i regolamenti di procedura relativi ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato (in seguito denominati Regolamento di conciliazione e Regolamento di arbitrato); (d) approva gli accordi con la Banca relativi alla utilizzazione dei locali e dei servizi amministrativi della Banca stessa; (e) stabilisce le condizioni d'impiego del Segretario Generale e dei Segretari Generali aggiunti; (f) adotta il bilancio annuale delle entrate e delle spese del Centro; (g) approva il rapporto annuale sull'attivita' del Centro. Le decisioni di cui alle lettere (a), (b), (c) e (f) di cui sopra, sono prese a maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio d'amministrazione. (2) Il Consiglio d'amministrazione puo' istituire i comitati che esso reputa necessari. (3) Il Consiglio d'amministrazione esercita egualmente ogni altra funzione che esso considera necessaria ai fini dell'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 (1) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce una volta all'anno ed ogniqualvolta sia cosi' deciso dal Consiglio stesso, nonche' quando il Presidente o il Segretario Generale, a seguito di richiesta di almeno cinque membri del Consiglio, abbiano provveduto a convocarlo. (2) Ciascun membro del Consiglio d'amministrazione dispone di un voto e, salvo le eccezioni previste dalla presente Convenzione, ogni questione sottoposta al Consiglio e' decisa a maggioranza dei voti espressi. (3) In tutte le sessioni del Consiglio d'amministrazione il quorum e' costituito dalla meta' piu' uno dei suoi membri. (4) Il Consiglio d'amministrazione puo' adottare, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, una procedura che autorizzi il Presidente a chiedere al Consiglio un voto per corrispondenza. La votazione sara' considerata valida soltanto se la maggioranza dei membri del Consiglio vi avra' partecipato entro i termini stabiliti da detta procedura.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione e di Presidente non sono remunerate dal Centro.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Il Segretariato si compone del Segretario Generale, di uno o piu' Segretari Generali aggiunti e del personale.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 (1) Il Segretario Generale e i Segretari Generali aggiunti sono eletti, su designazione del Presidente, dal Consiglio d'amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per un periodo che non puo' eccedere i sei anni, e possono essere rieletti. Il Presidente, dopo aver consultato i membri del Consiglio d'amministrazione, designa uno o piu' candidati per ciascuna carica. (2) Le cariche di Segretario Generale e di Segretario Generale aggiunto sono incompatibili con l'esercizio di una qualsiasi funzione politica. Salvo deroga accordata dal Consiglio d'amministrazione, il Segretario Generale ed i Segretari Generali aggiunti non possono occupare alcun altro impiego o esercitare altra attivita' professionale. (3) In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale o se il posto e' vacante, il Segretario Generale aggiunto esercita le funzioni di Segretario Generale. Se vi e' piu' di un Segretario Generale aggiunto, il Consiglio d'amministrazione determina in anticipo l'ordine secondo il quale essi saranno chiamati ad esercitare tali funzioni.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Il Segretario Generale rappresenta legalmente il Centro, lo dirige ed e' responsabile della sua amministrazione, ivi compreso il reclutamento del personale, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione ed ai regolamenti adottati dal Consiglio di amministrazione. Egli esercita le funzioni di cancelliere ed ha il potere di autenticare le sentenze arbitrali rese in virtu' della presente Convenzione e di certificarne la conformita' delle copie.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 La lista dei conciliatori e la lista degli arbitri sono composte di persone qualificate, che siano state designate come previsto qui di seguito e che accettino di figurare in tali liste.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 (1) Ciascuno Stato Contraente puo' designare, per lo inserimento in ciascuna delle liste; quattro persone che non debbono essere necessariamente suoi cittadini. (2) Il Presidente puo' designare dieci persone da inserire in ciascuna lista. Le persone cosi' designate per figurare nella medesima lista, devono essere ciascuna di nazionalita' diversa.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 (1) Le persone designate per l'inserimento nelle liste devono godere di un'alta reputazione morale, possedere una riconosciuta competenza in materia giuridica, commerciale, industriale e finanziaria e offrire ogni garanzia di indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni. E' particolarmente importante, per le persone designate per la lista degli arbitri, la competenza in materia giuridica. (2) Il Presidente, nel fare le proprie designazioni, tiene anche conto dell'interesse a che siano rappresentati nelle dette liste i principali sistemi giuridici del mondo ed i principali settori della attivita' economica.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 (1) Le designazioni sono fatte per un periodo di sei anni e sono rinnovabili. (2) In caso di decesso o di dimissioni di una persona che figuri in una delle due liste, l'autorita' che ha proceduto alla designazione di tale persona puo' designare un sostituto per la residua durata del mandato. (3) Le persone inserite nelle liste continuano a figurarvi sino alla designazione del loro successore.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 (1) Una stessa persona puo' figurare nelle due liste. (2) Se una persona e' designata per l'inserimento in una stessa lista da piu' Stati Contraenti o da uno o piu' di essi e dal Presidente, si riterra' che tale persona sia stata designata dall'autorita' che l'ha fatto per prima; nel caso pero' che la persona in questione sia cittadina dello Stato che ha partecipato alla sua designazione; si riterra' che essa sia stata designata da tale Stato. (3) Tutte le designazioni sono notificate al Segretario Generale ed hanno effetto a decorrere dalla data di ricezione della notifica.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 Se le spese di funzionamento del Centro non possono essere coperte dai diritti percepiti per l'utilizzazione dei propri servizi o mediante altre fonti di entrata, il disavanzo sara' a carico degli Stati. Contraenti, proporzionalmente alla loro sottoscrizione al capitale della Banca per quelli che ne sono membri e conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio d'amministrazione per quelli che non ne sono membri.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 Il Centro ha piena personalita' giuridica internazionale. La capacita' giuridica del Centro comprende la capacita': (a) di stipulare contratti; (b) di acquisire o alienare beni mobili ed immobili; (c) di stare in giudizio.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 Allo scopo di assolvere i propri compiti, il Centro gode, sul territorio di ciascuno Stato Contraente, delle immunita' e dei privilegi definiti nella presente Sezione.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 Il Centro, i suoi beni ed i suoi averi non possono formare oggetto di alcuna azione giudiziaria, salvo che esso non rinunci a questa immunita'.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 Il Presidente, i membri del Consiglio d'amministrazione, le persone che agiscono in qualita' di conciliatori, di arbitri o di membri del comitato previsto dall'articolo 52, par. (3) ed i funzionari e gli impiegati del Segretariato. (a) non possono essere oggetto di procedimenti legali in relazione ad atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo se il Centro rimuova questa immunita'; (b) godono, quando non sono cittadini dello Stato in cui esercitano le loro funzioni, delle stesse immunita' in materia di immigrazione, di registrazione degli stranieri, di obblighi militari o di prestazioni analoghe, e godono dello stesso trattamento, per quanto riguarda le restrizioni valutarie ed in materia di viaggi, che sono accordati dagli Stati Contraenti ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di rango comparabile di altri Stati Contraenti.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 Le disposizioni dell'articolo 21 si applicano alle persone che partecipano ai procedimenti in conformita' di questa Convenzione in qualita' di parti, agenti; consiglieri, avvocati, testimoni o esperti; tuttavia, quanto disposto alla lettera (b) dello stesso articolo si applica soltanto in relazione ai loro trasferimenti ed al loro soggiorno nel Paese nel quale si svolge il procedimento.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 (1) Gli archivi del Centro sono inviolabili ovunque essi si trovino. (2) Ciascuno Stato Contraente accorda al Centro, per le sue comunicazioni ufficiali, un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle altre organizzazioni internazionali.
Convenzione-art. 24
Articolo 24 (1) Il Centro, i suoi averi, i suoi beni, i suoi introiti come pure le sue operazioni autorizzate dalla presente Convenzione sono esenti da ogni imposta e diritto doganale. Il Centro e inoltre esente da ogni obbligo relativo all'esazione o al pagamento di imposte o di diritti doganali. (2) Salvi i casi in cui gli interessati siano cittadini del Paese in cui esercitano le loro funzioni, nessuna imposta e' esigibile sulle indennita' pagate dal Centro al Presidente o ai membri del Consiglio d'amministrazione o sugli stipendi, emolumenti o altre indennita' corrisposte dal Centro ai funzionari o impiegati del Segretariato. (3) Nessuna imposta e' esigibile sugli onorari o indennita' corrisposti alle persone che agiscono in qualita' di conciliatori, arbitri o membri del Comitato previsto all'articolo 52, par. (3), nei procedimenti contemplati dalla presente Convenzione, se tale imposta non ha altra base giuridica che il luogo in cui si trova il Centro, quello in cui si svolge il procedimento o quello in cui sono pagati gli onorari o le indennita' anzidetti.
Convenzione-art. 25
Articolo 25 (1) Rientrano nella competenza del Centro le controversie di natura giuridica, tra uno Stato Contraente (o ente pubblico od organismo dipendente dallo Stato stesso, che esso indica al Centro) e il cittadino di un altro Stato Contraente, le quali siano in relazione diretta con un investimento e che le parti abbiano consentito per iscritto di sottoporre al Centro. Quando le parti hanno dato il loro consenso, nessuna di esse puo' ritirarlo unilateralmente. (2) "Cittadino di un altro Stato Contraente" significa: (a) ogni persona fisica che possieda la nazionalita' di uno Stato Contraente diverso da quello che e' parte nella controversia alla data in cui le parti hanno consentito di sottoporre la controversia alla conciliazione o all'arbitrato, come pure alla data in cui la richiesta e' stata registrata conformemente all'articolo 28, par. (3), o all'articolo 36, par. (3), ad esclusione di ogni persona che, all'una o all'altra di tali date, possieda egualmente la nazionalita' dello Stato Contraente che e' parte nella controversia. (b) ogni persona giuridica che possieda la nazionalita' di uno Stato Contraente diverso dallo Stato che e' parte nella controversia alla data in cui le parti hanno consentito di sottoporre la controversia alla conciliazione o all'arbitrato ed ogni persona giuridica che possieda la nazionalita' dello Stato Contraente, parte nella controversia alla stessa data, e che le parti abbiano convenuto, ai fini della presente Convenzione, di considerare come avente la nazionalita' di un altro Stato Contraente a causa del controllo esercitato su di essa da interessi stranieri. (3) Il consenso di un ente pubblico o di un organismo dipendente da uno Stato Contraente non puo' essere dato che dopo l'approvazione dello Stato stesso, a meno che tale Stato notifichi al Centro che tale approvazione non e' necessaria. (4) Ogni Stato Contraente puo', al momento della ratifica, accettazione od approvazione della Convenzione o in un momento successivo, notificare al Centro la o le categorie di controversie che esso considera suscettibili di essere sottoposte o meno alla competenza del Centro. Il Segretario Generale trasmette immediatamente la notifica a tutti gli Stati Contraenti. La notifica in questione non e' assimilabile al consenso richiesto ai sensi del par. (1).
Convenzione-art. 26
Articolo 26 Il consenso delle parti a sottoporsi ad arbitrato nel quadro della presente Convenzione viene considerato, salvo stipulazione contraria, come implicante la rinuncia ad ogni altra forma di ricorso. Uno Stato Contraente puo' esigere, come condizione al suo consenso a sottoporsi ad arbitrato nel quadro della presente Convenzione, che siano esauriti i ricorsi amministrativi o giudiziari interni.
Convenzione-art. 27
Articolo 27 (1) Nessuno Stato Contraente accordera' la protezione diplomatica o avanzera' rivendicazioni internazionali in relazione ad una controversia che uno dei suoi cittadini ed un altro Stato Contraente hanno convenuto di sottoporre o hanno sottoposto ad arbitrato nel quadro della presente Convenzione, salvo il caso in cui l'altro Stato Contraente non si conformi alla sentenza resa rispetto a tale controversia. (2) Agli effetti del par. (1), la protezione diplomatica non comprende quei passi diplomatici informali che abbiano il solo scopo di facilitare la soluzione della controversia.
Convenzione-art. 28
Articolo 28 (1) Uno Stato Contraente o il cittadino di uno Stato Contraente che desideri istituire un procedimento di conciliazione deve indirizzare una domanda scritta in tal senso al Segretario Generale, che ne invia copia all'altra parte. (2) La domanda deve contenere informazioni concernenti l'oggetto della controversia, l'identita' delle parti ed il loro consenso a far ricorso alla conciliazione conformemente al regolamento di procedura relativo alla presentazione delle domande di conciliazione e di arbitrato. (3) Il Segretario Generale deve registrare la domanda, salvo il caso in cui, sulla base delle informazioni contenute nella domanda, egli ritenga che la controversia ecceda manifestamente la competenza del Centro. Egli deve notificare immediatamente alle parti la registrazione o il rifiuto di registrazione.
Convenzione-art. 29
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