LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1137

Type Legge
Publication 1970-12-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 631, sono sostituiti dal seguente: "Gli stipendi e paghe spettanti al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sia in caso di prima nomina che di promozione e di aumenti periodici, nonchè l'aggiunta di famiglia, sono attribuiti dalla prefettura da cui il personale medesimo è amministrato. I provvedimenti prefettizi sono adottati dopo che siano stati registrati alla Corte dei conti i decreti di nomina e promozione".

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