LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1137
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 631, sono sostituiti dal seguente: "Gli stipendi e paghe spettanti al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sia in caso di prima nomina che di promozione e di aumenti periodici, nonchè l'aggiunta di famiglia, sono attribuiti dalla prefettura da cui il personale medesimo è amministrato. I provvedimenti prefettizi sono adottati dopo che siano stati registrati alla Corte dei conti i decreti di nomina e promozione".
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