LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1094
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al personale militare che, per infermità contratta per causa di servizio ordinario, abbia subito una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, è concesso un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica. L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.
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