DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. 1095
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Considerato che l'Associazione italiana della croce rossa gestisce l'istituto climatico "Eremo di Lanzo" di Lanzo Torinese; Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'istituto climatico "Eremo di Lanzo" e' stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132; Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1969, n. 132, in virtu' del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, la C.R.I. deve tenere una distinta gestione per le attivita' diverse da quelle ospedaliere; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale denominato "Eremo di Lanzo", con sede in Lanzo Torinese (Torino), di cui alle premesse, e' costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio del nuovo ente e' quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto. Il medico provinciale di Torino, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominera' un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.
SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 52. - CARUSO
Allegato
DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO Il patrimonio dell'ente ospedaliero e' costituito da un immobile sito nel territorio del comune di Lanzo Torinese cosi' formato: Area totale mq. 29.000 circa, sulla quale insistono i seguenti fabbricati: 1) Chiesa monumento nazionale - parte ad un piano con garage, magazzino officina ed autoclave; 2) Padiglione vecchio ad un piano con parte interrata per un altro piano. Portineria, assistente sociale, sala medici, sala convegno e cinema, atrio, ufficio amministrazione, farmacia, sala raggi, sala visita, gabinetto analisi, sala operatoria, odontoiatrico, servizi igienici. Vani totali n. 26; 3) Padiglione religiose - un piano - 8 vani piu' servizi; 4) Cella eremita - n. 4 vani - un piano ed uno interrato; 5) Nuovo padiglione - Costruzione a 4 piani affiancata ad un'altra ad un piano. Ricettivita' totale 144 posti. Dei predetti fabbricati si allega descrizione. Essi risultano indicati (con A il nuovo padiglione e con B il gruppo vecchio padiglione con chiesa e palazzina religiose) nell'acclusa planimetria nella quale e' indicata con contorno rosso l'area da asservire nello scorporo all'istituto. I debiti e crediti derivanti da rapporti giuridici relativi alla attivita' ospedaliera ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno capo alla C.R.I., essendo l'ospedale privo di personalita' giuridica. All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968 saranno determinate le attivita' e le passivita' facenti capo al nuovo ente. Visto, il Ministro MARIOTTI
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